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Risoluzione

Risoluzione n. 89 del 17/10/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che gli enti non commerciali residenti possono continuare a detrarre dall'IRES le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS. Il richiamo dell'art. 147 TUIR alla vecchia lettera i-bis dell'art. 15 deve infatti intendersi riferito anche alla nuova disciplina dell'art. 15, comma 1.1, introdotta dalla legge n. 96/2012, mantenendo la detrazione nella misura del 19%.

Detraibilità IRES per erogazioni liberali alle ONLUS da parte degli enti non commerciali

Detraibilità IRES delle erogazioni liberali alle ONLUS da parte degli enti non commerciali

La risoluzione affronta il coordinamento tra l'art. 147 del TUIR e le modifiche apportate dalla legge 6 luglio 2012, n. 96 in materia di detrazione per le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS. Il chiarimento riguarda in particolare gli enti non commerciali residenti e la loro possibilità di continuare a beneficiare della detrazione dall'IRES.

Quesito interpretativo e contesto normativo

L'Amministrazione finanziaria riceve quesiti sulla detraibilità dall'IRES dovuta dagli enti non commerciali delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle ONLUS, ai sensi dell'art. 147 del TUIR, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 96 del 2012.

Il documento richiama il quadro generale delle agevolazioni previste per le liberalità alle ONLUS, evidenziando che il sistema fiscale le rende detraibili o deducibili a seconda del soggetto che effettua l'erogazione:

  • persone fisiche, ai sensi dell'art. 15 del TUIR;
  • soggetti titolari di reddito d'impresa o enti non commerciali, ai sensi rispettivamente degli artt. 100 e 147 del TUIR.

Evoluzione dell'art. 15 del TUIR per le persone fisiche

Prima del 24 luglio 2012, l'art. 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR consentiva la detrazione del 19% per erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS, entro il limite di 2.065 euro.

La legge n. 96 del 2012 ha poi trasferito tale disciplina nel nuovo comma 1.1 dell'art. 15 del TUIR, modificando anche la percentuale di detrazione per le persone fisiche:

  • 24% per l'anno 2013;
  • 26% a decorrere dall'anno 2014;
  • limite massimo annuo di 2.065 euro.

Mancato coordinamento formale dell'art. 147 del TUIR

La risoluzione evidenzia che la legge n. 96 del 2012 non ha espressamente aggiornato il testo dell'art. 147 del TUIR, che per gli enti non commerciali continua a richiamare la lettera i-bis) dell'art. 15, comma 1, del TUIR, prevedendo una detrazione dall'imposta lorda pari al 19% degli oneri indicati.

Nonostante questo mancato coordinamento testuale, l'Agenzia ritiene, in base a un'interpretazione sistematica, che il legislatore non abbia voluto escludere gli enti non commerciali dal beneficio della detrazione per le erogazioni a favore delle ONLUS.

Principio affermato e conseguenze applicative

Il richiamo contenuto nell'art. 147 del TUIR alla vecchia lettera i-bis) dell'art. 15 deve essere inteso come riferito anche agli oneri ora trasposti nel comma 1.1 del medesimo art. 15.

Ne deriva che le liberalità in denaro erogate in favore delle ONLUS restano detraibili dall'IRES dovuta dagli enti non commerciali residenti nella misura del 19%, secondo quanto previsto dall'art. 147 del TUIR.

Indicazioni finali

La risoluzione si chiude con la consueta indicazione di vigilanza sulle Direzioni regionali, affinché i principi enunciati siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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