Regolamento (UE) 2023/948
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/948 della Commissione del 12 maggio 2023 che autorizza l’immissione sul mercato del sale sodico di 6’-sialil-lattosio prodotto da ceppi derivati di Escherichia coli BL21(DE3) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza nell’Unione il sale sodico di 6’-sialil-lattosio (6’-SL) prodotto da ceppi derivati di Escherichia coli BL21(DE3) come nuovo alimento, dopo valutazione positiva dell’EFSA sulla sicurezza alle condizioni d’uso proposte. Inserisce il nuovo alimento nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti e ne fissa condizioni d’uso, requisiti di etichettatura e specifiche tecniche. Prevede inoltre una tutela dei dati scientifici per cinque anni, durante i quali solo Chr. Hansen A/S può beneficiare dell’autorizzazione, salvo consenso o domanda successiva basata su informazioni ottenute legalmente.
Autorizzazione dell’immissione sul mercato del sale sodico di 6’-sialil-lattosio (6’-SL) prodotto da ceppi derivati di Escherichia coli BL21(DE3) come nuovo alimento, con tutela dei dati e modifica dell’elenco اتحione dei nuovi alimenti.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’Unione europea al nuovo alimento "sale sodico di 6’-sialil-lattosio (6’-SL)" prodotto mediante fermentazione microbica con due ceppi geneticamente modificati derivati da Escherichia coli BL21(DE3). Riguarda la sua immissione sul mercato e il suo impiego in specifiche categorie di alimenti: formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, alimenti a fini medici speciali, bevande a base di latte e prodotti analoghi per bambini nella prima infanzia, nonché integratori alimentari destinati alla popolazione generale ma esclusi lattanti e bambini nella prima infanzia. Non disciplina in generale tutti i nuovi alimenti, ma modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per inserire questa specifica autorizzazione, con una tutela dei dati di cinque anni dal 4 giugno 2023 al 4 giugno 2028.
Sale sodico di 6’-sialil-lattosio (6’-SL) prodotto da ceppi derivati di Escherichia coli BL21(DE3)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/948 autorizza il sale sodico di 6’-sialil-lattosio (6’-SL) prodotto con ceppi derivati di Escherichia coli BL21(DE3) come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’atto dà attuazione al parere favorevole dell’EFSA del 26 ottobre 2022 e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, che contiene l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
Contesto e base giuridica
La Commissione richiama il principio per cui i nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato solo se autorizzati e iscritti nell’elenco dell’Unione. La domanda è stata presentata da Chr. Hansen A/S il 15 maggio 2020 e riguardava un 6’-SL ottenuto mediante fermentazione microbica con due ceppi geneticamente modificati derivati da Escherichia coli BL21(DE3), destinato a diverse categorie di alimenti, comprese formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti per la prima infanzia, alimenti a fini medici speciali e integratori alimentari.
Valutazione scientifica e presupposti dell’autorizzazione
L’EFSA ha concluso che il nuovo alimento è sicuro nelle condizioni d’uso proposte e per le popolazioni destinatarie indicate. La valutazione si è basata su una serie di studi e dati scientifici relativi, tra l’altro, alla validazione dei metodi analitici, alla caratterizzazione dei ceppi genetici impiegati, a test di genotossicità e a studi di tossicità orale a breve e medio termine. La Commissione ha ritenuto che tali dati fossero essenziali per la valutazione e che soddisfacessero i requisiti per la tutela dei dati di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283.
Ambito di autorizzazione e condizioni d’uso
L’allegato del regolamento 2017/2470 inserisce il nuovo alimento con condizioni d’uso specifiche per ciascuna categoria:
- formule per lattanti: 0,70 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo;
- formule di proseguimento: 0,70 g/l;
- alimenti a base di cereali e alimenti per la prima infanzia: 0,70 g/l o 0,70 g/kg;
- bevande a base di latte e prodotti analoghi per bambini nella prima infanzia: 0,70 g/l;
- alimenti a fini medici speciali destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia: secondo le particolari esigenze nutrizionali, comunque non oltre 0,70 g/l o 0,70 g/kg;
- alimenti a fini medici speciali per altri destinatari: secondo le particolari esigenze nutrizionali;
- integratori alimentari per la popolazione generale, esclusi lattanti e bambini nella prima infanzia: 1,8 g/giorno.
