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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21101/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il motivo proposto non deducibile e comunque infondato alla luce della motivazione della sentenza impugnata sulla pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 12 settembre 2024, deducendo un solo motivo: il vizio motivazionale in relazione alla determinazione della pena inflitta. Secondo il ricorrente, la quantificazione del trattamento sanzionatorio sarebbe stata erronea o insufficientemente motivata. La Corte di cassazione rileva però che la censura è inammissibile perché attiene al trattamento punitivo e, comunque, la sentenza impugnata contiene una motivazione sufficiente e non illogica sulla congruità della pena, parametrata alla gravità dei fatti e ai plurimi precedenti penali dell'imputato.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste del vizio motivazionale, investe in modo meramente critico la determinazione della pena quando la sentenza impugnata dia conto in modo sufficiente e non illogico dei criteri utilizzati per la commisurazione.
  • La censura sulla pena è scrutinabile solo nei limiti in cui evidenzi una reale carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; non è invece ammissibile una richiesta di rivalutazione del merito sulla congruità della sanzione.
  • Ai fini della commisurazione della pena, la valorizzazione della gravità dei fatti e dei precedenti penali dell'imputato integra una motivazione idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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