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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 7481/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva ritenuto inefficace il licenziamento disciplinare per tardività dell'azione disciplinare. Il Comune censura in particolare l'interpretazione del dies a quo per i termini procedimentali: la Corte territoriale aveva fatto decorrere i termini dalla prima conoscenza dei fatti (11 ottobre 2017) e aveva ritenuto inadempiuto il termine di 10 giorni per la trasmissione all'UPD da parte del responsabile del servizio, con conseguente declaratoria di decadenza dell'azione disciplinare. Il ricorrente sostiene invece che, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.75/2017, il dies a quo per la contestazione è la ricezione della segnalazione da parte dell'UPD o la piena conoscenza acquisita dall'UPD, che ha poi rispettato i termini per la contestazione e per la conclusione del procedimento; inoltre contesta la ricostruzione che trasformerebbe in perentorio un termine ordinatorio e sottolinea che il dipendente non ha dimostrato un pregiudizio concreto alla difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati, nei limiti indicati, i primi sei motivi e ha cassato la sentenza della Corte d'Appello con rinvio per un nuovo esame. La Corte ha deciso che la Corte territoriale non ha adeguatamente valutato i principi introdotti dal d.lgs. n.75/2017: il dies a quo corretto per le sanzioni diverse dal rimprovero verbale è la ricezione della segnalazione da parte dell'UPD o l'acquisizione da parte dell'UPD della piena conoscenza dei fatti; i termini per la contestazione e per la conclusione del procedimento (30 giorni per attivare l'UPD dalla ricezione e 120 giorni dalla contestazione per concludere il procedimento) sono perentori, mentre altri termini (come quello di 10 giorni di trasmissione da parte del responsabile di struttura) sono ordinatori e la loro violazione non determina automaticamente la decadenza dell'azione disciplinare se non ne risulta irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa. La sentenza è quindi annullata e rimessa alla Corte d'Appello per nuovo giudizio conforme ai principi esposti; il motivo relativo alle spese è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 55-bis d.lgs. n.165/2001

    commi 1, 4, 9-ter (nel testo vigente ratione temporis)

    Il dies a quo per la contestazione dell'addebito è la ricezione della segnalazione inviata dal responsabile della struttura o l'acquisizione da parte dell'UPD della piena conoscenza dei fatti; il termine entro il quale l'UPD deve attivare il procedimento è ancorato a tale ricezione e il termine per la conclusione del procedimento (120 giorni dalla contestazione) è perentorio. Altri termini previsti dalla normativa (es. trasmissione entro 10 giorni da parte del responsabile della struttura) hanno natura ordinatoria: la loro violazione non comporta automaticamente la decadenza dell'azione disciplinare salvo che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa.

  • d.lgs. n.75/2017

    art. 22, comma 13 (disposizione transitoria)

    La modifica normativa si applica agli illeciti commessi successivamente all'entrata in vigore e, se il medesimo procedimento riguarda fatti di periodo sovrapposto, può applicarsi la nuova disciplina purché i fatti siano oggetto di un unico procedimento; la riforma ha chiarito e ancorato temporalmente il dies a quo e i termini per l'UPD.

  • art. 7 legge n.300/1970 (Statuto dei Lavoratori)

    Riferimento al principio di tempestività 'relativa' già sviluppato dalla giurisprudenza in tema di esercizio del potere disciplinare, in particolare per valutare se il decorso del tempo abbia compromesso il diritto di difesa.

  • art. 241/1990 (legge n.241/1990)

    art. 1 richiamato dalla parte

    Richiamata dalla parte per i principi di trasparenza e corretto procedimento amministrativo; la Corte non ha basato la decisione esclusivamente su questa norma ma l'ha menzionata nel quadro generale dei principi di buona amministrazione.

  • artt. 24, 97, 113 Cost.

    Richiamati nel ricorso a sostegno dei principi di tutela giurisdizionale, buon andamento dell'amministrazione e imparzialità; utilizzati come quadro costituzionale dei principi applicabili.

  • art. 360 cod. proc. civ. (nn. 3 e 5)

    Norme processuali invocate per i motivi di cassazione relativi a violazione di legge e vizio di motivazione/omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002

    Norma richiamata in relazione alla richiesta di condanna alle spese e al raddoppio del contributo unificato; la Corte ha ritenuto non sussistere le condizioni per il raddoppio.

Massime di principio

  • Dopo il d.lgs. n.75/2017 il dies a quo per l'avvio dell'azione disciplinare per le sanzioni diverse dal rimprovero verbale è la ricezione della segnalazione da parte dell'UPD o l'acquisizione da parte dell'UPD della piena conoscenza dei fatti; pertanto il calcolo dei termini deve partire da quel momento e non da una generica prima conoscenza da parte di altri uffici o soggetti.
  • I termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento disciplinare (quelli espressamente indicati dalla legge) hanno natura perentoria; la violazione di altri termini procedurali (es. termine interno di trasmissione) ha natura ordinatoria e non determina automaticamente la decadenza dell'azione disciplinare.
  • La violazione di termini ordinatori non annulla automaticamente il procedimento: occorre verificare concretamente se il ritardo abbia irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente. L'onere di provare il pregiudizio grava sul dipendente.
  • È legittimo che l'amministrazione svolga verifiche preliminari prima di trasmettere gli atti all'UPD per evitare l'avvio di procedimenti infondati; tali verifiche giustificano ragionevolmente ritardi se motivate dalla complessità degli accertamenti o dalla necessità di acquisire elementi probatori significativi.
  • Quando i fatti contestati riguardano periodi che insistono sia prima sia dopo l'entrata in vigore di una riforma normativa, la disciplina nuova può trovare applicazione se i comportamenti formano oggetto di un unico procedimento disciplinare e la transizione è compatibile con i principi applicabili.
  • In caso di contestazione di ritardi procedurali, il giudice deve esaminare in concreto le circostanze, valutare l'effettivo esercizio del diritto di difesa dopo la contestazione e non limitarsi a sanzionare automaticamente la violazione formale dei termini.

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