Cassazione Civile, Sentenza n. 7486/2025 del 20/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia verteva sulla richiesta della Regione Puglia di restituzione della somma di euro 424.069,96 percepita dalla Monaco in ragione del riconoscimento della qualifica dirigenziale e del relativo trattamento economico. Tale richiesta era stata promossa in esito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4888/2013 che aveva annullato la procedura concorsuale da cui derivava l'inquadramento dirigenziale, con conseguente riclassificazione nella ex VIII qualifica funzionale e rideterminazione delle somme spettanti. La Monaco aveva invece ottenuto accoglimento in primo e secondo grado sostenendo che gli accordi di risoluzione consensuale (richiamanti la legge regionale n.7/2002, art.28) e la normativa regionale avevano prodotto una novazione oggettiva dei rapporti e impedivano la ripetizione delle somme. La Regione impugnava la sentenza di appello per violazione di norme imperative relative alla costituzione del rapporto di lavoro e per errata interpretazione degli accordi di risoluzione consensuale e di atti amministrativi
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione dell'art.35, comma 1, lett. a) d.lgs. n.165/2001), ritenendo che l'annullamento della procedura concorsuale da parte del Consiglio di Stato produca la nullità originaria dei contratti stipulati in esito a quella procedura e che tali nullità non possano essere sanate da accordi negoziali o dalla normativa regionale richiamata. Perciò la sentenza della Corte d'Appello di Bari è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione per nuovo giudizio conforme ai principi esposti. I restanti motivi sono stati assorbiti. La decisione impone che la Regione possa agire per il ripristino della legalità e la ripetizione delle somme indebitamente percepite; la Cassazione ha inoltre disposto la regolazione delle spese del presente giudizio (con indicazione di rinvio per attribuzione specifica).
Norme richiamate
d.lgs. n. 165/2001, art. 35, comma 1, lett. a)
La procedura concorsuale è atto presupposto e condiziona la validità del contratto individuale: l'assenza o l'illegittimità della procedura determina la nullità del contratto di lavoro.
d.lgs. n. 165/2001, art. 36
Norma di portata generale che, in combinato disposto con l'art.35, comporta la nullità del contratto individuale quando la selezione è viziata.
Legge Regione Puglia n. 7/2002, art. 28, comma 1
"Al fine di accelerare il processo di riorganizzazione dell’Amministrazione regionale, anche a seguito del trasferimento di funzioni e compiti in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127, in deroga a quanto previsto dall’articolo 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro ... ai dirigenti titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino all’Ente proposta per la risoluzione del rapporto di lavoro sarà erogata, subordinatamente all’accettazione della proposta medesima da parte dell’Ente, una indennità supplementare ..."
La legge regionale prevede un incentivo in caso di risoluzione consensuale, ma il riconoscimento dell'indennità e degli effetti dell'accordo sono subordinati al presupposto della validità dell'inquadramento. Non può sanare vizi di legalità relativi all'assunzione o alla procedura concorsuale.
Legge n. 241/1990, art. 21-novies
L'annullamento in autotutela di un concorso per vizi di legittimità determina la nullità originaria degli atti e dei contratti conclusi in esito a quella selezione, rilevabile anche in sede giurisdizionale ordinaria.
Codice Civile, artt. 1334 e 1335
Richiamati in relazione alla natura negoziale degli accordi di risoluzione; clausole di non revocabilità o pattuizioni tra le parti non possono sanare vizi di nullità derivanti da norme imperative e non disponibili.
Codice Civile, art. 2126
Richiamato dal ricorrente in quanto attinente alla determinazione economica; la Corte ha ritenuto che l'allegata formalità o determinazione non giustifica il mantenimento di inquadramenti e trattamenti economici affetti da illegittimità dell'assunzione.
Costituzione, art. 97
Principio di legalità e buon andamento della pubblica amministrazione: l'azione amministrativa deve perseguire l'interesse pubblico e rispettare disposizioni imperative in materia di assunzioni, giustificando il dovere di ripristinare la legalità.
Sentenza del Consiglio di Stato n. 4888/2013
Decisione amministrativa definitiva che ha annullato la procedura concorsuale e ha valore vincolante: il giudicato amministrativo su tale annullamento rende invalide le conseguenti attribuzioni di qualifica e gli effetti economici derivanti dalla procedura annullata.
Massime di principio
- La nullità di una procedura concorsuale per violazione di norme imperative (art.35 d.lgs.165/2001) determina la nullità originaria dei contratti di lavoro stipulati in esito a quella procedura, rilevabile anche d'ufficio e successivamente.
- Accordi di risoluzione consensuale o clausole di non revocabilità non possono sanare vizi genetici di illegittimità derivanti dalla violazione di norme imperative in materia di assunzioni.
- Una sentenza amministrativa definitiva che annulla una procedura selettiva è vincolante e impone all'Amministrazione il dovere di ripristinare la legalità, ivi inclusa la ripetizione delle somme indebitamente percepite.
- Il riconoscimento di trattamenti economici superiori basato su un inquadramento invalido è affetto da nullità: la P.A. può esigere la restituzione anche se esistono intese precedenti tra le parti.
- Il giudice ordinario non può ignorare il giudicato amministrativo: eventuali intese transattive non portate a conoscenza del giudice amministrativo non prevalgono sulla sentenza definitiva.
- In ipotesi di invalidità della selezione, l'interessato può avere azioni risarcitorie per affidamento, ma ciò non impedisce all'Amministrazione di far valere la nullità del rapporto per violazione di norme inderogabili.
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