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Risoluzione

Risoluzione n. 88 del 14/10/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione n. 88/E chiarisce che i soggetti obbligati, se hanno già comunicato la PEC tramite registri pubblici o protocolli con l'Agenzia, non devono effettuare nuovamente la comunicazione richiesta dal provvedimento congiunto dell'8 agosto 2014.

Chiarimenti sull'obbligo di comunicazione della PEC ai fini antiriciclaggio

Chiarimenti sull'obbligo di comunicazione della PEC in materia antiriciclaggio

Il documento fornisce un chiarimento interpretativo sul punto 6 del provvedimento congiunto Agenzia delle Entrate/Guardia di Finanza dell’8 agosto 2014. L’intervento riguarda l’obbligo, per specifiche categorie di soggetti, di comunicare all’Agenzia delle entrate l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 31 ottobre 2014.

Quadro normativo di riferimento

La risoluzione richiama innanzitutto il provvedimento dell’8 agosto 2014, adottato in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, come modificato dall’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 6 agosto 2013, n. 97. Tale provvedimento ha definito le modalità tecniche dello scambio informativo relativo alle operazioni intercorse con l’estero, con l’obiettivo di garantire massima efficienza, assenza di costi aggiuntivi e di ulteriori obblighi strumentali, facendo ricorso alla PEC.

Il documento richiama inoltre:

  • l’articolo 16, commi da 6 a 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  • l’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
  • l’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dal comma 3 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 179/2012.

Soggetti interessati e obbligo originario

Il punto 6 del provvedimento dell’8 agosto 2014 prevedeva che i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 comunicassero all’Agenzia delle entrate il proprio indirizzo PEC entro il 31 ottobre 2014.

Sono richiamati, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare l’indirizzo certificato ai rispettivi registri o enti di riferimento:

  • le società e le imprese individuali, al registro delle imprese;
  • i professionisti, ai rispettivi ordini;
  • le pubbliche amministrazioni, al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione.

Chiarimento interpretativo fornito dalla Risoluzione

La risoluzione affronta il dubbio sollevato da alcune associazioni di categoria circa la possibilità di essere dispensati dall’adempimento, considerato che esistono già registri ed elenchi pubblici contenenti indirizzi PEC, accessibili all’Agenzia delle entrate.

L’Amministrazione ritiene che la disposizione del punto 6 abbia carattere generale e sia finalizzata a consentire il tempestivo inserimento delle caselle PEC nel registro degli indirizzi elettronici di cui al punto 7 del provvedimento del 22 dicembre 2005.

Tuttavia, viene evidenziato che l’Agenzia può acquisire direttamente gli indirizzi PEC dal pubblico elenco INI-PEC, istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico e accessibile liberamente anche alle pubbliche amministrazioni. L’INI-PEC raccoglie gli indirizzi di posta certificata delle imprese e dei professionisti presenti sul territorio italiano, con finalità di semplificazione degli scambi telematici tra pubblica amministrazione, imprese e professionisti.

Effetti pratici e conclusione

In un’ottica di semplificazione degli adempimenti, la risoluzione riconosce che l’aggiornamento del registro degli indirizzi elettronici può avvenire anche mediante acquisizione diretta della PEC dall’INI-PEC.

Inoltre, viene precisato che, sulla base di protocolli d’intesa sottoscritti da altri organismi associativi con l’Agenzia delle entrate, gli indirizzi PEC degli associati risultano già comunicati all’Agenzia.

Ne consegue che i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 231/2007 che abbiano già comunicato l’indirizzo PEC tramite una delle modalità sopra indicate non sono tenuti a effettuare nuovamente la comunicazione prevista dal punto 6 del provvedimento dell’8 agosto 2014.

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