Sentenza del 21/02/2019 n. 5087 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per riprese IVA, IRAP e IRES, ritenendo che la costituzione e l'attività della M. s.r.l., titolare di un'unica imbarcazione da diporto, integrassero un'operazione elusiva e non costituissero effettivo esercizio di attività commerciale. L'imbarcazione era stata utilizzata in via esclusiva dal soggetto economico collegato alla società, E.E.E., a un canone ritenuto notevolmente inferiore al valore normale di mercato. La società ha contestato la ricostruzione, sostenendo la natura commerciale dell'attività, l'errata valutazione delle prove, la violazione della disciplina antielusiva e l'illegittimità delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alla natura commerciale dell'attività, alla valutazione delle prove, all'abuso del diritto, all'omessa motivazione e all'esame di contratti di nolo successivi al periodo contestato. La Corte ha confermato che la CTR aveva adeguatamente motivato la decisione e poteva fondarsi sull'uso esclusivo dell'imbarcazione da parte del soggetto collegato e sull'incongruità del canone per escludere, nel periodo 2006-2007, l'effettivo svolgimento di attività commerciale. Ha inoltre ritenuto applicabili le sanzioni conseguenti all'accertamento antielusivo. M. s.r.l. è stata condannata al pagamento di 13.300 euro di spese di giudizio, oltre alle spese prenotate a debito e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, commi 3 e 5
Nessuna citazione testuale riportata
La Corte ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui una società formalmente esistente può non essere considerata esercente attività commerciale quando, in concreto, il bene sociale è utilizzato esclusivamente dal soggetto economico collegato e a condizioni non di mercato.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8-bis, comma 1
Nessuna citazione testuale riportata
La disposizione sulle agevolazioni IVA per determinate operazioni relative a unità da diporto non è applicabile in assenza dei presupposti sostanziali dell'attività commerciale.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis
Nessuna citazione testuale riportata
La norma costituisce il fondamento del principio antielusivo: l'Amministrazione può disconoscere operazioni prive di valide ragioni economiche, dirette essenzialmente a ottenere vantaggi fiscali.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109
Nessuna citazione testuale riportata
La disposizione è stata invocata dalla società in relazione alla determinazione del reddito d'impresa, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Legge n. 724 del 1994, art. 30
Nessuna citazione testuale riportata
La disciplina delle società non operative o di comodo è stata ritenuta non pertinente alla ratio della decisione, che non qualificava la società come società di comodo, ma escludeva lo svolgimento concreto di attività commerciale.
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 6 e 12
Nessuna citazione testuale riportata
Le doglianze relative all'esclusione o alla riduzione delle sanzioni sono state in parte ritenute infondate e in parte inammissibili per mancata indicazione della loro tempestiva deduzione nei gradi di merito.
D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 5, 6, 8 e 11
Nessuna citazione testuale riportata
La Corte ha ritenuto che le sanzioni tributarie possano conseguire all'accertamento dell'operazione elusiva, non essendo l'elusione, di per sé, una causa automatica di esclusione della responsabilità sanzionatoria.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Nessuna citazione testuale riportata
La sentenza tributaria deve contenere una concisa esposizione dei fatti e una succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto; tale requisito è rispettato quando la motivazione consente di comprendere il thema decidendum e le ragioni della decisione.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Nessuna citazione testuale riportata
In cassazione non è consentito utilizzare il ricorso per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. Il vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo o alle ipotesi di motivazione apparente, incomprensibile o radicalmente contraddittoria.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Nessuna citazione testuale riportata
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Ai fini fiscali conta l'attività concretamente svolta e non soltanto l'oggetto sociale o la forma societaria. L'uso personale o esclusivo di un bene societario da parte del socio o del soggetto economicamente dominante può far presumere l'assenza di un'effettiva attività commerciale.
- Canoni significativamente inferiori ai valori di mercato, rapporti con soggetti collegati e utilizzo esclusivo del bene costituiscono elementi indiziari rilevanti di finalità elusiva o di mancanza di reale operatività commerciale.
- La disciplina delle società di comodo non coincide con l'accertamento dell'assenza di attività commerciale: occorre individuare correttamente la ratio dell'accertamento e contestare la specifica motivazione dell'atto o della sentenza.
- In cassazione non è possibile contrapporre una diversa lettura delle prove a quella fornita dai giudici di merito, se quest'ultima è logica, coerente e adeguatamente motivata.
- Un motivo di ricorso che cumula violazioni di legge, vizi processuali e vizi motivazionali deve distinguere chiaramente ciascuna censura; altrimenti può essere dichiarato inammissibile.
- Documenti relativi a periodi successivi a quello oggetto di accertamento difficilmente possono dimostrare l'effettiva attività commerciale nel periodo contestato, salvo che siano idonei a incidere concretamente sulla ratio decidendi.
- L'accertamento di un'operazione elusiva non comporta automaticamente l'esclusione delle sanzioni: per evitarle occorre dedurre e provare specifiche cause di non punibilità o di incertezza normativa, rispettando il principio di specificità nei gradi di merito.
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