Regolamento (UE) 2023/954
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/954 della Commissione del 12 maggio 2023 che rettifica gli allegati XIII, XIV e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati, di pollame e selvaggina da penna e di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale per i quali l’Unione non è la destinazione finale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo puntuale per correggere errori e omissioni presenti negli allegati XIII, XIV e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Le rettifiche riguardano soprattutto note a piè di pagina, condizioni specifiche per una zona del Brasile, e il riferimento al certificato sanitario per un flusso di bovini in transito dalla Russia attraverso la Lituania. La Commissione precisa che le correzioni sono necessarie per garantire certezza del diritto e facilitare gli scambi commerciali.
Rettifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in materia di elenchi di paesi terzi, territori o zone autorizzati per l’ingresso nell’Unione di talune partite di carni fresche e di bovini in transito.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati, di pollame e selvaggina da penna e di determinate partite di bovini destinate al transito, limitatamente ai profili di sanità animale disciplinati dagli allegati XIII, XIV e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Le rettifiche incidono sugli elenchi di paesi terzi, territori o zone autorizzati, nonché sulle condizioni e sui certificati sanitari associati. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Rettifica degli allegati XIII, XIV e XXII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/954 della Commissione interviene per correggere alcuni elementi degli elenchi di paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso nell’Unione per specifiche partite di animali, carni fresche, materiale germinale e prodotti di origine animale. La Commissione richiama il quadro della normativa in materia di sanità animale, in particolare il regolamento (UE) 2016/429, il regolamento delegato (UE) 2020/692 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, evidenziando che le rettifiche servono a garantire coerenza normativa, certezza del diritto e regolare svolgimento degli scambi.
Contesto normativo
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le prescrizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, prevedendo che tali partite provengano da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inclusi negli appositi elenchi. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 dettaglia tali condizioni per determinate specie e categorie. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi operativi dei paesi terzi, territori e zone autorizzati; il presente atto non modifica la struttura generale del sistema, ma rettifica alcuni dati delle tabelle contenute negli allegati XIII, XIV e XXII.
Ambito delle rettifiche
Le correzioni riguardano tre ambiti specifici:
- l’allegato XIII, parte 1, relativo alle carni fresche di ungulati;
- l’allegato XIV, parte 1, sezione B, relativo alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna;
- l’allegato XXII, parte 1, relativo a determinate partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale per le quali l’Unione non è la destinazione finale.
Il regolamento incide quindi sulla documentazione e sulle condizioni di ammissibilità ai fini dell’ingresso nell’Unione, ma non introduce un nuovo regime sostanziale autonomo.
Rettifica dell’allegato XIII: ungulati e zona BR-2 del Brasile
Per l’allegato XIII vengono aggiornati i titoli delle colonne della tabella e viene inserita una nota a piè di pagina nel titolo della colonna 7, in modo da riflettere la regola già presente nel precedente regolamento (CE) n. 206/2010: le carni fresche di ungulati macellati e certificati prima del termine finale restano ammissibili solo per un periodo limitato.
Con riferimento alla zona BR-2 del Brasile, la voce è rettificata per includere la condizione specifica "Nessuna vaccinazione effettuata". La Commissione spiega che tale indicazione serve a rispecchiare la garanzia supplementare "H" e il fatto che in quella zona non viene effettuata la vaccinazione contro l’afta epizootica; è quindi prevista una sorveglianza sierologica periodica per dimostrare l’assenza di circolazione del virus. La voce rettificata contiene anche le ulteriori specificazioni già previste: bovini come specie di origine, certificato sanitario BOV, condizioni "Frollatura, pH e disossamento", garanzie "Frattaglie escluse" e "Tracciabilità supplementare".
Rettifica dell’allegato XIV: pollame e selvaggina da penna
Per l’allegato XIV, parte 1, sezione B, sono sostituiti i titoli delle colonne della tabella, al fine di allinearli alla struttura e alle indicazioni già presenti nel previgente regolamento (CE) n. 798/2008. Viene inoltre inserita la nota che chiarisce il regime transitorio: l’ingresso nell’Unione di carni fresche di pollame e selvaggina da penna macellati e certificati prima della data indicata nella colonna 6 è autorizzato nei 90 giorni successivi a tale data.
Rettifica dell’allegato XXII: bovini in transito dalla Russia
Nell’allegato XXII, parte 1, la voce relativa alla zona RU-2 della Russia è corretta perché il certificato sanitario indicato era riportato in modo inesatto. Il nome corretto del certificato è "BOV-X-TRANSIT-RU", coerente con il modello di certificato previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per l’ingresso nell’Unione di bovini destinati al transito attraverso il territorio della Lituania, provenienti dalla regione di Kaliningrad e diretti ad altre parti della Russia.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. La Commissione sottolinea espressamente l’urgenza delle rettifiche, tenuto conto che il regolamento 2021/404 si applica dal 21 aprile 2021 e che le correzioni sono volte a preservare la certezza del diritto e a facilitare gli scambi commerciali.
Disposizioni principali
Rettifica dell’allegato XIII: carni fresche di ungulati
Nella parte 1 dell’allegato XIII sono sostituiti i titoli delle colonne della tabella e, per la zona BR-2 del Brasile, la voce è rettificata introducendo: specie di origine "Bovini", certificato sanitario "BOV", condizioni specifiche "Frollatura, pH e disossamento", condizione specifica "Nessuna vaccinazione effettuata", garanzie in materia di sanità animale "Frattaglie escluse" e "Tracciabilità supplementare". È inoltre chiarito che l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di ungulati macellati e certificati prima della data indicata nella colonna 7 è autorizzato nei 90 giorni successivi a tale data.
Rettifica dell’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Nella parte 1, sezione B, dell’allegato XIV sono sostituiti i titoli delle colonne della tabella. Viene inserita la nota a piè di pagina relativa al termine finale: l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna macellati e certificati prima della data indicata nella colonna 6 è autorizzato nei 90 giorni successivi a tale data.
Rettifica dell’allegato XXII: bovini in transito
Nella tabella della parte 1 dell’allegato XXII, la voce relativa alla zona RU-2 della Russia è corretta sostituendo il certificato sanitario "BOV-X" con "BOV-X-TRANSIT-RU". La specificazione associata indica il transito dei bovini da Kaliningrad alla Russia continentale attraverso la Lituania.
Finalità delle rettifiche e applicazione temporale
Il regolamento dichiara che le modifiche agli allegati XIII, XIV e XXII sono necessarie per allineare il testo a precedenti discipline richiamate e per assicurare certezza del diritto e agevolare gli scambi. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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