Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 7480/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Surace impugnava la sentenza d'appello che aveva rigettato il ricorso avverso il licenziamento disciplinare del 15/02/2019. Il ricorso in cassazione articolava due censure: (1) violazione dell'art. 360, n.5 c.p.c. per mancata o insufficiente motivazione della Corte d'Appello sul mancato rilievo d'ufficio della nullità del licenziamento per difetto di comunicazione e dei suoi motivi; (2) violazione/erronea applicazione dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001 e degli artt. 2-6 legge n.604/1966: Surace sosteneva che, avendo gli illeciti disciplinari individuati avuto luogo tra il 2009 e il 2011, dovesse applicarsi la formulazione originaria dell'art.55-bis (che non prevedeva la legittimità della comunicazione alla PEC del difensore) e che dunque la comunicazione del licenziamento alla PEC dell'avvocato non poteva sostituire la comunicazione al lavoratore medesimo, rendendo il licenziamento nullo e intempestiva l'impugnazione presunta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse adeguatamente motivato: in fatto risultava che la comunicazione del licenziamento era stata inviata il 5/02/2019 alla PEC del difensore, il 7/02/2019 al difensore a mezzo raccomandata e il 15/02/2019 al lavoratore a mezzo raccomandata; il lavoratore aveva eletto domicilio presso l'avv. Sorbo e indicato la PEC di quest'ultimo nella procura/elezione di domicilio; la Corte d'Appello ha correttamente ritenuto idonea la comunicazione alla PEC del difensore alla stregua dell'art.55-bis (vigente ratione temporis) e per il rilievo giuridico del domicilio digitale dell'avvocato (INI-PEC / ReGIndE). Pertanto le censure erano inammissibili e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali 15% e accessori di legge) oltre agli eventuali contributi unificati.

Norme richiamate

  • art. 360, n.5 cod. proc. civ.

    Usato dal ricorrente per denunciare mancanza di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse adeguata rispetto alla questione della comunicazione del licenziamento.

  • art. 55-bis d.lgs. n.165/2001

    “Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. È esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.”

    La Corte d'Appello ha applicato l'art.55-bis nella formulazione vigente ratione temporis e, tenendo conto dell'elezione di domicilio presso il difensore e della natura 'digitale' della PEC dell'avvocato, ha ritenuto valida la comunicazione alla PEC del difensore come idonea modalità di notifica nel procedimento disciplinare.

  • art. 52-bis d.lgs. n.165/2001

    Richiamato dalla Corte d'Appello come riferimento alla disciplina delle comunicazioni via PEC nella pubblica amministrazione; utilizzato per sostenere l'idoneità della comunicazione alla PEC del difensore.

  • artt. 2-6 legge n.604/1966

    Richiamati dal ricorrente per sostenere che la mancata comunicazione scritta del motivo del licenziamento (secondo la disciplina della legge sul licenziamento) avrebbe comportato nullità e diversa decorrenza dei termini di impugnazione; la Corte ha ritenuto che la questione fosse superata dalla efficace comunicazione risultante dall'elezione di domicilio e dalle comunicazioni recapitate.

  • art. 125 cod. proc. civ. (modifiche introdotte dal d.l. 13 agosto 2011, n.138 e legge di conversione)

    La giurisprudenza citata ha affermato che l'indicazione della PEC del difensore negli atti di parte può far scattare l'obbligo di usare la notificazione telematica; la Corte ha richiamato tale principio per dare rilievo all'indicazione della PEC dell'avvocato come domicilio valido.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.13

    Norma richiamata in materia di contributo unificato: la Corte ha dato atto della possibile integrazione del contributo unificato previsto a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La comunicazione di un provvedimento disciplinare alla PEC del difensore è efficacemente valida se il lavoratore ha eletto domicilio presso quel difensore e ha indicato la PEC come luogo per le comunicazioni; la PEC dell'avvocato, essendo registrata (INI-PEC/ReGIndE), è considerata domicilio digitale idoneo.
  • Nel giudizio disciplinare va valutato non solo il testo formale della norma vigente ratione temporis, ma anche gli atti formali in cui il lavoratore ha effettuato procure/elezioni di domicilio: tali atti possono legittimare modalità telematiche di comunicazione anche con riferimento a fattispecie anteriori, ove emerga l'effettiva disponibilità del domicilio eletto.
  • Per far valere la nullità del licenziamento per mancata comunicazione è necessario dimostrare che il lavoratore non sia stato effettivamente edotto del recesso o che non sussistesse una valida elezione di domicilio; comunicazioni multiple e tempestive a difensore e a lavoratore consolidano l'idoneità della notificazione.
  • La censura per carenza di motivazione ai sensi dell'art. 360, n.5 richiede che la Corte di legittimità trovi una reale lacuna o insufficienza nella trattazione del tema da parte del giudice di merito; se il giudice di merito ha spiegato le ragioni fattuali e giuridiche, la censura è destinata all'inammissibilità.
  • In situazioni analoghe, chi impugna un licenziamento dovrebbe tempestivamente eccepire eventuali vizi di comunicazione in primo grado e documentare l'effettiva mancata ricezione o l'assenza di valida elezione di domicilio; diversamente il giudice può ritenere che il termine di impugnazione abbia decorso regolarmente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.