Ordinanza n. 2359/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’avviso dell’Università degli studi di Catania di iscrizione del semestro filtro nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per ottenere - l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie nazionali e atti della procedura di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, compresi i decreti ministeriali disciplinanti il semestre filtro, la formazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e atenei)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali e gli atti della procedura di accesso a Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, chiedendone l'annullamento, la sospensione cautelare e l'ammissione al corso, anche in sovrannumero. Dopo il primo appello del semestre filtro non aveva conseguito alcuna sufficienza nelle tre materie previste, Biologia, Chimica e Fisica, e aveva scelto di non partecipare al secondo appello, ritenendo improbabile il conseguimento delle sufficienze necessarie secondo la disciplina originaria. Le censure riguardavano principalmente: la presunta violazione della legge delega e del decreto legislativo attuativo da parte del D.M. n. 1115/2025, che aveva modificato in corso di procedura i criteri di formazione della graduatoria consentendo l'inserimento anche di candidati con una sola sufficienza, subordinatamente al recupero dei CFU mancanti; la violazione del principio di immodificabilità del bando, dell'autovincolo, della par condicio, dell'imparzialità e dell'affidamento; l'illegittimità della mancata previsione di ulteriori scorrimenti sui posti residui; presunte irregolarità nello svolgimento, nella correzione e nella verbalizzazione delle prove, con violazione dell'anonimato, della collegialità, della trasparenza e della predeterminazione dei criteri valutativi; la difficoltà eccessiva delle prove e la difformità dell'offerta didattica tra gli atenei; l'illegittimità costituzionale della disciplina che, nella prima applicazione della riforma, escludeva le università non statali legalmente riconosciute e i corsi in lingua inglese; il difetto di istruttoria nella determinazione dell'offerta formativa e dei posti disponibili.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per assenza di fumus boni iuris e periculum in mora, riservando ogni più approfondita valutazione alla fase di merito. Ha ritenuto, in via sommaria, che il D.M. n. 1115/2025 non violasse la legge delega n. 26/2025 né il d.lgs. n. 71/2025, poiché la disciplina sopravvenuta avrebbe inciso sulle modalità di formazione della graduatoria e sui tempi di recupero dei CFU, senza alterare i presupposti sostanziali per l'ammissione al secondo semestre. Il sistema a sezioni e con punteggi differenziati è stato ritenuto riconducibile alla discrezionalità tecnica ministeriale e idoneo a bilanciare la necessità di saturare i posti, la tutela dell'affidamento dei candidati che avevano conseguito tutte le sufficienze secondo le regole originarie e il principio meritocratico. La scelta del ricorrente di non partecipare al secondo appello è stata qualificata come libera e autoresponsabile, non idonea a dimostrare un concreto pregiudizio derivante dalla modifica dei criteri di graduatoria. La mancata previsione di ulteriori scorrimenti è stata ritenuta non manifestamente irragionevole, in ragione dell'esigenza di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni e garantire il regolare svolgimento del secondo semestre, anche considerando che il semestre filtro costituisce parte del percorso accademico. Le doglianze sull'anonimato sono state considerate ipotetiche e prive di prova concreta circa una possibile alterazione dell'imparzialità della correzione; le censure sulla collegialità, sulla verbalizzazione, sulla difformità didattica e sulla difficoltà delle prove sono state giudicate generiche o non supportate da elementi idonei a evidenziare vizi macroscopici. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta priva, allo stato, di rilevanza e non manifesta infondatezza, poiché l'applicazione graduale della riforma sarebbe sorretta da ragioni organizzative e transitorie. È stata inoltre esclusa, in via sommaria, la prova del difetto di istruttoria nella determinazione della capacità formativa degli atenei. Il TAR ha tuttavia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria nazionale, autorizzando la notifica per pubblici proclami sul sito del Ministero, con termini perentori e avvertimento di improcedibilità. Ha altresì disposto incombenti istruttori, ordinando al Ministero, al Cineca e agli atenei di depositare chiarimenti e documentazione sulla predeterminazione delle risposte, sui sinonimi ammessi, sulle procedure e sui criteri di correzione, sul sistema informatico e sui verbali delle operazioni. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente nei confronti delle amministrazioni che hanno svolto attività difensiva, mentre sono state compensate nei confronti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora ed è stata rigettata.
art. 30 c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento della domanda di accertamento e condanna all'ammissione al corso, ma la domanda cautelare strumentale è stata respinta.
legge n. 26 del 14 marzo 2025
La disciplina ministeriale sopravvenuta è stata ritenuta, in via cautelare, non contrastante con i principi e i limiti della delega.
d.lgs. n. 71 del 15 maggio 2025
Il decreto legislativo è stato interpretato nel senso che l'ammissione al secondo semestre richiede il conseguimento dei CFU previsti e la collocazione utile in graduatoria, rimettendo alla disciplina attuativa la definizione delle modalità di formazione della graduatoria e di recupero dei crediti.
art. 7, comma 1, D.M. n. 418 del 30 maggio 2025
La previsione originaria richiedeva il conseguimento della sufficienza in tutte e tre le materie del semestre filtro.
