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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/951

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/951 della Commissione del 12 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le specifiche del nuovo alimento estratto proteico di rene di suino (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0951

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le specifiche del nuovo alimento autorizzato "estratto proteico di rene di suino" inserito nell’elenco dell’Unione. L’aggiornamento riguarda un nuovo processo di produzione basato su lavaggi con acetone, essiccazione, macinazione e setacciatura, nonché un metodo alternativo per misurare l’attività enzimatica della diaminossidasi (DAO) mediante UHPLC-FLD. La Commissione ritiene che la modifica non incida sulla sicurezza umana e che possa essere approvata senza nuova valutazione EFSA. Vengono inoltre introdotti un parametro specifico per l’acetone residuo e nuove specifiche per la forma in polvere e per il prodotto finito in capsule o compresse.

Modifica le specifiche del nuovo alimento "estratto proteico di rene di suino" nell’elenco اتحnitario dei nuovi alimenti, introducendo un nuovo processo produttivo e un nuovo metodo analitico per la determinazione dell’attività della DAO.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che producono, commercializzano o utilizzano il nuovo alimento "estratto proteico di rene di suino" nell’Unione europea, nonché alle autorità di controllo degli Stati membri. Riguarda in particolare le forme autorizzate del prodotto da impiegare in capsule, capsule di pellet o compresse con rivestimento enterico, destinate agli integratori alimentari e agli alimenti a fini medici speciali. Il regolamento incide solo sulle specifiche del nuovo alimento già inserito nell’elenco dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470; non introduce un nuovo alimento diverso, ma aggiorna quello esistente.

Modifica delle specifiche dell’estratto proteico di rene di suino

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/951 modifica l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti per aggiornare le specifiche dell’"estratto proteico di rene di suino" già autorizzato. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2015/2283, che consente l’immissione sul mercato soltanto dei nuovi alimenti autorizzati e iscritti nell’elenco dell’Unione.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama che l’elenco dei nuovi alimenti è stato istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’estratto proteico di rene di suino era già presente nell’elenco come nuovo alimento autorizzato; una precedente modifica, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/973, aveva già ampliato le forme consentite includendo le compresse con rivestimento enterico, oltre alle capsule di pellet a rivestimento enterico.

Istanza del richiedente e contenuto della modifica

La società Bioiberica, S.A.U. ha presentato, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle specifiche per includere un nuovo processo produttivo basato su:

  • lavaggi con acetone per sgrassare e disidratare i reni di suino omogeneizzati;
  • sgocciolamento, essiccazione, macinazione e setacciatura.

Il richiedente ha inoltre domandato l’inserimento del metodo UHPLC-FLD per la misurazione dell’attività della DAO, sostenendo che tale metodo è affidabile, facilmente validabile e applicabile, e consente di esprimere l’attività enzimatica in unità diverse rispetto al metodo REA attualmente autorizzato.

Valutazione della Commissione

La Commissione ha ritenuto che la modifica richiesta non comporti effetti sulla salute umana e che non sia necessaria una valutazione di sicurezza da parte dell’EFSA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. In particolare, il nuovo processo produttivo genera un prodotto conforme alle specifiche autorizzate, differente solo per forma fisica e colore, senza impatti attesi sulla sicurezza se rispettate le condizioni d’uso e le specifiche vigenti.

Nuove specifiche del prodotto

L’allegato del regolamento sostituisce la voce relativa all’"estratto proteico di rene di suino" nella tabella 2 dell’allegato del regolamento (UE) 2017/2470. Le specifiche aggiornate distinguono tra:

  • il prodotto di base nella forma liquida originaria, con colore brunastro, aspetto leggermente torbido, pH 6,4-6,8 e attività enzimatica superiore a 2 677 kHDU DAO/ml secondo il metodo REA;
  • il prodotto ottenuto con il nuovo processo, nella forma di polvere di colore marrone pallido, con umidità inferiore al 10% e attività enzimatica pari o superiore a 0,10 mU/mg secondo il metodo UHPLC-FLD.

Sono inoltre aggiornati i criteri microbiologici per entrambe le forme di prodotto, includendo limiti per Staphylococcus aureus, Escherichia coli, carica aerobica totale, lieviti e muffe, Salmonella ed enterobatteriacee resistenti ai sali biliari; per la forma in polvere è previsto anche il requisito di assenza di Listeria monocytogenes in 25 g.

Solventi residui e parametro acetone

Poiché il nuovo processo utilizza lavaggi con acetone, la Commissione ha inserito nelle specifiche un limite esplicito per i solventi residui, fissando l’acetone a meno di 5 000 mg/kg. Tale valore è coerente con livelli già valutati in altri contesti di autorizzazione di nuovi alimenti e viene introdotto come ulteriore garanzia di sicurezza.

Forme finali autorizzate e metodi di misura

Per il prodotto finito, il regolamento contempla la formulazione in:

  • capsule a rivestimento enterico;
  • capsule di pellet a rivestimento enterico;
  • compresse con rivestimento enterico.

Per la determinazione dell’attività della DAO vengono mantenute le specifiche basate sul metodo REA per la forma originaria e introdotte specifiche basate sul metodo UHPLC-FLD per la nuova forma in polvere. Il testo precisa anche la corrispondenza tra le unità di misura e chiarisce che 1 mU corrisponde a 48 000 HDU del metodo REA.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, sostituendo la voce relativa all’"estratto proteico di rene di suino" con specifiche aggiornate.

Nuovo processo di produzione autorizzato

Le specifiche includono un processo produttivo alternativo che prevede lavaggi con acetone dei reni di suino omogeneizzati, seguiti da sgocciolamento, essiccazione, macinazione e setacciatura, per ottenere una polvere di colore marrone pallido.

Nuove forme del prodotto e condizioni d’uso

Oltre alle capsule di pellet a rivestimento enterico già autorizzate, il prodotto può essere formulato in capsule a rivestimento enterico, capsule di pellet a rivestimento enterico o compresse con rivestimento enterico, per raggiungere i siti attivi nella digestione.

Metodo analitico alternativo per l’attività DAO

È aggiunto il metodo UHPLC-FLD per determinare l’attività enzimatica della diaminossidasi (DAO), in alternativa al metodo REA già autorizzato, con espressione dell’attività in nuove unità di misura (mU/mg, mU/g).

Parametro di sicurezza sull’acetone

Per il prodotto ottenuto mediante lavaggio con acetone è inserito tra le specifiche un limite per i solventi residui: acetone < 5 000 mg/kg.

Specifiche microbiologiche e fisiche aggiornate

L’allegato riporta le specifiche del prodotto di base e del prodotto finito, distinguendo tra la forma liquida originaria e la nuova forma in polvere/solida, con requisiti su umidità, colore, aspetto, attività enzimatica, stabilità in acido e criteri microbiologici.

Motivazione di sicurezza e assenza di nuova valutazione EFSA

La Commissione ritiene che la modifica non abbia effetti sulla salute umana e che non sia necessaria una nuova valutazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materienuovi alimentisicurezza alimentareintegratori alimentarialimenti a fini medici specialicontrolli ufficiali

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