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Circolare

Circolare numero 11 del 12-1-2007

Istruzioni per le trattenute sindacali in favore della FELTEP sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la sottoscrizione, in data 30 giugno 2006, della convenzione tra INPS e FELTEP per la trattenuta e il versamento dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee. Vengono indicati i beneficiari interessati, le modalità di delega, il codice identificativo dell’organizzazione, le percentuali di contribuzione, il costo del servizio e gli adempimenti a carico delle strutture INPS e dei datori di lavoro. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili con i conti da utilizzare per la rilevazione e l’accredito delle somme.

Convenzione INPS-FELTEP per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-FELTEP per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee

La circolare dà notizia della convenzione sottoscritta il 30 giugno 2006 tra INPS e FELTEP per la trattenuta, da parte dell’Istituto, dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee. Vengono disciplinati i soggetti interessati, le modalità di delega, le percentuali di contribuzione, gli adempimenti operativi per datori di lavoro e strutture territoriali, nonché le istruzioni contabili per la rilevazione e il riversamento delle somme.

Ambito di applicazione e soggetti beneficiari

La convenzione riguarda i beneficiari di trattamenti previdenziali di mobilità, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili. Tali soggetti possono autorizzare il versamento del contributo sindacale alla FELTEP mediante trattenuta sull’indennità percepita.

Delega sindacale: contenuto, validità e conservazione

La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore e deve riportare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma di un rappresentante espressamente autorizzato. Essa deve essere contestuale alla domanda di prestazione e produce effetti fino al pagamento della prestazione richiesta.

Per le prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, è consentito revocare la delega o presentarne una nuova entro il 20 ottobre precedente all’anno per cui si intende revocarla. Le deleghe devono essere conservate dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.

Adempimenti del datore di lavoro e identificazione dell’Organizzazione

Il codice identificativo della FELTEP è 2401. Ai fini dell’esecuzione della trattenuta, il datore di lavoro deve indicare, all’atto della comunicazione dei dati per il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, per ciascun lavoratore delegante, il codice distintivo dell’associazione sindacale e la misura percentuale del contributo.

Le Strutture territoriali INPS sono incaricate di fornire alle aziende le opportune istruzioni operative.

Misura del contributo e costo del servizio

La misura del contributo deve essere espressamente indicata nella delega, in percentuale alla prestazione previdenziale, ed essere uniforme per tutti gli iscritti all’Organizzazione. La FELTEP ha comunicato le seguenti aliquote:

  • 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
  • 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1% sui restanti trattamenti, ossia CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Il costo del servizio è stato fissato in 0,60 euro per singola delega. L’Organizzazione si impegna inoltre ad accettare eventuali variazioni del costo del servizio secondo quanto previsto dall’art. 6 della convenzione.

Flussi informativi e accredito delle somme

Le Strutture territoriali INPS trasmettono alla FELTEP gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, completi dei dati anagrafici e degli importi trattenuti. Per l’invio dei tabulati e l’accredito dei contributi, la circolare indica la sede legale dell’Organizzazione in Via degli Scipioni n. 132, 00192 Roma, precisando che il conto corrente bancario di accredito sarà comunicato con successivo messaggio.

La Direzione centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni comunicherà, con messaggi distinti per singola procedura di pagamento, la disponibilità dei nuovi programmi e le modalità operative di utilizzo.

Istruzioni contabili

Per la gestione contabile dei contributi sindacali e dei relativi versamenti alla FELTEP sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA 25/176, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA 35/176, per l’accredito alla FELTEP dei contributi sindacali;
  • GPA 11/176, per la rilevazione del debito verso la FELTEP.

I pagamenti all’Organizzazione devono essere imputati in DARE al conto GPA 11/176; l’eventuale saldo risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.

Spese di esazione e IVA

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi e l’IVA sul rimborso devono essere rilevati, rispettivamente, sui conti GPA 24/042 e GPA 24/025.

Rinvio alle disposizioni precedenti

Per ogni ulteriore aspetto procedurale e contabile relativo alla rilevazione dei contributi sindacali e alla definizione dei rapporti finanziari con la FELTEP, la circolare rinvia alle istruzioni contenute nel punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.

Punti principali

Sottoscrizione della convenzione e finalità

Il 30 giugno 2006 è stata sottoscritta tra INPS e FELTEP la convenzione per la riscossione, da parte dell’Istituto, dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee, ai sensi dell’articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Soggetti beneficiari e modalità di adesione

Possono versare i contributi sindacali tramite trattenuta sulle indennità i percettori di trattamenti di mobilità, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili. La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore, recare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma di un rappresentante espressamente autorizzato.

Codice identificativo e adempimenti del datore di lavoro

Il codice identificativo della FELTEP è 2401. Per consentire la trattenuta, il datore di lavoro deve indicare, all’atto della comunicazione dei dati per il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, il codice distintivo dell’associazione sindacale destinataria del contributo e la relativa misura percentuale. Le deleghe devono essere conservate dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.

Durata, efficacia e revoca della delega

La delega deve essere contestuale alla domanda di prestazione ed esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno, è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre precedente all’anno per il quale si intende revocarla.

Misura dei contributi e costo del servizio

La misura del contributo deve essere espressamente indicata nella delega in percentuale alla prestazione previdenziale ed essere uguale per tutti gli iscritti. La FELTEP ha comunicato le seguenti percentuali: 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti; 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili). Il costo del servizio è pari a 0,60 euro per singola delega, con impegno dell’Organizzazione ad accettare eventuali variazioni future secondo la convenzione.

Flussi informativi e dati di accredito

Le Strutture territoriali INPS invieranno alla FELTEP gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i dati anagrafici e l’importo trattenuto. Ai fini dell’invio dei tabulati e dell’accredito dei contributi, è indicata la sede legale dell’Organizzazione in Via degli Scipioni n. 132, 00192 Roma; il conto corrente bancario per l’accredito sarà comunicato con successivo messaggio. La D.C. Sistemi Informativi e Telecomunicazioni comunicherà la disponibilità dei nuovi programmi e le modalità operative per il loro utilizzo.

Istruzioni contabili e conti istituiti

Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA 25/176 per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee, GPA 35/176 per l’accredito alla FELTEP e GPA 11/176 per la rilevazione del debito verso la FELTEP. I pagamenti all’Organizzazione vanno imputati in DARE al conto GPA 11/176, il cui eventuale saldo di fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio.

Rimborsi spese e IVA

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi e all’IVA sul rimborso devono essere imputati rispettivamente ai conti GPA 24/042 e GPA 24/025.

Rinvio a precedenti disposizioni

Per le ulteriori istruzioni procedurali e contabili relative alla rilevazione dei contributi sindacali e alla definizione dei rapporti finanziari con la FELTEP, la circolare rinvia alle disposizioni contenute nel punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.

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