Cassazione Civile, Sentenza n. 7482/2025 del 20/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento disciplinare per la negligente liquidazione di competenze professionali riconosciute ad avvocati esterni in misura eccedente rispetto a quanto dovuto; ha inoltre denunciato un presunto conflitto di interessi della dirigente della Sezione Amministrativa che ha promosso il procedimento disciplinare (sostenendo che la stessa aveva firmato gli schemi dei disegni di legge relativi ai debiti fuori bilancio), vizi procedurali e sproporzione della sanzione, nonché questioni connesse al primo licenziamento e all'ammissibilità di alcuni motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il ricorrente ricopriva una posizione organizzativa (Liquidazione Compensi Professionali) il cui compito principale era il controllo delle parcelle; la Corte d'appello e il Tribunale avevano accertato la omissione di tale controllo e una negligenza grave che giustificava il licenziamento. Le doglianze sul presunto conflitto di interessi della dirigente sono state ritenute inammissibili o prive di rilievo, perché la firma successiva degli schemi dai parte della dirigente attiene a fasi successive e distinte dell'iter amministrativo e non esclude la responsabilità del titolare della posizione organizzativa. La Corte ha inoltre respinto i motivi che chiedevano riesame delle prove e ha precisato i limiti del sindacato di legittimità (Cassazione non è luogo per rinnovare la valutazione probatoria). Ha dichiarato infine che i due procedimenti disciplinari erano distinti e che l'esito del primo poteva incidere sull'interesse a impugnare il secondo. Spese legali a carico del ricorrente sono state liquidate.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ. (nn. 3, 4, 5)
Usato come criterio di censura dei motivi di ricorso (motivazione apparente, violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo). La Corte precisa il perimetro dell'art. 360: non costituiscono 'fatto' le mere argomentazioni difensive o la pluralità di elementi; l'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo.
art. 111, comma 6 Cost.
Richiamato nella doglianza sulla motivazione apparente; la Corte verifica che la motivazione dei giudici di merito sia aderente ai limiti della ragionevolezza e del plausibile e che dia conto delle ragioni della decisione.
d.P.R. n. 62/2013, art. 7
Richiamato nelle censure relative al conflitto di interessi e alla regolarità procedimentale; la Corte verifica la corretta applicazione delle norme sul conflitto e sulle incompatibilità procedimentali senza ritenere sussistente un vizio tale da annullare il procedimento disciplinare.
d.lgs. n. 165/2001, art. 21, comma 1-bis
Citando la disciplina sul comportamento dei dipendenti pubblici, la Corte considera le norme sul dovere di segnalazione e di corretto svolgimento delle funzioni nell'ambito dell'azione disciplinare.
legge n. 241/1990, art. 6-bis
Richiamata nei motivi relativi al conflitto di interessi e alla trasparenza; la Corte non ritiene che dall'applicazione di tali norme emerga un vizio che annulli la decisione disciplinare contestata.
Codice di Comportamento dei dipendenti Regione Puglia (Deliberazione Giunta regionale n. 1423/2014), art. 7
Invocato dal ricorrente per dedurre conflitto di interessi; la Corte ritiene che la condotta contestata rientri nelle responsabilità del titolare della posizione organizzativa e non sia neutralizzata dall'eventuale coinvolgimento successivo della dirigente.
d.lgs. n. 165/2001, art. 55-bis
Richiamato per la separazione tra il responsabile della struttura e il soggetto competente per l'esercizio del potere disciplinare. La Corte conferma che la funzione di segnalazione della dirigente all'UPD rientra negli obblighi del responsabile di struttura (comma 4) e che l'unione delle funzioni è ammessa solo in specifiche ipotesi previste dalla norma.
cod. civ., artt. 2104, 2106, 2119
Richiamati nelle censure riguardanti i doveri di diligenza e le conseguenze del licenziamento; la Corte conferma che l'inosservanza dei doveri d'ufficio e la grave negligenza possono giustificare il licenziamento disciplinare.
legge n. 604/1996, art. 3
Citata in relazione alla legittimità del licenziamento; la Corte non ha ritenuto fondata l'eccezione relativa alla tutela prevista dalla norma.
legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), art. 18
Richiamata nelle doglianze sul licenziamento e sulle tutele reintegratorie; la Corte ha confermato la legittimità del recesso per giusta causa/giustificato motivo disciplinare secondo la valutazione dei giudici di merito.
cod. proc. civ., art. 100
Invocato dal ricorrente in relazione all'inammissibilità di alcuni motivi per difetto di interesse; la Corte ha valutato correttamente l'interesse alla pronuncia in relazione ai due distinti licenziamenti.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata ai fini della liquidazione delle spese di giudizio; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ha disposto la liquidazione secondo i criteri indicati.
CCNL e determinazioni dirigenziali regionali (criteri per posizioni organizzative)
La Corte ha valorizzato la normativa contrattuale e le determinazioni interne che qualificano la posizione organizzativa di tipologia B) attribuita al ricorrente, ritenendo che ne derivino specifici doveri di controllo e responsabilità.
Massime di principio
- Il semplice coinvolgimento successivo di un dirigente nell'iter amministrativo (ad es. la firma di schemi o atti successivi) non elimina la responsabilità di chi ha la posizione organizzativa incaricata del controllo preliminare; la funzione debitoria di controllo 'a monte' è determinante.
- La giurisprudenza di legittimità non riesamina i fatti e le prove come il giudice di merito: il sindacato della Cassazione è limitato a verificare la correttezza della motivazione e la congruità logico-giuridica del ragionamento.
- Per considerare sussistente un conflitto di interessi che azzeri o inquini un procedimento disciplinare è necessario dimostrare un effetto patologico concreto della condizione di conflitto, non una mera contiguità o successione nell'iter amministrativo.
- L'omesso esame di 'un fatto decisivo' ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l'esistenza di un fatto storico preciso e decisivo per la decisione; non bastano argomentazioni, deduzioni difensive o richieste di riesame probatorio.
- Possono coesistere due distinti procedimenti disciplinari per fatti diversi anche se connessi alla stessa area di servizio: l'esito del primo può però rendere privo di interesse giudiziale il ricorso contro il secondo quando il rapporto sia già definitivamente cessato.
- La titolarità di una posizione organizzativa comporta doveri di diligenza e controllo rafforzati: la negligenza grave nell'esercizio di tali compiti può giustificare sanzioni disciplinari anche severe, inclusi licenziamenti.
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