Cassazione Penale, Sentenza n. 17334/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Hammouda era imputato per furto di energia elettrica (manomissione del contatore e allaccio abusivo) risalente al 25/09/2020. Con d.lgs. 10/10/2022 n.150 l'art. 624 c.p. è stato modificato rendendo il furto procedibile a querela salvo alcune ipotesi aggravanti (tra cui l'art. 625 n.7). Per i reati commessi anteriormente al decreto il termine per proporre querela decorreva dalla data di entrata in vigore del d.lgs. (art.85). Al primo grado il Tribunale dichiarò improcedibile l'azione per mancata querela nel termine. In appello il PM, in udienza del 18/09/2023, precisò che l'aggravante dell'art.625 n.7 si riferiva alla destinazione del bene a pubblico servizio, rendendo il reato procedibile d'ufficio; la Corte d'appello riformò e condannò l'imputato. In Cassazione il ricorrente deduceva (i) errata applicazione dell'art.517 c.p.p. perché la specificazione tardiva dell'aggravante non poteva sanare la mancata querela; (ii) violazione dell'art.495 c.p.p. per mancata valutazione di testi indicati dalla difesa. Il PG chiese sospensione in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato, richiamando la decisione delle Sezioni Unite del 26/03/2026 (informazione provvisoria n.6/2026) che ha stabilito che, ove sia decorso il termine previsto dall'art.85 d.lgs.150/2022 senza che sia stata proposta querela, il giudice deve rilevare immediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela ai sensi dell'art.129 c.p.p. Applicando questo principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello per improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. Pertanto la condanna in appello è stata cancellata e l'azione penale è stata dichiarata improcedibile.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (modifica art. 624 c.p.)
art. 85, comma 1; art. 624, comma 3
La modifica ha reso il delitto di furto procedibile a querela salvo alcune eccezioni (persona offesa incapace o ricorrenza di circostanze di cui all'art.625 n.7, salvo casi specifici). Per i reati commessi prima dell'entrata in vigore, il termine per proporre querela decorre dalla data di entrata in vigore se la persona offesa aveva già avuto notizia del fatto.
art. 129 c.p.p.
Il giudice è tenuto a rilevare immediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela quando il termine per la querela è decorso, con esito di pronunciare sentenza di improcedibilità.
art. 517 c.p.p.
Regola la modificazione della imputazione in udienza; la Corte ha ritenuto che tale potere non possa essere utilizzato per sanare la mancata querela scaduta per effetto dell'art.85 d.lgs.150/2022 e impedire la pronuncia di improcedibilità.
art. 625 c.p.
La circostanza aggravante n.7 (tra quelle previste) può rendere il furto procedibile d'ufficio, ma la sua contestazione deve essere chiara e tempestiva nel capo di imputazione; un riferimento ambiguo non può supplire alla mancanza di querela decorso il termine.
art. 495, comma 2, c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente per contestare la mancata esamina di testi indicati dalla difesa in appello; tuttavia la Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo (procedibilità) assorbente e non ha approfondito questo profilo.
Decisione delle Sezioni Unite
26/03/2026, informazione provvisoria n.6/2026
Le Sezioni Unite hanno stabilito che, se è decorso il termine dell'art.85 d.lgs.150/2022 senza querela, il giudice deve rilevare immediatamente la non procedibilità per mancata querela (applicazione dell'art.129 c.p.p.). Tale principio è stato applicato in questo caso decisivo.
Massime di principio
- Se un fatto di reato è anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 e il decreto ha reso il reato procedibile a querela, il termine per la querela decorre dalla data di entrata in vigore se la persona offesa già aveva notizia del fatto; se tale termine è decorso senza querela, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per mancata querela.
- Il pubblico ministero non può, mediante una modifica dell'imputazione in udienza (art.517 c.p.p.), sanare la mancanza di querela scaduta ai sensi dell'art.85: la specificazione tardiva di un'aggravante che renderebbe il reato procedibile d'ufficio non impedisce la pronuncia di improcedibilità quando il termine per la querela è ormai decorso.
- Perché una aggravante 'salvifica' (che rende procedibile d'ufficio) sia rilevante deve risultare già chiaramente contestata o emergere dai fatti specificatamente contestati nel capo di imputazione; formule o riferimenti normativi ambigui non bastano a protrarre la procedibilità.
- In situazioni analoghe la difesa deve tempestivamente eccepire la mancata querela e chiedere l'immediata pronuncia di improcedibilità ai sensi dell'art.129 c.p.p.; d'altro canto la Procura deve curare la corretta e completa circostanziazione delle imputazioni sin dall'inizio del procedimento.
- Se vi sono dubbi interpretativi su decorrenze e rilevabilità ex art.85/d.lgs.150/2022, il giudice deve privilegiare il principio di legalità e di tempestiva rilevazione delle cause di non procedibilità: la procedura non può essere prolungata in attesa di integrazioni dell'imputazione quando il termine per la querela è scaduto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17114/2026 del 13/05/2026
- Sentenza penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17116/2026 del 13/05/2026
- Sentenza penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17117/2026 del 13/05/2026
- Sentenza penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17119/2026 del 13/05/2026
- Sentenza penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17120/2026 del 13/05/2026
- Sentenza penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17122/2026 del 13/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →