L.R. Piemonte 10/2014
"Ulteriori modifiche di adeguamento normativo alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario)".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge adegua la l.r. Piemonte 16/1992 sul diritto allo studio universitario, ridefinendo composizione e durata del Consiglio di amministrazione, istituendo l’Assemblea regionale degli studenti e disciplinando il Comitato regionale di coordinamento delle Università del Piemonte. Prevede una norma transitoria fino all’istituzione dell’Assemblea, abroga alcuni commi della l.r. 5/2014 ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Modifiche organizzative al diritto allo studio universitario piemontese
Modifiche al diritto allo studio universitario in Piemonte
La legge regionale interviene sulla disciplina piemontese del diritto allo studio universitario, aggiornando la governance dell’ente competente, introducendo un organo rappresentativo degli studenti e coordinando il ruolo del Comitato regionale delle università. Le disposizioni operano esclusivamente per la Regione Piemonte.
Governance dell’ente e composizione del Consiglio di amministrazione
Viene modificata la composizione del Consiglio di amministrazione dell’ente per il diritto allo studio universitario. Il Consiglio è formato da:
- tre membri nominati dal Consiglio regionale, uno dei quali espressione delle minoranze e uno con funzioni di Presidente, scelti tra persone con comprovata esperienza tecnico-amministrativa;
- un rappresentante degli Atenei, designato congiuntamente dalle università con sede legale in Piemonte e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale;
- uno studente designato dai membri dell’Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
La durata del Consiglio è fissata in cinque anni, con scadenza comunque coincidente con il termine del mandato del Consiglio regionale. Per il componente studentesco la durata è ridotta a due anni e sei mesi.
Competenze del Consiglio di amministrazione
Tra le attribuzioni del Consiglio viene ricompresa la competenza ad approvare i regolamenti dei servizi e a nominare le Commissioni. Il testo consolidato mantiene quindi un assetto di governo dell’ente con poteri gestionali e regolamentari in capo al Consiglio.
Assembla regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario
È istituita l’Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, quale organo consultivo del Consiglio di amministrazione dell’ente, della Regione e del Comitato regionale di coordinamento delle università del Piemonte.
L’Assemblea è composta da:
- sei rappresentanti degli studenti dell’Università degli studi di Torino;
- tre rappresentanti degli studenti del Politecnico di Torino;
- due rappresentanti degli studenti dell’Università degli studi del Piemonte orientale;
- un rappresentante degli studenti degli istituti equipollenti;
- un rappresentante degli studenti fruitori del servizio abitativo nelle residenze universitarie.
I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni degli studenti. Essi sono sostituiti contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi di governo dei singoli atenei o istituti equipollenti; in ogni caso durano al massimo due anni e sei mesi e non possono svolgere più di due mandati.
L’Assemblea:
- esprime pareri obbligatori non vincolanti su specifiche materie di competenza dell’ente e su alcune materie relative al bilancio e ai beni patrimoniali;
- formula proposte su obiettivi, linee di intervento, strategie e programmi generali;
- svolge compiti di proposta e consulenza sulle attività istituzionali e su quelle promosse o in collaborazione;
- propone obiettivi e priorità per il bilancio preventivo;
- esprime pareri su eredità, legati, donazioni, acquisto e alienazione di immobili;
- formula proposte al Comitato regionale di coordinamento delle università;
- redige una relazione da allegare al bilancio preventivo e al consuntivo;
- designa il rappresentante degli studenti nel Consiglio di amministrazione.
I pareri obbligatori devono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta; in caso di urgenza o gravi motivi il termine può essere ridotto, ma non sotto i sette giorni. Se il Consiglio di amministrazione non si conforma al parere espresso su alcune materie, deve motivare in modo congruo e adeguato. L’Assemblea disciplina autonomamente organizzazione e funzionamento, elegge il proprio Presidente, si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti e delibera con la maggioranza dei componenti. Alle riunioni partecipano senza voto il Presidente e il Direttore dell’ente. I membri hanno accesso agli atti e documenti amministrativi dell’ente nel rispetto della normativa vigente.
Ai componenti dell’Assemblea non spetta alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese di viaggio.
Comitato regionale di coordinamento delle Università del Piemonte
Viene disciplinato anche il Comitato regionale di coordinamento delle Università del Piemonte, già costituito ai sensi del d.P.R. 25/1998. Il Comitato coordina le iniziative in materia di diritto allo studio e svolge funzioni di indirizzo sull’attività e sulla gestione dell’ente.
Le sue competenze ricalcano in larga parte quelle attribuite all’Assemblea studentesca: pareri obbligatori non vincolanti, proposte su sviluppo e strategie dell’ente, contributi sulla programmazione di bilancio, pareri su eredità e atti di disposizione patrimoniale, e relazione da allegare ai documenti di bilancio.
Anche per il Comitato i pareri obbligatori vanno resi entro trenta giorni, con possibilità di fissare un termine non inferiore a sette giorni nei casi urgenti. Se l’ente o la Regione non si conformano ai pareri o non accolgono le proposte, devono darne adeguata e documentata motivazione. Alle riunioni partecipano senza voto il Presidente e il Direttore dell’ente, e i componenti hanno accesso agli atti amministrativi.
Norma transitoria
In sede di prima applicazione, fino all’istituzione dell’Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, il rappresentante studentesco nel Consiglio di amministrazione è designato dai rappresentanti degli studenti nei Senati accademici e nei Consigli di amministrazione delle università presenti sul territorio piemontese.
Abrogazioni
Sono abrogati i commi 1, 5 e 7 dell’articolo 2 della l.r. 5/2014, in quanto sostituiti o superati dalle nuove disposizioni contenute nella presente legge.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
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