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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/950

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/950 della Commissione del 12 maggio 2023 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento 2’-fucosillattosio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0950

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 con riferimento al 2’-fucosillattosio, nuovo alimento già autorizzato nell’Unione. La modifica principale consiste nella soppressione del vincolo obbligatorio di utilizzo in rapporto 2:1 con il latto-N-neotetraosio per alcune categorie di prodotti destinati anche ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. Restano confermati i livelli massimi e alcuni requisiti specifici di etichettatura per le diverse categorie alimentari.

Modifica le condizioni d’uso del nuovo alimento 2’-fucosillattosio nell’elenco اتحione dei nuovi alimenti, eliminando il vincolo di rapporto 2:1 con il latto-N-neotetraosio in specifiche categorie di alimenti.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato nell’Unione europea alimenti contenenti 2’-fucosillattosio, in quanto nuovo alimento autorizzato e inserito nell’elenco dell’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Riguarda in particolare le categorie di alimenti elencate nell’allegato, inclusi prodotti lattiero-caseari, formule per lattanti e di proseguimento, alimenti per la prima infanzia, integratori alimentari, prodotti a fini medici speciali e altri alimenti specifici; si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Non introduce un’autorizzazione ex novo, ma aggiorna le condizioni di utilizzo di un nuovo alimento già autorizzato.

Modifica delle condizioni d’uso del 2’-fucosillattosio

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/950 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, che contiene l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. La finalità è adeguare le condizioni d’uso del nuovo alimento 2’-fucosillattosio, alla luce della domanda presentata dall’operatore interessato e del parere richiamato nel preambolo, eliminando un vincolo ritenuto non necessario e mantenendo invariati gli altri parametri autorizzativi.

Contesto normativo e motivazione della modifica

Il regolamento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti, che consente la commercializzazione nell’Unione solo dei nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco unionale. Il 2’-fucosillattosio era già presente nell’elenco come nuovo alimento autorizzato, in diverse forme di produzione e impiego. La Commissione rileva che l’aggiornamento richiesto non incide sulla salute umana e che non era necessaria una nuova valutazione EFSA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283.

Modifica sostanziale: soppressione del rapporto 2:1

L’intervento centrale consiste nell’eliminazione della condizione secondo cui, quando il 2’-fucosillattosio è usato in combinazione con il latto-N-neotetraosio, nelle formule per lattanti, nelle formule di proseguimento, nelle bevande a base di latte e nei prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia, il rapporto tra i due oligosaccaridi doveva essere rigidamente pari a 2:1. Secondo la Commissione, tale rapporto limitava inutilmente la possibilità per gli operatori di immettere sul mercato alimenti contenenti i due ingredienti in proporzioni diverse.

Ambito dei prodotti interessati e livelli massimi

L’allegato sostituisce la voce relativa al 2’-fucosillattosio nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) 2017/2470 e conferma i limiti di impiego per varie categorie di alimenti. In sintesi, sono previsti:

  • 1,2 g/l per prodotti a base di latte non aromatizzati, pastorizzati o sterilizzati, inclusi trattamenti UHT;
  • 1,2 g/l per bevande fermentate a base di latte e 19,2 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande;
  • 1,2 g/l per bevande fermentate aromatizzate a base di latte e 19,2 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande;
  • 1,2 g/l per bevande e 12 g/kg o 400 g/kg per specifici prodotti sostitutivi dei lattiero-caseari;
  • 12 g/kg per barrette ai cereali;
  • 200 g/kg per edulcoranti da tavola;
  • 1,2 g/l per formule per lattanti e formule di proseguimento nel prodotto pronto al consumo o ricostituito;
  • 12 g/kg o 1,2 g/l, a seconda della forma, per alimenti a base di cereali e alimenti per la prima infanzia;
  • 1,2 g/l per bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia;
  • livelli collegati alle particolari esigenze nutrizionali per gli alimenti a fini medici speciali;
  • 4,8 g/l per bevande e 40 g/kg per barrette nei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso;
  • 60 g/kg per prodotti da forno e paste alimentari recanti diciture relative all’assenza o alla riduzione del glutine;
  • 1,2 g/l per bevande aromatizzate;
  • 9,6 g/l per caffè, tè, infusioni e prodotti affini pronti al consumo;
  • 3,0 g/giorno per integratori alimentari destinati alla popolazione in generale e 1,2 g/giorno per quelli destinati ai bambini nella prima infanzia.

Requisiti di etichettatura

Il regolamento conferma specifiche avvertenze di etichettatura. La denominazione del nuovo alimento da indicare in ეტichetta è “2’-fucosillattosio”. Per gli integratori alimentari contenenti 2’-fucosillattosio, l’etichetta deve indicare che il prodotto non deve essere consumato nello stesso giorno di altri alimenti addizionati con la stessa sostanza. Per gli integratori destinati ai bambini nella prima infanzia, la precauzione è più stringente e richiede anche l’indicazione che non devono essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati latte materno o altri alimenti addizionati di 2’-fucosillattosio.

Entrata in vigore e portata giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori economici, ciò implica un aggiornamento immediato delle condizioni di formulazione e della relativa etichettatura per i prodotti contenenti 2’-fucosillattosio, nel rispetto dei livelli massimi e delle indicazioni obbligatorie previste dall’allegato.

Disposizioni principali

Modifica dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. La voce relativa al 2’-fucosillattosio nella tabella 1 è sostituita integralmente.

Eliminazione del vincolo 2:1 con il latto-N-neotetraosio

La modifica richiesta riguarda la soppressione della condizione secondo cui, quando il 2’-fucosillattosio era usato in combinazione con il latto-N-neotetraosio fino ai livelli autorizzati, nelle formule per lattanti, nelle formule di proseguimento, nelle bevande a base di latte e in prodotti analoghi per bambini nella prima infanzia, il rapporto doveva essere esclusivamente di 2:1. Il regolamento accoglie la richiesta, ritenendo non necessario tale vincolo.

Condizioni d’uso e livelli massimi per categoria di alimento

L’allegato conferma i livelli massimi di impiego del 2’-fucosillattosio per numerose categorie: 1,2 g/l per prodotti lattieri non aromatizzati pastorizzati o sterilizzati, prodotti fermentati a base di latte e bevande analoghe; 19,2 g/kg per taluni prodotti fermentati non in bevanda; 12 g/kg o 400 g/kg per specifici sostituti lattiero-caseari e preparati per la macchiatura; 12 g/kg per barrette ai cereali; 200 g/kg per edulcoranti da tavola; 1,2 g/l per formule per lattanti, formule di proseguimento, bevande a base di latte e prodotti analoghi per la prima infanzia; livelli specifici per alimenti a base di cereali, prodotti per la prima infanzia, alimenti a fini medici speciali, sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, prodotti senza glutine o a glutine ridotto, bevande aromatizzate, caffè/tè/infusioni e integratori alimentari.

Requisiti specifici di etichettatura

Per i prodotti che contengono 2’-fucosillattosio, l’etichetta deve riportare la denominazione del nuovo alimento come “2’-fucosillattosio”. Per gli integratori alimentari contenenti tale sostanza, l’etichetta deve indicare che non devono essere usati nello stesso giorno in cui si consumano altri alimenti addizionati di 2’-fucosillattosio; per quelli destinati ai bambini nella prima infanzia, deve inoltre essere indicato che non devono essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati latte materno o altri alimenti addizionati di 2’-fucosillattosio.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materienuovi alimentisicurezza alimentareetichettatura alimentarealimenti per lattanti e bambini nella prima infanziaintegrazione dell'elenco unionale

Testo integrale

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