Circolare numero 9 del 11-1-2007
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento all’ UNIMPRESA dei contributi associativi sindacali dei datori di lavoro agricolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dà attuazione alla convenzione nazionale stipulata l'8 giugno 2006 tra INPS e UNIMPRESA per la riscossione dei contributi associativi sindacali dei datori di lavoro agricolo, richiamando le modalità operative già indicate nella circolare n. 85/1998. Viene precisato che il contributo è riscosso insieme ai contributi obbligatori tramite F24, ma resta volontario e non comporta per l'INPS obblighi di riscossione coattiva. Sono inoltre disciplinati i flussi telematici dei dati degli associati, la convalida da parte delle strutture territoriali e i termini per la presentazione delle deleghe.
Convenzione INPS-UNIMPRESA per la riscossione dei contributi associativi dei datori di lavoro agricolo
Convenzione INPS-UNIMPRESA per la riscossione dei contributi associativi dei datori di lavoro agricolo
La circolare disciplina l'attuazione della convenzione nazionale stipulata l'8 giugno 2006 tra INPS e UNIMPRESA per la riscossione dei contributi associativi sindacali dei datori di lavoro agricolo. Le modalità operative richiamano la circolare n. 85 del 20 aprile 1998 e riguardano sia la raccolta dei contributi sia gli adempimenti documentali e informatici necessari alla gestione delle deleghe.
Ambito della convenzione e fondamento normativo
La convenzione è stipulata ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334 ed ha carattere nazionale. Essa riguarda la riscossione dei contributi associativi sindacali dovuti dai datori di lavoro agricolo iscritti o aderenti all'associazione UNIMPRESA.
Modalità di riscossione tramite F24
Il contributo associativo deve essere riscosso congiuntamente ai contributi obbligatori, secondo le stesse modalità previste per questi ultimi. Nei modelli F24 predisposti per il pagamento dei contributi obbligatori deve essere indicato anche l'ammontare del contributo associativo, con la specifica dicitura "contributo associativo UNIMPRESA".
Natura volontaria del contributo e limiti dell'intervento INPS
La riscossione contestuale ai contributi obbligatori non incide sulla natura volontaria del contributo associativo. Ne deriva che l'INPS non ha alcun obbligo di procedere alla riscossione coattiva del contributo associativo, restando la contribuzione vincolata alla volontà dell'aderente.
Flussi informatici e aggiornamento degli associati
UNIMPRESA deve inviare per via telematica alla Sede Centrale, presso la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, i dati identificativi dei nuovi associati per i quali richiede la riscossione delle deleghe. La trasmissione deve avvenire entro il 10 gennaio di ogni anno e, per la parte residua, entro il 31 marzo. Nello stesso flusso devono essere indicati anche i nominativi di coloro che hanno revocato l'adesione oppure hanno dichiarato di non voler più versare la quota associativa.
Convalida da parte delle strutture territoriali INPS
Ricevuti i supporti informatici, la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni ne rende disponibile il contenuto alle strutture INPS territorialmente competenti, che provvedono alla convalida degli associati. La circolare affida quindi alle sedi territoriali un controllo formale sulla posizione degli aderenti oggetto di delega.
Deleghe e documentazione da presentare
Le deleghe sottoscritte dai singoli soci, controfirmate e timbrate dalla competente struttura UNIMPRESA, devono essere presentate alle strutture INPS territorialmente competenti entro il 31 marzo. Qualora sia esibita una copia fotostatica della delega rilasciata dall'associato, essa deve essere controfirmata e timbrata dal rappresentante locale UNIMPRESA, così da attestare la conformità all'originale conservato dall'Associazione.
Punti principali
Oggetto della convenzione e base normativa
L'INPS e UNIMPRESA hanno stipulato in data 8 giugno 2006 una convenzione nazionale, ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, per la riscossione dei contributi associativi sindacali dei datori di lavoro agricolo.
Modalità di riscossione del contributo
La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e secondo le medesime modalità operative. Nei modelli F24 destinati al pagamento dei contributi obbligatori deve essere indicato anche l'importo del contributo associativo con la dicitura specifica "contributo associativo UNIMPRESA".
Natura volontaria del contributo
L'esazione congiunta con i contributi obbligatori non modifica la natura volontaria del contributo associativo. Per questo l'INPS non assume alcun obbligo di esazione coattiva del contributo stesso.
Trasmissione dei dati degli associati
UNIMPRESA deve trasmettere telematicamente alla Sede Centrale, Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, entro il 10 gennaio e, per la parte residua, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati identificativi dei nuovi associati per i quali chiede la riscossione delle deleghe, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l'adesione o hanno dichiarato di non versare più la quota associativa.
Convalida da parte delle strutture INPS
La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni mette a disposizione delle strutture territorialmente competenti il contenuto dei supporti informatici, affinché procedano alla convalida degli associati.
Presentazione delle deleghe e attestazione di conformità
Le deleghe sottoscritte dai soci, controfirmate e timbrate dalla competente struttura UNIMPRESA, devono essere presentate all'INPS territorialmente competente entro il 31 marzo. Se viene presentata copia fotostatica della delega, questa deve essere controfirmata e timbrata dal rappresentante locale UNIMPRESA per attestare la conformità all'originale detenuto dall'Associazione.
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