Etichettatura e avvertenze per gli integratori alimentari
Il regolamento impone una specifica etichettatura per gli integratori alimentari contenenti 6’-SL. L’etichetta deve riportare la denominazione "sale sodico di 6’-sialil-lattosio" e le avvertenze secondo cui il prodotto:
- non deve essere consumato da bambini di età inferiore a tre anni;
- non deve essere consumato se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti con aggiunta di sale sodico di 6’-SL.
Specifiche tecniche del nuovo alimento
Le specifiche inserite nell’allegato descrivono il nuovo alimento come polvere o agglomerato purificati, bianco-biancastri, ottenuti mediante processo microbico e con limitati residui di lattosio, 6’-sialil-lattulosio e acido sialico. Sono indicati la denominazione chimica, la formula chimica, la massa molecolare e il numero CAS, oltre a limiti quantitativi per costituenti, contaminanti e parametri microbiologici.
Tutela dei dati e durata dell’esclusiva
Per cinque anni dal 4 giugno 2023, solo Chr. Hansen A/S può beneficiare dell’autorizzazione, salvo che un richiedente successivo ottenga una propria autorizzazione senza fare riferimento ai dati tutelati o con il consenso del titolare. La tutela copre gli studi e i dati scientifici elencati nel fascicolo di domanda e si estende fino al 4 giugno 2028.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Autorizzazione e inserimento nell’elenco dell’Unione
L’articolo 1 autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione del sale sodico di 6’-sialil-lattosio prodotto con ceppi derivati di Escherichia coli BL21(DE3) e dispone il suo inserimento nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’allegato del regolamento 2017/2470 è modificato di conseguenza.
Tutela esclusiva del richiedente per cinque anni
L’articolo 2 stabilisce che, nei cinque anni decorrenti dal 4 giugno 2023, solo Chr. Hansen A/S è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo che un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione senza riferimento ai dati scientifici tutelati oppure con il consenso di Chr. Hansen A/S.
Tutela dei dati scientifici
L’articolo 3 vieta l’utilizzo, a vantaggio di un richiedente successivo, dei dati scientifici contenuti nel fascicolo di domanda e conformi all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 per cinque anni dalla data di entrata in vigore, salvo consenso del titolare.
Entrata in vigore
L’articolo 4 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Condizioni d’uso e livelli massimi
L’allegato inserisce il nuovo alimento in diverse categorie con limiti specifici: 0,70 g/l nelle formule per lattanti; 0,70 g/l nelle formule di proseguimento; 0,70 g/l o 0,70 g/kg negli alimenti a base di cereali e negli alimenti per la prima infanzia; 0,70 g/l nelle bevande a base di latte e prodotti analoghi per bambini nella prima infanzia; per gli alimenti a fini medici speciali destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia, livelli coerenti con le esigenze nutrizionali ma comunque non superiori a 0,70 g/l o 0,70 g/kg; per gli alimenti a fini medici speciali per altri destinatari, secondo le esigenze nutrizionali; per gli integratori alimentari destinati alla popolazione generale, 1,8 g/giorno.
Obblighi di etichettatura per gli integratori alimentari
L’allegato impone che la denominazione da riportare in ეტichetta sia "sale sodico di 6’-sialil-lattosio". Per gli integratori alimentari, l’etichetta deve indicare che non devono essere consumati da bambini di età inferiore a tre anni e che non devono essere consumati se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti con aggiunta di sale sodico di 6’-SL.
Specifiche del nuovo alimento
L’allegato definisce il nuovo alimento come polvere o agglomerato purificati, di colore bianco-biancastro, prodotti mediante processo microbico e contenenti livelli limitati di lattosio, 6’-sialil-lattulosio e acido sialico. Sono indicati denominazione chimica, formula C23H38NO19Na, massa molecolare 655,53 Da e numero CAS 157574-76-0, nonché criteri di purezza, contaminanti e limiti microbiologici.
Origine, composizione e criteri di purezza
Il nuovo alimento è ottenuto da due ceppi geneticamente modificati di Escherichia coli BL21(DE3), uno produttore e uno degradatore opzionale. Le specifiche fissano, tra l’altro, almeno il 90,0% di sale sodico di 6’-SL su sostanza secca, con limiti per 6’-sialil-lattulosio, lattosio, acido sialico, N-acetil-D-glucosamina, altri carboidrati, umidità, ceneri, proteine residue e sodio.
Contaminanti e criteri microbiologici
Le specifiche prevedono limiti massimi per arsenico e aflatossina M1 e impongono criteri microbiologici, tra cui conteggio su piastra standard, enterobatteriacee, assenza di Salmonella spp. in 25 g, lieviti e muffe, assenza di Cronobacter spp. in 10 g ed endotossine residue.
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