Circolare numero 13 del 12-1-2007
A decorrere dal 1.01.2007 sono rideterminati i livelli di reddito e gli importi dell’assegno relativi ai nuclei familiari con entrambi i genitori o un solo genitore e con almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili (tabelle 11 e 12). A decorrere dal 1.01.2007 è previsto un aumento dell’importo dell’assegno del 15 per cento per le altre tipologie di nuclei con figli ( tabelle 13-19). Ai fini della determinazione dell’assegno per il nucleo familiare, in presenza di nuclei numerosi (almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni) rilevano al pari dei figli minori anche i figli o equiparati di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dalla legge n. 296/2006 alla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, con rimodulazione delle tabelle per i nuclei con figli, rivalutazione del 15% per molte altre tipologie e conferma di invariabilità per i nuclei senza figli. Vengono inoltre chiariti i nuovi criteri per i nuclei numerosi, l'uso dei figli tra 18 e 21 anni studenti o apprendisti, le autorizzazioni necessarie, le modalità di domanda e gli adeguamenti procedurali. È precisato che dal 2007 non si applica la rivalutazione annuale dei livelli reddituali, che riprenderà dal 2008 con effetto 1 luglio 2008, e che non si pagano importi mensili inferiori a 1 euro.
Modifiche all'assegno per il nucleo familiare dal 1° gennaio 2007
Modifiche alla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare dal 1° gennaio 2007
La circolare illustra le prime istruzioni applicative dell'art. 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che interviene in modo significativo sulla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare. Le modifiche riguardano soprattutto i nuclei con figli, con una rimodulazione delle tabelle e una ridefinizione delle regole per i nuclei numerosi, oltre ad aggiornamenti procedurali e documentali.
Rimodulazione delle tabelle per i nuclei con figli
Per i nuclei con entrambi i genitori o con un solo genitore e almeno un figlio minore, in assenza di componenti inabili, la legge ridetermina dal 1° gennaio 2007 i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno relativi alle tabelle 11 e 12. La finalità dichiarata è rendere più graduale il passaggio tra le fasce di reddito e aumentare l'importo della prestazione.
In particolare:
- per la tabella 11, riferita ai nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, vengono rideterminati i livelli di reddito e gli importi annuali;
- per la tabella 12, riferita ai nuclei monoparentali con almeno un figlio minore, vengono rideterminati livelli reddituali e importi annuali ed è introdotto un assegno aggiuntivo in presenza di tre, quattro o cinque componenti oltre il genitore;
- per le tabelle 13-19, relative alle altre tipologie di nuclei con figli, gli importi vengono rivalutati del 15%;
- le tabelle 20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D restano invece invariate.
La rimodulazione rende i livelli reddituali più fitti rispetto alla disciplina previgente: ogni aumento di 100 euro di reddito comporta una riduzione dell'assegno secondo importi prefissati, da un massimo di 25 euro a un minimo di 0,5 euro. Sono inoltre aggiornate le decurtazioni per la presenza di fratelli, sorelle e nipoti e le maggiorazioni per nuclei con più di sei o sette componenti.
Assegno aggiuntivo e maggiorazioni per nuclei monoparentali e numerosi
Per i nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore, la norma introduce un assegno aggiuntivo:
- fino a 1.000 euro annui per nuclei con 3 o 4 componenti oltre il genitore;
- fino a 1.550 euro annui per nuclei con 5 componenti oltre il genitore.
Per i nuclei con più di cinque componenti oltre il genitore o i genitori e almeno un figlio minore, è prevista una maggiorazione del 15% sull'importo dell'assegno, comprensiva, nel caso di nucleo monoparentale, anche dell'assegno aggiuntivo, oltre a un incremento fisso di 660 euro annui per ogni componente oltre il quinto.
Alla luce di tali modifiche, le tabelle 11 e 12 sono state rielaborate con importi mensili comprensivi degli assegni aggiuntivi e con note esplicative sulle maggiorazioni e decurtazioni applicabili. Per effetto della rimodulazione è soppressa la colonna n. 7 della tabella 12.
Rivalutazione del 15% per le altre tabelle con figli
Per tutte le altre tipologie di nuclei con figli, le tabelle 13-19 vengono rielaborate con un incremento del 15% degli importi mensili dell'assegno. L'aumento si applica anche alle decurtazioni previste in calce alle tabelle per fratelli, sorelle e nipoti e alle maggiorazioni per nuclei con più di sette componenti. I livelli di reddito familiare non vengono invece rimodulati né rivalutati.
Nuclei senza figli e conferma dell'invarianza delle relative tabelle
Le rimodulazioni non si applicano ai nuclei in cui non sia compreso almeno un figlio, minore o maggiorenne inabile. Restano pertanto invariati i livelli di reddito e gli importi delle tabelle 20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D, già trasmesse con la circolare n. 83 del 16 giugno 2006.
