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Risoluzione

Risoluzione n. 91 del 17/10/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di donazione di partecipazioni e successiva nuova rideterminazione del valore da parte dei donatari, l'imposta sostitutiva già pagata dai donanti non può essere scomputata dai donatari. Lo scomputo è ammesso solo in capo allo stesso soggetto che ha versato l'imposta nelle precedenti rideterminazioni.

Rideterminazione del valore delle partecipazioni e limite allo scomputo dell'imposta sostitutiva dopo donazione

Rideterminazione del valore delle partecipazioni e scomputo dell’imposta sostitutiva

La risoluzione affronta il tema della rideterminazione del valore di partecipazioni societarie non quotate e, in particolare, la possibilità per i donatari di scomputare l’imposta sostitutiva già versata dai donanti in precedenti procedure di rivalutazione. L’Amministrazione finanziaria conclude in senso negativo, richiamando il principio di continuità del costo fiscale in caso di donazione e la natura personale dell’imposta sostitutiva.

Fatti esposti nell’interpello

Alla data del 1° luglio 2011 TIZIO e CAIO detenevano ciascuno il 50% della partecipazione in ALFA S.p.A. Essi si avvalsero della disciplina dell’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, rideterminando il valore di una quota pari al 20% della propria partecipazione, con perizia giurata e versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva nella misura del 4%, entro il 30 giugno 2012.

Successivamente, alla data del 1° gennaio 2013, i medesimi contribuenti rideterminarono il valore dell’intera quota posseduta, ai sensi dell’articolo 1, comma 473, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, adempiendo entro il 30 giugno 2013.

Nel mese di luglio 2013 TIZIO e CAIO compirono, a favore di coniugi e figli, atti a titolo gratuito con trasferimento della proprietà di alcune quote e della nuda proprietà di altre. A loro volta, i coniugi trasferirono ai figli, a vario titolo, la proprietà o la nuda proprietà dei medesimi diritti. Infine, coniugi e figli, divenuti titolari della proprietà, della nuda proprietà o dell’usufrutto sulle partecipazioni, procedettero a nuova rideterminazione del valore alla data del 1° gennaio 2014.

Il dubbio sottoposto all’Agenzia concerneva la possibilità, per questi ultimi soggetti, di scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quella già pagata dai donanti nelle precedenti rivalutazioni.

Soluzione prospettata dal contribuente

I contribuenti ritenevano che lo scomputo fosse possibile, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, applicando le modalità previste dal decreto-legge n. 70 del 2011 e assumendo la quota proporzionalmente spettante dell’imposta sostitutiva già versata dai donanti.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia ricorda innanzitutto la disciplina generale della rideterminazione del costo o valore di acquisto dei titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati, originariamente prevista dall’articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per i beni posseduti al 1° gennaio 2002.

Tale costo rivalutato è utilizzabile ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR. Per avvalersi del valore rideterminato, il contribuente deve versare un’imposta sostitutiva, nella misura del 2% o del 4% a seconda che la partecipazione sia non qualificata o qualificata, sulla base di una perizia giurata di stima.

Viene richiamato anche l’evolversi delle norme che hanno modificato la data di riferimento per il possesso dei beni e i termini degli adempimenti, fino all’articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha fissato il 1° gennaio 2014 come data di possesso e il 30 giugno 2014 come termine per gli adempimenti.

Disciplina della donazione e continuità del costo fiscale

Per risolvere il quesito, l’Agenzia richiama l’articolo 68, comma 6, del TUIR, che stabilisce, in caso di cessione di attività finanziarie ricevute in donazione, la continuità del costo fiscale: si assume il costo sostenuto dal donante, aumentato dell’eventuale imposta di donazione a carico del donatario.

La norma è letta in chiave antielusiva, per evitare salti d’imposta e impedire che la donazione venga usata per aumentare artificiosamente il costo della partecipazione o del titolo. In sostanza, il donatario subentra nel costo fiscale che il donante avrebbe potuto assumere, compreso l’eventuale valore rideterminato.

L’Amministrazione precisa però che questa continuità di valori non equivale alla sostituzione integrale della posizione del donatario con quella del donante. L’imposta sostitutiva pagata dal donante resta infatti un tributo personale, volto a rideterminare il costo di acquisto della partecipazione in capo al soggetto che l’ha versata, con effetto sulla plusvalenza futura eventualmente realizzata da quello stesso soggetto.

Limiti allo scomputo dell’imposta già versata

Viene inoltre evidenziato che l’articolo 7, comma 2, lettera ee), del decreto-legge n. 70 del 2011, che consente lo scomputo dell’imposta in caso di successive rideterminazioni, presuppone che lo scomputo sia effettuato dallo stesso soggetto che ha precedentemente versato l’imposta sostitutiva. La funzione della disposizione è infatti quella di evitare duplicazioni d’imposta in capo al medesimo contribuente.

Di conseguenza, lo scomputo non può essere esteso ai donatari, poiché non coincide il soggetto che ha effettuato il pagamento con il soggetto che intende beneficiare della nuova rideterminazione.

Conclusione

In presenza di una rideterminazione del costo di acquisto della partecipazione posseduta al 1° gennaio 2014, i donatari non possono scomputare l’imposta sostitutiva pagata dai donanti nelle precedenti procedure di rivalutazione. Il beneficio dello scomputo resta riservato al medesimo soggetto che ha originariamente versato l’imposta sostitutiva.

Indicazione finale dell’Amministrazione

La risoluzione si chiude con il richiamo alla vigilanza delle Direzioni regionali affinché i principi espressi e le istruzioni fornite siano applicati dalle strutture periferiche dell’Agenzia.

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