L.R. Piemonte 11/2014
"Riordino delle Agenzie territoriali per la casa. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riordina le ATC piemontesi, riducendole e ridefinendone organi, compiti e assetto territoriale, con efficacia differita all’approvazione dello statuto tipo. Prevede conferenza dei sindaci, nuovo direttore generale, subentro nei rapporti delle ATC accorpate e obbligo di usare i risparmi per la manutenzione del patrimonio abitativo.
Riordino delle Agenzie territoriali per la casa del Piemonte e modifiche alla disciplina dell’edilizia sociale
Riordino delle Agenzie territoriali per la casa del Piemonte
La legge regionale disciplina il riordino delle Agenzie territoriali per la casa (ATC) in Piemonte e modifica la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 in materia di edilizia sociale. L’intervento mira a razionalizzare l’assetto degli enti, a contenerne la spesa e a rafforzare la governance del sistema dell’abitare sociale nel territorio regionale.
Finalità e ruolo della Regione
La Regione esercita, in materia di edilizia sociale, azione legislativa, regolamentare, amministrativa, di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo. Tale azione comprende anche il riordino degli enti operanti nel settore, nell’ambito della disciplina regionale sull’edilizia sociale.
Assetto delle ATC e principi del riordino
Le ATC sono riordinate secondo principi di economicità, efficacia e omogeneità, con l’obiettivo del contenimento della spesa. Le Agenzie indicate nell’elenco ricognitivo allegato alla legge sono enti pubblici di servizio, non economici, ausiliari della Regione, con autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile. Esse attuano e gestiscono il patrimonio di edilizia sociale e operano nell’ambito territoriale di competenza.
L’attività istituzionale delle ATC relativa agli alloggi di edilizia sociale non ha natura commerciale, perché collegata a funzioni di tutela della coesione sociale e di riduzione del disagio abitativo di soggetti e nuclei svantaggiati.
Organizzazione territoriale e patrimonio
Le ATC sono articolate in uffici e sportelli distaccati dalla sede legale, situati in ogni capoluogo di provincia o in altri comuni dell’ambito territoriale di competenza individuati nello statuto. Gli enti pubblici diversi dalle ATC devono di norma avvalersi delle ATC per la gestione del proprio patrimonio abitativo. Restano inoltre enti attuatori degli interventi di edilizia sociale anche i comuni e i loro consorzi.
In caso di liquidazione di una ATC, l’eventuale avanzo patrimoniale è devoluto alla Regione oppure, su indicazione della stessa, a enti non commerciali che svolgano un’attività istituzionale analoga.
Social housing e utilizzo dei risparmi
Tra le funzioni delle ATC rientrano anche i programmi di social housing, anche in società con privati. Le risorse derivanti dal contenimento della spesa devono essere interamente destinate a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio abitativo.
Statuto tipo e avvio del nuovo assetto
Il Consiglio regionale approva lo statuto tipo delle ATC con propria deliberazione. In sede di prima applicazione, le ATC adottano i propri statuti conformemente allo statuto tipo entro trenta giorni dal primo insediamento dei rispettivi consigli di amministrazione.
L’approvazione della deliberazione sullo statuto tipo deve avvenire entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge. L’efficacia dell’istituzione delle nuove agenzie, dell’accorpamento delle ATC preesistenti, della riperimetrazione degli ambiti territoriali e del mutamento della denominazione decorre dalla data di approvazione dello statuto tipo.
Organi delle ATC e criteri di nomina
Gli organi delle ATC sono il presidente, il consiglio di amministrazione e il revisore legale. La durata in carica degli organi coincide con quella del Consiglio regionale; la nomina segue la normativa regionale vigente.
Il consiglio di amministrazione della ATC del Piemonte centrale è composto da tre membri, di cui uno in rappresentanza delle minoranze. I consigli di amministrazione della ATC del Piemonte nord e della ATC del Piemonte sud sono composti da cinque membri ciascuno, con due componenti in rappresentanza delle minoranze. La Giunta regionale nomina presidente e vicepresidente tra i membri del consiglio di amministrazione; il consiglio si considera regolarmente costituito quando tali figure sono nominate.