D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025
Il decreto ha introdotto un sistema articolato in sezioni e fasce, consentendo l'inserimento in graduatoria anche con una sola sufficienza, imponendo il recupero dei CFU mancanti e preservando la priorità dei candidati che avevano conseguito tutte le sufficienze secondo le regole originarie.
art. 4 D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025
È stato richiamato per i criteri uniformi di conseguimento dei CFU mancanti e per la condizione di mantenimento dell'immatricolazione.
art. 3 legge n. 264/1999
Richiede il contemperamento tra fabbisogno professionale e capacità formativa effettiva degli atenei, considerando strutture didattiche, laboratori ed esperienze cliniche.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
La questione di legittimità costituzionale relativa all'esclusione, nella prima applicazione, di università non statali legalmente riconosciute e corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva dei presupposti per la rimessione alla Corte costituzionale.
art. 76 Cost.
Non è stato ravvisato eccesso di delega, poiché la legge delega non imponeva l'applicazione immediata e uniforme della riforma a tutte le tipologie di corsi e atenei.
art. 3 Cost.
La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive, transitorie e non arbitrarie.
artt. 34 e 97 Cost.
Le dedotte violazioni non sono state ritenute adeguatamente specificate né concretamente riferite alla posizione del ricorrente.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami quando il numero dei controinteressati rende sommamente difficile la notificazione ordinaria, purché siano individuati nominativamente i destinatari e siano rispettate le prescrizioni del giudice.
Massime di principio
- In una procedura selettiva nazionale, la modifica sopravvenuta dei criteri di formazione della graduatoria non viola necessariamente il principio di immodificabilità del bando o l'affidamento dei candidati quando non incide sulle modalità di svolgimento e valutazione delle prove, preserva la priorità di chi ha conseguito i requisiti secondo le regole originarie e disciplina soltanto la valorizzazione dei risultati nella graduatoria, perseguendo obiettivi di copertura dei posti e di ordinato svolgimento del percorso formativo.
- La scelta dell'amministrazione di ammettere alla graduatoria candidati che non abbiano conseguito tutte le sufficienze originariamente richieste può rientrare nella discrezionalità tecnica attuativa, se l'ammissione al percorso successivo resta subordinata al recupero dei crediti mancanti entro termini predeterminati e se il sistema mantiene criteri differenziati coerenti con il diverso grado di merito dimostrato.
- La mancata partecipazione a una prova o a un successivo appello, quando rimessa alla libera scelta del candidato, costituisce esercizio di autoresponsabilità e non consente di dedurre automaticamente l'illegittimità di una modifica successiva dei criteri di graduatoria; il vantaggio che il candidato avrebbe potuto conseguire partecipando alla prova deve comunque essere dimostrato e non può fondarsi su una ricostruzione meramente ipotetica o controfattuale.
- Nelle procedure concorsuali, la violazione del principio di anonimato non può essere desunta da irregolarità meramente formali o da una concatenazione ipotetica di eventi: occorre dimostrare una concreta possibilità di collegamento tra elaborato e candidato, idonea a incidere sull'imparzialità della valutazione o sull'esito della prova.
- La mancata previsione di ulteriori scorrimenti dopo la stabilizzazione delle immatricolazioni non è manifestamente irragionevole quando risponde all'esigenza di concludere tempestivamente le iscrizioni e assicurare il regolare svolgimento dell'attività didattica, soprattutto se la procedura di accesso comprende un semestre di effettivo percorso accademico e non un mero test preliminare.
- Quando il ricorso può incidere sulla posizione di tutti i soggetti collocati in una graduatoria nazionale, questi assumono la qualità di controinteressati sostanziali; l'elevato numero rende autorizzabile la notifica per pubblici proclami, ma l'integrazione del contraddittorio deve comunque indicare nominativamente i destinatari e rispettare i termini e le modalità fissati dal giudice.
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