Rivalutazione dei livelli di reddito dal 2008
La legge salva i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito previsti dall'art. 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, ma ne rinvia l'applicazione all'anno 2008 per tutte le tabelle da 11 a 21D. Di conseguenza, per il 2007 non deve essere effettuata la rivalutazione annuale dei livelli di reddito; la rivalutazione riprenderà dal 2008 con effetto dal 1° luglio 2008.
Importo minimo pagabile
In analogia con quanto previsto dalla disciplina fiscale, non vengono messi in pagamento importi mensili inferiori a 1 euro, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Nuclei numerosi: definizione e soggetti rilevanti
La legge introduce un trattamento particolare per i nuclei numerosi, intendendo quelli con almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni. Ai fini della determinazione dell'assegno, vengono considerati al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti, purché studenti o apprendisti.
Ai fini dell'individuazione del requisito del nucleo numeroso, devono essere considerati tutti i figli ed equiparati ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, presenti nel nucleo e di età inferiore a 26 anni, indipendentemente da carico fiscale, convivenza, stato civile o qualifica. Il requisito si perde quando viene meno il numero minimo di quattro figli under 26, ad esempio per il compimento del 26° anno di età o per il decesso di un figlio.
Figli 18-21 anni studenti o apprendisti: criteri di equiparazione
Quando il nucleo abbia già i requisiti del nucleo numeroso, i figli tra 18 e 21 anni, se studenti o apprendisti, sono equiparati ai figli minori e vengono inclusi nel nucleo familiare ai fini dell'assegno. La medesima regola vale anche per gli equiparati ex art. 38 del D.P.R. n. 818/1957.
Tali soggetti sono considerati anche ai fini del reddito complessivo del nucleo. Restano esclusi dal numero dei componenti e dal reddito familiare:
- i figli tra 18 e 21 anni che non siano studenti o apprendisti;
- i figli tra 21 e 26 anni, anche se studenti o apprendisti, che rilevano solo per la definizione di nucleo numeroso.
Per studente si intende il figlio o equiparato che frequenta una scuola secondaria di primo o secondo grado, un corso di formazione professionale o di laurea, pubblica o legalmente riconosciuta. L'equiparazione cessa al venir meno del requisito numerico, della qualifica di studente o apprendista, oppure al compimento del 21° anno di età, salvo il caso di assoluta e permanente impossibilità di lavorare per infermità o difetto fisico o mentale.
Autorizzazioni, modulistica e documentazione
Per il pagamento dell'assegno in relazione ai figli o equiparati tra 18 e 21 anni studenti o apprendisti è necessaria un'autorizzazione rilasciata dall'Istituto secondo le modalità già vigenti per le altre fattispecie autorizzative. Le sedi devono verificare:
- la presenza di almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni;
- il possesso della qualità di studente o della qualifica di apprendista.
L'autorizzazione ha validità annuale, ma il diritto alla prestazione cessa per il soggetto che compie 21 anni, per quello il cui contratto di apprendistato scade, o quando viene meno uno dei requisiti richiesti. Ogni variazione deve essere comunicata tempestivamente tramite il Mod. ANF/Var.
La circolare segnala anche l'aggiornamento del modello ANF 42 e la disponibilità del fac-simile di dichiarazione sostitutiva ANF/N.N. da allegare al modello. Nel modello ANF/N.N. il richiedente deve indicare i dati anagrafici e il codice fiscale dei figli o equiparati under 26 rilevanti ai fini del nucleo numeroso. La qualità di studente può essere autocertificata ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000; la qualifica di apprendista può essere attestata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto. In alternativa, può essere allegata la documentazione, come certificato di frequenza scolastica o universitaria e copia del contratto di apprendistato.
Domanda di assegno e conguagli
Se la prestazione è pagata dal datore di lavoro, nel modello ANF/DIP il richiedente deve indicare anche i figli tra 18 e 21 anni per i quali abbia ottenuto l'autorizzazione dell'Inps. I datori di lavoro possono conguagliare gli assegni o le differenze relative ai periodi di paga già scaduti utilizzando il codice L036 del quadro D del modello DM/2. Il conguaglio può essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.
Per i pagamenti diretti dell'Inps, nelle more dell'adeguamento dei modelli di domanda, il richiedente deve comunque indicare nel nucleo anche i figli 18-21 anni studenti o apprendisti e allegare il modello ANF/N.N. relativo ai figli o equiparati under 26, oltre a una dichiarazione sostitutiva o alla documentazione comprovante la qualità di studente o la qualifica di apprendista.
Aggiornamento delle procedure
Le procedure di pagamento delle pensioni sono già state aggiornate per tenere conto delle nuove regole. Le altre procedure automatizzate recepiranno successivamente le variazioni normative; della loro disponibilità per le sedi sarà data comunicazione con specifici messaggi.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non disciplinato espressamente dalla norma richiamata, si rinvia alla disciplina generale in materia di assegno al nucleo familiare. La circolare annuncia infine l'invio successivo delle tabelle con gli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali riferiti alle diverse tipologie familiari.
Punti principali
Rimodulazione delle tabelle 11 e 12
Dal 1° gennaio 2007 vengono rideterminati livelli di reddito e importi annuali per i nuclei con entrambi i genitori o con un solo genitore e almeno un figlio minore, senza componenti inabili. La nuova struttura rende più graduale il passaggio tra fasce di reddito e riduce l'effetto penalizzante di piccoli aumenti di reddito, con decurtazioni prefissate ogni 100 euro di reddito. Sono aggiornate anche le maggiorazioni e le decurtazioni per fratelli, sorelle, nipoti e per nuclei con più di sei o sette componenti.
Assegno aggiuntivo per nuclei monoparentali
Per i nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore, se composti da 3 o 4 componenti oltre il genitore, è previsto un assegno aggiuntivo fino a 1.000 euro annui; per i nuclei con 5 componenti oltre il genitore l'importo massimo sale a 1.550 euro annui. Se i componenti sono più di cinque, si applica anche una maggiorazione del 15% sull'assegno complessivo e un incremento fisso di 660 euro annui per ogni componente oltre il quinto.
Rivalutazione del 15% per le tabelle 13-19
Per le altre tipologie di nuclei con figli, gli importi dell'assegno sono rivalutati del 15% dal 1° gennaio 2007, mentre i livelli di reddito restano invariati. La rivalutazione si estende anche alle decurtazioni per fratelli, sorelle e nipoti e alle maggiorazioni per nuclei con più di sette componenti.
Nuclei senza figli: tabelle invariate
Le tabelle 20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D restano immutate perché le modifiche non si applicano ai nuclei in cui non sia presente almeno un figlio minore o maggiorenne inabile. Le tabelle erano già state trasmesse con la circolare n. 83 del 16 giugno 2006.
Rivalutazione dei livelli di reddito dal 2008
La legge fa salvi i criteri di rivalutazione dei livelli reddituali previsti dalla legge n. 153/1988, ma ne differisce l'applicazione all'anno 2008 per tutte le tabelle da 11 a 21D. Per il 2007 quindi non viene effettuata alcuna rivalutazione annuale dei livelli di reddito; la rivalutazione riprenderà dal 2008 con effetto dal 1° luglio 2008.
Importo minimo pagabile
In applicazione dell'art. 25, comma 4, della legge n. 289/2002, non vengono messi in pagamento importi mensili inferiori a 1 euro.
Nuclei numerosi e figli 18-21 anni
Per i nuclei con almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni, ai fini della determinazione dell'assegno, sono considerati rilevanti anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti, purché studenti o apprendisti. Ai fini dell'individuazione del nucleo numeroso rilevano tutti i figli ed equiparati ex art. 38 del D.P.R. n. 818/1957 presenti nel nucleo e di età inferiore a 26 anni, indipendentemente da carico fiscale, convivenza, stato civile o qualifica.
Criteri per studenti e apprendisti e cessazione del beneficio
Per i figli tra 18 e 21 anni studenti o apprendisti, il beneficio opera solo se sussiste il requisito del nucleo numeroso; tali soggetti sono equiparati ai minori anche ai fini del reddito complessivo e dell'applicazione delle tabelle. L'equiparazione cessa al venir meno del requisito dei quattro figli under 26, alla perdita della qualità di studente o apprendista o al compimento dei 21 anni, salvo il caso di assoluta e permanente impossibilità di lavorare per infermità o difetti fisici o mentali.
Autorizzazioni e documentazione
Per corrispondere l'assegno ai figli o equiparati tra 18 e 21 anni studenti o apprendisti è necessaria un'autorizzazione dell'Istituto. Le sedi devono verificare il requisito dei quattro figli under 26 e la qualità di studente/apprendista. L'autorizzazione ha validità annuale; ogni variazione deve essere comunicata con il Mod. ANF/Var. Sono previsti il modello ANF 42 aggiornato e il fac-simile ANF/N.N., con allegazione di documentazione o autocertificazioni relative alla frequenza scolastica/universitaria o al contratto di apprendistato.
Domanda di prestazione e conguagli
Se il pagamento avviene tramite datore di lavoro, nel modello ANF/DIP il richiedente deve includere anche i figli 18-21 anni autorizzati dall'Inps. I datori di lavoro possono effettuare il conguaglio degli assegni o delle differenze tramite il codice L036 del quadro D del DM/2 entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare. Per i pagamenti diretti Inps, in attesa dell'adeguamento dei modelli, il richiedente deve indicare i figli 18-21 anni nel nucleo e allegare il modello ANF/N.N. e le dichiarazioni sostitutive o la documentazione probatoria.
Aggiornamento delle procedure
Le procedure di pagamento delle pensioni sono state aggiornate per recepire le novità. Le altre procedure automatizzate saranno adeguate successivamente e l'istituto comunicherà la disponibilità delle relative implementazioni con specifici messaggi.
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