I componenti del consiglio devono essere soggetti qualificati in materia di edilizia sociale o di governo del territorio, con rilevanti esperienze nella amministrazione e gestione di enti o istituti pubblici o privati, aziende, società o consorzi, pubblici o privati, che svolgano o abbiano svolto attività analoghe o correlate.
Il presidente è il legale rappresentante dell’ente e non può rivestire la carica per più di due mandati consecutivi.
Il consiglio di amministrazione deve presentare ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull’attività e sull’operatività dell’Agenzia; entro trenta giorni la Giunta la trasmette alla commissione consiliare competente.
Il revisore legale è nominato dal Consiglio regionale, che nomina anche un revisore supplente; entrambi devono essere iscritti al registro dei revisori legali. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile sui sindaci/revisori; il revisore resta in carica per il periodo dell’organo che lo ha nominato e comunque fino alla nomina del nuovo revisore.
Conferenza dei sindaci
Presso ogni ATC è istituita una conferenza dei sindaci composta dai sindaci dei comuni in cui sono presenti alloggi di edilizia sociale compresi nell’ambito territoriale di competenza. La conferenza definisce gli indirizzi generali cui deve attenersi l’attività dell’Agenzia ed esprime parere obbligatorio sul conseguimento degli obiettivi e sulle relazioni del revisore legale.
La partecipazione alle sedute non dà diritto ad alcun compenso né al rimborso spese.
Direzione generale
All’interno della dotazione organica delle ATC è prevista una direzione generale, affidata a un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione. Il direttore è scelto sulla base di un elenco regionale di idonei formato mediante avviso pubblico di selezione predisposto dalla Giunta regionale.
L’incarico dura quanto il consiglio di amministrazione che lo ha conferito ed è revocabile con atto motivato del consiglio, previa comunicazione alla Giunta regionale. Compiti e responsabilità del direttore generale sono demandati allo statuto tipo.
Per i dipendenti delle ATC e della Regione, l’incarico comporta collocamento in aspettativa senza assegni. Il periodo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e anzianità di servizio; l’amministrazione di appartenenza versa i contributi e recupera il relativo onere presso l’ente in cui il dipendente svolge la funzione.
Regime transitorio e subentro
Le ATC riordinate subentrano, dalla data di approvazione dello statuto tipo, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle preesistenti ATC e nei procedimenti amministrativi in corso al momento dell’accorpamento. I collegi sindacali delle ATC preesistenti restano in carica fino a tale data.
Entro novanta giorni dalla costituzione, i consigli di amministrazione devono predisporre un piano di razionalizzazione delle società partecipate, secondo i criteri di economicità ed efficienza e in attuazione della normativa statale sulla revisione e contenimento della spesa pubblica; il piano va comunicato alla Giunta regionale prima dell’approvazione e deve individuare anche le funzioni da esercitare unitariamente a livello regionale per conseguire economie di scala e ridurre i costi di gestione.
In prima applicazione, anche a seguito dell’accorpamento, le ATC devono riorganizzare le dotazioni organiche previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, anche sulla base degli indirizzi della Giunta regionale e delle norme nazionali e regionali sulla razionalizzazione della spesa.
Entro sei mesi dall’insediamento, gli organi delle ATC devono adeguare piani, programmi e altri atti di competenza, anche in relazione alla nuova perimetrazione territoriale. Fino a tale adeguamento restano applicabili, se compatibili, i piani e gli altri atti delle ATC preesistenti.
Coordinamento dei riferimenti normativi
Tutti i riferimenti ai collegi sindacali contenuti in leggi, regolamenti o altri atti devono intendersi riferiti ai revisori legali delle ATC riordinate. Analogamente, tutti i richiami alle ATC contenuti in fonti normative o atti devono considerarsi estesi alle ATC riordinate ai sensi della legge.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 29 set 2014L.R. Piemonte 12/2014
- Legge · 29 set 2014L.R. Piemonte 10/2014
- Legge · 26 set 2014L.R. Piemonte 9/2014
- Legge · 6 ott 2014L.R. Piemonte 13/2014
- Legge · 15 set 2014L.R. Piemonte 8/2014
- Legge · 14 ott 2014L.R. Piemonte 14/2014
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →