Cassazione Civile, Sentenza n. 7483/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, docente, ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per ottenere la certificazione verde COVID-19 (tamponi antigenici) nel settembre 2021 e il pagamento della retribuzione per il tempo impiegato nell'effettuazione dei test, sostenendo che tali oneri rientrano negli obblighi del datore di lavoro ai sensi della normativa sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008) e dell'art. 2087 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina emergenziale sulle certificazioni verdi (d.l. n. 52/2021) abbia finalità di tutela della salute pubblica e che la certificazione verde non sia assimilabile alle misure di sicurezza imposte al datore di lavoro dal d.lgs. n. 81/2008. La possibilità, prevista dalla normativa emergenziale, per talune categorie di presentare un test antigenico in alternativa alla vaccinazione è stata interpretata come tutela della scelta individuale e non come obbligo di spesa a carico del datore. La risposta dell'Agenzia delle Entrate (interpello n.160/2022) è stata considerata priva di efficacia vincolante. Sul punto delle spese processuali, la Corte ha giudicato inammissibile il motivo di censure e ha confermato la discrezionalità del giudice di merito sulla compensazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di cassazione (liquidate in 600 euro per competenze professionali oltre oneri).
Norme richiamate
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
art. 9, art. 9-bis e art. 9-ter (obbligo di certificazione verde per accesso a determinate attività e per il personale scolastico dal 1° settembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza)
La normativa è finalizzata alla tutela della salute pubblica; la certificazione verde è strumento generale di contenimento del contagio e non rientra tra le misure di sicurezza che il datore di lavoro è obbligato a finanziare ai sensi del d.lgs. 81/2008
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Le disposizioni concernono obblighi e misure di sicurezza specifiche a carico del datore per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; la Corte ha ritenuto che le certificazioni verdi non siano assimilabili a tali misure
art. 2087 c.c.
Richiamato dal ricorrente come fondamento generale di tutela della salute del lavoratore, ma la Corte ha ritenuto che l'obbligo normativo emergenziale sulle certificazioni verdi non imponga al datore di lavoro l'onere dei costi dei tamponi
interpello Agenzia delle Entrate n. 160 del 30 marzo 2022
parere sull'indeducibilità e sulla inesistenza di rimborso a carico del datore in relazione ai tamponi antigenici
La Corte ha sottolineato che le interpretazioni o pareri dell'Agenzia delle Entrate non costituiscono fonte di diritto vincolante e non possono modificare l'attribuzione di obblighi nel rapporto di lavoro
Codice di procedura civile
art. 360 n. 3 c.p.c.; art. 366 n. 4 c.p.c.
Richiamati relativamente ai motivi di ricorso per violazione di norme di diritto e alla necessità di specificare i vizi impugnati; la Corte ha dichiarato ammissibile il primo motivo ma lo ha ritenuto infondato nel merito
D.P.R. 22 settembre 2001, n. 115
Richiamato ai fini dell'accertamento delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto
Massime di principio
- Le misure legislative emergenziali adottate per la tutela della salute pubblica (es. certificazioni verdi) non sono automaticamente assimilabili alle misure di prevenzione dei rischi cui il datore di lavoro è tenuto ai sensi del d.lgs. 81/2008; pertanto i relativi oneri economici non ricadono sul datore salvo che la legge disponga diversamente.
- Se una norma o provvedimento amministrativo non prescrive espressamente che il datore debba sostenere i costi di strumenti di tutela collettiva o individuale (tamponi, certificazioni), il principio generale che gli oneri di sicurezza gravino sul datore non si applica d'ufficio alle misure di tutela della salute pubblica introdotte in emergenza.
- Le interpretazioni o pareri dell'Agenzia delle Entrate e di altre amministrazioni non hanno efficacia vincolante rispetto all'attribuzione di obblighi nel rapporto di lavoro e non possono derogare alla normativa primaria.
- In controversie processuali la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; l'eventuale novità o complessità della questione non impone automaticamente la compensazione totale delle spese.
- Per situazioni analoghe è fondamentale verificare la portata temporale e soggettiva della norma (chi è destinatario dell'obbligo, dal quando e fino a quando), nonché eventuali successivi interventi normativi o contrattuali (contratti collettivi, accordi aziendali) che possano assegnare oneri al datore di lavoro.
- Se si intende ottenere rimborso in casi simili, è utile accertare se vi siano disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali specifiche che prevedano l'obbligo di fornitura o rimborso dei test da parte del datore; in loro assenza la richiesta ha scarse possibilità di successo.
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