Risoluzione n. 87 del 14/10/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce come determinare il requisito alternativo previsto per le start-up innovative dall’art. 25, comma 2, lett. h), n. 2, del D.L. n. 179/2012. In particolare, definisce chi può essere considerato parte della forza lavoro e conferma che il calcolo della percentuale va fatto per teste, non in base alla remunerazione.
Agevolazioni fiscali start-up innovative: requisito alternativo sulla forza lavoro qualificata
Agevolazioni fiscali per start-up innovative: requisito alternativo della forza lavoro qualificata
La risoluzione esamina l’interpretazione dell’art. 25, comma 2, lett. h), n. 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, in tema di start-up innovative e incubatori certificati. Il documento chiarisce quali soggetti possano essere inclusi nella forza lavoro rilevante ai fini del requisito alternativo e come debba essere calcolata la relativa percentuale.
Quadro normativo e oggetto dell’interpello
La disciplina richiamata definisce la start-up innovativa come una società di capitali, anche cooperativa, di diritto italiano o una Societas Europaea residente in Italia, non quotata su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, in possesso di specifici requisiti.
Per accedere al regime di favore, la società deve possedere:
- i requisiti cumulativi di cui alle lettere da b) a g) dell’art. 25, comma 2;
- almeno uno dei requisiti alternativi di cui alla lettera h).
Il caso riguarda in particolare il requisito alternativo di cui al n. 2 della lettera h), che richiede un certo livello di personale altamente qualificato impiegato come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo.
Quesiti posti dalla società istante
La società istante, costituita nel 2013 e operante nello sviluppo e nella commercializzazione di una piattaforma informatica fruibile da dispositivi portatili, chiede chiarimenti su tre punti:
- se gli amministratori-soci, anche non retribuiti, possano rientrare nella forza lavoro;
- se tra i collaboratori possano essere inclusi consulenti esterni con partita IVA, stagisti e soggetti con redditi assimilati a lavoro dipendente;
- se la verifica della soglia di un terzo o di due terzi debba essere effettuata per teste oppure in base alla remunerazione.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
La società riteneva che:
- gli amministratori-soci, anche se non retribuiti, potessero essere computati nella forza lavoro perché comunque operanti presso la società;
- i collaboratori a qualsiasi titolo comprendessero anche stagisti, consulenti esterni titolari di partita IVA e percipienti redditi assimilati a lavoro dipendente;
- il rapporto percentuale dovesse essere calcolato per teste.
Interpretazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia, acquisito anche il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, afferma che la forza lavoro rilevante comprende qualsiasi lavoratore che percepisca un reddito di lavoro dipendente o assimilato, in coerenza con l’intenzione originaria del legislatore.
Amministratori-soci
La risoluzione precisa che la figura del socio amministratore può rientrare nel novero dei soggetti considerabili, ma solo se vi è effettivo impiego nella società. In particolare:
- gli amministratori-soci possono essere computati solo se sono anche soci-lavoratori o comunque impiegati nella società con un rapporto retribuito, a qualunque titolo, diverso da quello meramente organico;
- se i soci svolgono solo l’amministrazione della società e non risultano impiegati in essa, non possono essere considerati forza lavoro ai fini del requisito.
Stagisti e consulenti esterni
La risoluzione stabilisce che:
- gli stagisti possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti;
- i consulenti esterni titolari di partita IVA non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del requisito.
Modalità di calcolo della percentuale
L’Agenzia concorda con il contribuente sul fatto che il calcolo della percentuale di personale altamente qualificato debba essere effettuato “per teste”, e non sulla base della remunerazione.
Esito e indicazioni operative
Il documento conferma quindi che, ai fini del requisito alternativo dell’art. 25, comma 2, lett. h), n. 2, del D.L. n. 179/2012:
- rilevano i lavoratori dipendenti e i soggetti con redditi assimilati;
- gli amministratori-soci contano solo se effettivamente impiegati e retribuiti nella società;
- gli stagisti contano solo se retribuiti;
- i consulenti esterni con partita IVA sono esclusi;
- la percentuale va verificata per numero di persone e non in base ai compensi.
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sull’applicazione uniforme dei principi esposti.
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