Sentenza n. 856/2026 - Latina, Sezione 1
per l’accertamento dell’occupazione tutto illegittima, da parte delle Amministrazioni intimate, di beni immobili di proprietà della de cuius della ricorrente; nonché per la condanna, delle stesse alla restituzione dei beni interessati dall’occupazione illegittima, al ripristino dello stato dei luoghi e al pagamento di tutte le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni e di altre indennità;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: occupazione e trasformazione sine titulo di terreni privati per la realizzazione di un parcheggio e opere di viabilità pubblica
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito, inizialmente dinanzi al giudice ordinario e poi mediante riassunzione davanti al giudice amministrativo, per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'occupazione di terreni già appartenuti alla de cuius, la restituzione e riduzione in pristino delle aree e il risarcimento del danno. Nel 1999 il Comune aveva sottoscritto con la proprietaria una scrittura privata contenente la disponibilità alla cessione onerosa di una porzione di terreno, per un corrispettivo mai pagato, senza che fosse poi stipulato l'atto pubblico di cessione o adottato un decreto di esproprio. Le aree erano state occupate e trasformate mediante opere realizzate dalla Provincia, anche a servizio di un istituto scolastico e della viabilità comunale. Il Comune ha eccepito la tardività dell'azione, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda. La Provincia ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso sino alla pronuncia comunale sull'acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Il TAR ha rilevato preliminarmente che la riassunzione translatio iudicii era tardiva: la sentenza declinatoria della giurisdizione era passata in giudicato il 3 febbraio 2017, il termine perentorio di tre mesi scadeva il 3 maggio 2017, mentre il ricorso, benché notificato il 28 aprile, era stato depositato soltanto il 26 maggio. Tuttavia, l'atto dichiarava di valere anche come ricorso autonomo e possedeva i requisiti per introdurre un nuovo giudizio. La ricorrente ha quindi fatto valere, in via autonoma, l'illecita occupazione permanente, deducendo l'assenza di un valido titolo ablatorio, la permanenza della proprietà privata, il diritto alla restituzione e al risarcimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto l'originario giudizio per tardiva riassunzione e ha esaminato l'atto quale ricorso autonomo, ritenendolo ricevibile. Ha escluso che fosse necessaria una tempestiva impugnazione dell'accessione invertita, poiché l'occupazione e trasformazione sine titulo costituiscono illecito permanente, rispetto al quale il proprietario può chiedere in ogni momento la restituzione e il ristoro del danno. Ha escluso anche l'applicazione del termine dimezzato previsto dall'art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a., poiché la controversia non impugnava un provvedimento della procedura espropriativa, ma riguardava pretese restitutorie e risarcitorie. Ha inoltre respinto l'eccezione relativa all'art. 42-bis d.P.R. 327/2001: la mancata pronuncia amministrativa sull'acquisizione sanante non condiziona l'interesse attuale del proprietario ad agire. Nel merito, ha accertato l'occupazione illegittima di 705 mq, in assenza di decreto di esproprio o altro titolo idoneo; la scrittura privata è stata ritenuta solo un segmento di una procedura di cessione mai perfezionata. Comune e Provincia sono stati ritenuti entrambi legittimati passivamente e corresponsabili, in ragione della rispettiva utilizzazione e destinazione delle aree. Il TAR ha ordinato alle amministrazioni di valutare, entro 180 giorni, se acquisire i terreni ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001 oppure restituirli alla proprietaria previa riduzione in pristino. In caso di mancata acquisizione, le aree dovranno essere restituite e le amministrazioni dovranno proporre il risarcimento del danno da mancato godimento. Il danno dovrà essere calcolato, per ciascun anno di occupazione illegittima, nella misura del 5% del valore venale dell'area al momento dell'occupazione, con rivalutazione annuale sino alla sentenza e interessi legali sulla somma rivalutata sino al saldo. La CTU è stata rinviata all'eventuale giudizio di ottemperanza. Le amministrazioni sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
Disciplina la riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione.
art. 59 l. 69/2009
Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato...
La domanda deve essere riproposta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria; nel processo amministrativo, caratterizzato dalla vocatio iudicis, la riproposizione si perfeziona con notifica e deposito. L'inosservanza del termine comporta l'estinzione del processo e la perdita degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di rilevare d'ufficio una questione decisiva, previa sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti.
art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a.
provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità
Il dimezzamento dei termini processuali si applica ai giudizi impugnatori aventi a oggetto provvedimenti delle procedure di occupazione o espropriazione, non alle azioni restitutorie e risarcitorie per occupazione sine titulo.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Attribuisce all'amministrazione la facoltà di acquisire autoritativamente il bene occupato, previa valutazione degli interessi in conflitto e corresponsione delle somme previste; tale facoltà non impedisce al proprietario di agire per la cessazione dell'illecito e la restituzione.
art. 34, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice di fissare criteri per la liquidazione del danno quando non sia possibile determinarne immediatamente l'ammontare.
art. 1226 c.c.
È utilizzato quale base per la liquidazione equitativa del danno da mancato godimento.
art. 42 Cost.
Gli effetti ablativi della proprietà possono derivare soltanto da atti tipici previsti dalla legge.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Rafforza la tutela della proprietà contro privazioni non fondate su un titolo legale.
Adunanza Plenaria, sentenza n. 2/2016
Individua le principali modalità di cessazione dell'illecito da occupazione sine titulo: restituzione, accordo transattivo, usucapione o provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001.
Massime di principio
- La riassunzione davanti al giudice amministrativo conseguente a una declinatoria di giurisdizione deve essere perfezionata, nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, mediante notifica e deposito dell'atto; il deposito successivo alla scadenza determina l'estinzione del giudizio originario e la perdita degli effetti sostanziali e processuali della domanda, salva la possibilità che l'atto valga come autonomo ricorso se ne possiede i requisiti.
- L'occupazione e trasformazione di un immobile privato per la realizzazione di un'opera pubblica, in assenza di un valido titolo ablatorio o di una cessione perfezionata, integra un illecito permanente: la proprietà non si trasferisce all'amministrazione e il proprietario può chiedere la restituzione, la riduzione in pristino e il risarcimento del danno senza necessità di impugnare una pretesa accessione invertita e senza prescrizione dell'azione finché l'illecito perdura.
- La scrittura privata contenente la disponibilità alla cessione volontaria di un terreno non trasferisce la proprietà né legittima stabilmente l'occupazione quando l'atto pubblico di cessione non sia stato stipulato e il corrispettivo non sia stato pagato.
- La facoltà dell'amministrazione di adottare un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 non costituisce condizione di procedibilità o ammissibilità dell'azione del proprietario, il quale conserva un interesse attuale a ottenere la cessazione dell'occupazione illegittima.
- In presenza di occupazione sine titulo, il giudice deve ordinare la restituzione e la riduzione in pristino, salvo che l'amministrazione scelga legittimamente di acquisire il bene ai sensi dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001 o intervenga un diverso titolo idoneo a regolarizzare la fattispecie.
- Il danno da mancato godimento derivante da occupazione illegittima permanente può essere liquidato, in via equitativa e mediante i criteri dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, nella misura del 5% annuo del valore venale dell'area al momento dell'occupazione, con rivalutazione annuale e interessi legali sulla somma rivalutata.
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