Cassazione Civile, Sentenza n. 7480/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Surace impugnava la sentenza d'appello che aveva rigettato il ricorso avverso il licenziamento disciplinare del 15/02/2019. Il ricorso in cassazione articolava due censure: (1) violazione dell'art. 360, n.5 c.p.c. per mancata o insufficiente motivazione della Corte d'Appello sul mancato rilievo d'ufficio della nullità del licenziamento per difetto di comunicazione e dei suoi motivi; (2) violazione/erronea applicazione dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001 e degli artt. 2-6 legge n.604/1966: Surace sosteneva che, avendo gli illeciti disciplinari individuati avuto luogo tra il 2009 e il 2011, dovesse applicarsi la formulazione originaria dell'art.55-bis (che non prevedeva la legittimità della comunicazione alla PEC del difensore) e che dunque la comunicazione del licenziamento alla PEC dell'avvocato non poteva sostituire la comunicazione al lavoratore medesimo, rendendo il licenziamento nullo e intempestiva l'impugnazione presunta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse adeguatamente motivato: in fatto risultava che la comunicazione del licenziamento era stata inviata il 5/02/2019 alla PEC del difensore, il 7/02/2019 al difensore a mezzo raccomandata e il 15/02/2019 al lavoratore a mezzo raccomandata; il lavoratore aveva eletto domicilio presso l'avv. Sorbo e indicato la PEC di quest'ultimo nella procura/elezione di domicilio; la Corte d'Appello ha correttamente ritenuto idonea la comunicazione alla PEC del difensore alla stregua dell'art.55-bis (vigente ratione temporis) e per il rilievo giuridico del domicilio digitale dell'avvocato (INI-PEC / ReGIndE). Pertanto le censure erano inammissibili e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali 15% e accessori di legge) oltre agli eventuali contributi unificati.
Norme richiamate
art. 360, n.5 cod. proc. civ.
Usato dal ricorrente per denunciare mancanza di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse adeguata rispetto alla questione della comunicazione del licenziamento.
art. 55-bis d.lgs. n.165/2001
“Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. È esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.”
La Corte d'Appello ha applicato l'art.55-bis nella formulazione vigente ratione temporis e, tenendo conto dell'elezione di domicilio presso il difensore e della natura 'digitale' della PEC dell'avvocato, ha ritenuto valida la comunicazione alla PEC del difensore come idonea modalità di notifica nel procedimento disciplinare.
art. 52-bis d.lgs. n.165/2001
Richiamato dalla Corte d'Appello come riferimento alla disciplina delle comunicazioni via PEC nella pubblica amministrazione; utilizzato per sostenere l'idoneità della comunicazione alla PEC del difensore.
artt. 2-6 legge n.604/1966
Richiamati dal ricorrente per sostenere che la mancata comunicazione scritta del motivo del licenziamento (secondo la disciplina della legge sul licenziamento) avrebbe comportato nullità e diversa decorrenza dei termini di impugnazione; la Corte ha ritenuto che la questione fosse superata dalla efficace comunicazione risultante dall'elezione di domicilio e dalle comunicazioni recapitate.
art. 125 cod. proc. civ. (modifiche introdotte dal d.l. 13 agosto 2011, n.138 e legge di conversione)
La giurisprudenza citata ha affermato che l'indicazione della PEC del difensore negli atti di parte può far scattare l'obbligo di usare la notificazione telematica; la Corte ha richiamato tale principio per dare rilievo all'indicazione della PEC dell'avvocato come domicilio valido.
d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.13
Norma richiamata in materia di contributo unificato: la Corte ha dato atto della possibile integrazione del contributo unificato previsto a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La comunicazione di un provvedimento disciplinare alla PEC del difensore è efficacemente valida se il lavoratore ha eletto domicilio presso quel difensore e ha indicato la PEC come luogo per le comunicazioni; la PEC dell'avvocato, essendo registrata (INI-PEC/ReGIndE), è considerata domicilio digitale idoneo.
- Nel giudizio disciplinare va valutato non solo il testo formale della norma vigente ratione temporis, ma anche gli atti formali in cui il lavoratore ha effettuato procure/elezioni di domicilio: tali atti possono legittimare modalità telematiche di comunicazione anche con riferimento a fattispecie anteriori, ove emerga l'effettiva disponibilità del domicilio eletto.
- Per far valere la nullità del licenziamento per mancata comunicazione è necessario dimostrare che il lavoratore non sia stato effettivamente edotto del recesso o che non sussistesse una valida elezione di domicilio; comunicazioni multiple e tempestive a difensore e a lavoratore consolidano l'idoneità della notificazione.
- La censura per carenza di motivazione ai sensi dell'art. 360, n.5 richiede che la Corte di legittimità trovi una reale lacuna o insufficienza nella trattazione del tema da parte del giudice di merito; se il giudice di merito ha spiegato le ragioni fattuali e giuridiche, la censura è destinata all'inammissibilità.
- In situazioni analoghe, chi impugna un licenziamento dovrebbe tempestivamente eccepire eventuali vizi di comunicazione in primo grado e documentare l'effettiva mancata ricezione o l'assenza di valida elezione di domicilio; diversamente il giudice può ritenere che il termine di impugnazione abbia decorso regolarmente.
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