Cassazione Civile, Sentenza n. 7484/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguarda la ricostruzione di carriera e il riconoscimento del cosiddetto 'riallineamento' ex art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 399/1988 per la docente Beatrice Cerami. La ricorrente (Ministero) impugnava la sentenza di merito che aveva riconosciuto alla docente, al compimento del 18° anno di servizio, il diritto al riallineamento della carriera e il collocamento nella fascia stipendiale 21/27 con decorrenza 1° settembre 2015, con condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive. Il Ministero sosteneva che il meccanismo del riallineamento fosse venuto meno in seguito alla contrattualizzazione del pubblico impiego (art. 72 d.lgs. 29/1993 e art. 69 d.lgs. 165/2001) e che la contrattazione collettiva successiva avesse disapplicato la norma invocata; la resistente chiedeva il riconoscimento del riallineamento e delle spettanze conseguenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero e confermato le decisioni del Tribunale e della Corte d'Appello che avevano accolto la domanda di Cerami. La Corte ha ritenuto che, nonostante il meccanismo generale di disapplicazione previsto dal legislatore in sede di contrattualizzazione, la contrattazione collettiva (in particolare il CCNL del 4 agosto 1995 e i successivi rinvii e clausole) aveva legittimamente richiamato e preservato l'operatività dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 399/1988 in relazione al trattamento retributivo (riallineamento). Pertanto il diritto della docente al riallineamento con decorrenza indicata è stato confermato e il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e delle differenze retributive accertate in sede di merito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 399/1988 art. 4, comma 3
Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, ... l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali.
La Corte ha ritenuto che tale disposizione, riguardante il riallineamento retributivo a seguito del raggiungimento di una certa anzianità, sia rimasta operativa per il trattamento economico della scuola in virtù dei richiami espressi dalla contrattazione collettiva.
D.Lgs. n. 29/1993 art. 72
contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi formulati ai sensi del titolo III sono abrogate le disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico…
Il giudice ha spiegato che tale disposizione introduce un meccanismo di disapplicazione legato alla contrattazione collettiva, ma non determina una abrogazione automatica e generale delle norme per i rapporti non sottratti alla contrattualizzazione; l'effetto disapplicativo opera secondo quanto previsto dal legislatore e dalla contrattazione.
D.Lgs. n. 165/2001 art. 69
Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001.
La Corte ha chiarito che l'art. 69 disciplina la perdita di efficacia delle disposizioni previgenti in rapporto alla contrattazione, ma l'operatività concreta dipende dall'ambito e dai soggetti contemplati dai contratti; non impedisce alle parti collettive di richiamare norme previgenti nelle materie loro delegate.
D.Lgs. n. 165/2001 art. 71
La contrattazione relativa alla tornata contrattuale 1998-2001, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvederà alla disapplicazione espressa delle disposizioni ... che risulteranno incompatibili ...
Secondo la Corte l'art. 71 richiama l'esigenza di un elenco esplicito di disapplicazioni, ma ciò non implica che le norme non elencate conservino automaticamente la vigenza; l'art. 71 ha funzione chiarificatrice e organizzativa del processo di disapplicazione.
CCNL 4 agosto 1995 (art. 66, comma 6 e art. 82)
Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo ... le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399... (disapplicazioni indicate: art. 3 commi 1 e 2 e art. 4 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 399/1988).
La Corte ha evidenziato che il contratto collettivo del 1995 ha espressamente escluso dalla disapplicazione il comma 3 dell'art. 4 del DPR 399/1988, preservandone l'efficacia per le materie retributive e rendendo legittimo il richiamo contrattuale al riallineamento.
CCNL 26 maggio 1999 art. 48
Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.
Questo principio contrattuale è stato richiamato dalla Corte come elemento che ha contribuito a mantenere vigenti norme previgenti compatibili, inclusa la disciplina del riallineamento, quando non espressamente disapplicate.
CCNL 24 luglio 2003 (art. 142, lett. f n. 8) e CCNL 29 novembre 2007 (art. 146)
richiamano fra le norme che continuano a trovare applicazione nel comparto scuola l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4 agosto 1995.
La Corte ha ritenuto significativo che le successive tornate contrattuali abbiano reiterato il richiamo alla disciplina del 1995, confermando la perdurante applicazione del meccanismo di riallineamento per le materie retributive.
D.Lgs. n. 297/1994 art. 485
Norma rilevante nella fase di ricostruzione della carriera (abbattimento di anzianità), la Corte ha riconosciuto che eventuali abbattimenti operati in ricostruzione non precludono il successivo riconoscimento del riallineamento retributivo quando la normativa o la contrattazione li preveda.
Giurisprudenza e riferimenti (Cass. n. 31149/2019, Cass. n. 14193/2005, Corte di Giustizia causa C-322/23)
La Corte ha preso atto di precedenti interpretazioni (anche se in parte obiter) e di utilizzi della disciplina del riallineamento in sede nazionale ed europea; ha ritenuto coerente la linea interpretativa che ammette la conservazione del riallineamento tramite il richiamo contrattuale, e ha osservato che lo Stato ha fatto leva su tale meccanismo in sedi internazionali.
Massime di principio
- Il meccanismo legislativo di disapplicazione introdotto con la contrattualizzazione del pubblico impiego (d.lgs. 29/1993 e d.lgs. 165/2001) non produce una cancellazione automatica e generale delle norme previgenti: l'effetto dipende dall'ambito, dai soggetti e dalle previsioni contrattuali.
- Le parti collettive (CCNL) possono legittimamente richiamare e preservare disposizioni previgenti nelle materie a esse delegate; un richiamo espresso nel contratto ha efficacia nel mantenere l'applicabilità della norma nei limiti del contratto stesso.
- Per valutare la sopravvivenza di un istituto previgente (es. riallineamento) è necessario esaminare la specifica disciplina contrattuale nel tempo (testo CCNL originario e successivi rinnovi) e gli elenchi di disapplicazione previsti dalla legge e dai decreti.
- Nel settore scuola il riallineamento è stato considerato una materia retributiva che può essere riconosciuta anche d'ufficio al maturare dell'anzianità prevista, se preservata dalla contrattazione collettiva.
- Un'amministrazione che contesti l'applicabilità di una norma per effetto della contrattualizzazione deve dimostrare l'effettiva e specifica disapplicazione o abrogazione nel proprio ambito contrattuale; la sola esistenza del meccanismo generale di disapplicazione non è sufficiente.
- In contenziosi analoghi conviene verificare: (a) il testo degli specifici CCNL applicabili nel periodo rilevante; (b) quali commi o norme sono stati espressamente elencati come disapplicati; (c) eventuali chiarimenti amministrativi (es. Ragioneria) e pronunce giurisprudenziali rilevanti.
- Quando la norma invocata riguarda il trattamento retributivo, occorre distinguere fra la fase di ricostruzione della carriera e il trattamento economico successivo: l'abbattimento dell'anzianità in ricostruzione non esclude necessariamente un successivo riallineamento riconosciuto dalla normativa o dal contratto.
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