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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15320/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha dichiarato inammissibile l'istanza di rideterminazione della pena. I due motivi principali sono: (1) violazione per mancata riconoscimento della nomina del difensore per la fase esecutiva (sostiene che l'Avv. Anna Marzano era stata nominata dall'Ufficio matricola dell'istituto penitenziario e tale nomina sarebbe stata trasmessa all'Ufficio esecuzione della Procura Generale il 19/03/2022); (2) violazione dell'art. 597 c.p.p. e vizio di motivazione per il diniego dell'estensione degli effetti, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., della pronuncia di questa Corte (sent. n. 24950/2023) che aveva annullato con rinvio il giudizio di cognizione in punto sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6 c.p., con conseguente richiesta che tale esclusione venisse estesa a Gentile e quindi rideterminasse la pena.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la nomina del difensore nel corso del giudizio di cognizione non si estende automaticamente alla autonoma fase dell'esecuzione, salvo la particolare ipotesi prevista dall'art. 656, comma 5, c.p.p.; la documentazione prodotta non comprovava una nomina valida per la fase esecutiva e pertanto il Giudice dell'esecuzione ha correttamente nominato difensore d'ufficio. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che non poteva operare l'estensione degli effetti della pronuncia di cassazione favorevole a coimputati fino a che non si sia verificato l'evento risolutivo: cioè un giudizio conclusivo del gravame che riconosca in favore del coimputato il motivo non esclusivamente personale. La sentenza di legittimità del 22/02/2023 non aveva prodotto effetto favorevole definitivo nei confronti di Gentile e, alla data dell'ordinanza impugnata, la successiva pronuncia di merito del 21/07/2025 che escludeva la circostanza aggravante non era ancora divenuta irrevocabile; conseguentemente l'istanza di estensione è risultata inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 96 cod. proc. pen.

    "la nomina" del difensore di fiducia "è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore ..."

    La nomina resa nel corso del giudizio di cognizione non produce automaticamente effetti nella successiva fase autonoma dell'esecuzione, salvo casi espressamente previsti dalla legge.

  • art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    Prevede una deroga: l'ordine di esecuzione e il decreto che lo sospende devono essere notificati anche al difensore che aveva assistito nell'udienza di cognizione, qualora non sia intervenuta diversa nomina per la fase esecutiva; tale disciplina è però limitata alla specifica procedura dell'art. 656 c.p.p.

  • art. 587 cod. proc. pen.

    Regola l'estensione degli effetti dell'impugnazione di un coimputato in favore di altri; tale estensione richiede che il motivo non sia esclusivamente personale e che, nel giudizio conclusivo del gravame, si realizzi il riconoscimento favorevole definitivo che possa revocare il giudicato in favore del non impugnante.

  • art. 97 cod. proc. pen.

    Consente la nomina del difensore d'ufficio in mancanza di difensore nominato per la fase esecutiva; la mancanza di corrette procedure formali per individuare il difensore d'ufficio non incide automaticamente sul diritto all'assistenza difensiva salvo specifiche nullità rilevanti.

  • Sez. U, n. 3391/2017 (Visconti)

    Principio: l'estensione dell'impugnazione in favore del coimputato non impugnante è rimedio straordinario e può operare solo dopo che il gravame del coimputante abbia avuto esito favorevole e definitivo in relazione a un motivo non esclusivamente personale.

  • Sez. U, n. 9/1995 (Cacciapuoti) e Sez. U, n. 19054/2012 (Vattani)

    Confermano che l'impugnazione valida di un coimputato, benché su questioni comuni, non sospende automaticamente l'esecutorietà della sentenza nei confronti del non impugnante; rimane ferma l'esecutorietà fino all'eventuale effetto estensivo definitivo.

Massime di principio

  • La nomina di un difensore nel giudizio di cognizione non si estende automaticamente alla fase esecutiva: per la fase di esecuzione occorre una nomina specifica (salvo il caso speciale previsto dall'art. 656, comma 5, c.p.p.).
  • Per ottenere l'estensione degli effetti favorevoli di un'impugnazione proposta da un coimputato (art. 587 c.p.p.) è necessario che il gravame del coimputato si concluda con una pronuncia definitiva che riconosca il motivo non esclusivamente personale; fino a tale evento l'esecuzione continua normalmente.
  • Il giudice dell'esecuzione non può ridurre o sospendere l'esecuzione sulla base di pronunce favorevoli a coimputati non ancora divenute irrevocabili; è richiesto un accertamento definitivo favorevole per aprire l'effetto estensivo.
  • In processi plurimi è prudente che l'imputato che intende avvalersi degli effetti di un'impugnazione altrui curi la propria impugnazione o si attivi tempestivamente per la nomina di difensore per la fase esecutiva e per chiedere, se possibile, misure provvisorie o sospensive nei limiti consentiti dalla legge.
  • La documentazione formale che attesti la nomina del difensore per la fase esecutiva deve essere prodotta e registrata negli atti specifici dell'esecuzione per evitare inammissibilità per difetto di rappresentanza.

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