Circolare numero 10 del 11-1-2007
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla FIACA dei contributi associativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dà atto della convenzione nazionale stipulata il 16 maggio 2006 tra INPS e FIACA per la riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, richiamando le modalità applicative già disciplinate dalla circolare n. 85 del 20 aprile 1998. Vengono ribadite le regole sulla riscossione congiunta ai contributi obbligatori, sulla natura volontaria del contributo associativo, sugli adempimenti telematici dell’associazione e sulla presentazione delle deleghe alle strutture territoriali INPS entro termini specifici.
Convenzione INPS-FIACA per la riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
Convenzione INPS-FIACA per la riscossione dei contributi associativi
La circolare comunica la stipula, in data 16 maggio 2006, della convenzione nazionale tra INPS e Federazione Imprese Agricole Coltivatori Allevatori (FIACA) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. Le modalità operative richiamano quanto già previsto dalla circolare n. 85 del 20 aprile 1998.
Ambito di applicazione e natura del contributo
La convenzione riguarda la riscossione del contributo associativo FIACA in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali. Pur essendo riscosso unitamente ai contributi obbligatori, il contributo mantiene natura volontaria; per tale ragione l’INPS non ha alcun obbligo di esazione coattiva.
Modalità di riscossione
Il contributo associativo viene incassato con le stesse modalità previste per la riscossione dei contributi obbligatori. Sui modelli predisposti per il pagamento deve comparire anche l’importo del contributo associativo, con l’indicazione espressa "contributo associativo FIACA".
Adempimenti informativi dell’Associazione
La FIACA deve trasmettere telematicamente alla Direzione Generale INPS – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni i dati dei nuovi associati per i quali chiede la riscossione delle deleghe. L’invio deve avvenire entro il 10 gennaio e, per la parte residua, entro il 31 marzo di ogni anno. Nella stessa comunicazione devono essere inclusi anche i nominativi degli associati che hanno revocato l’adesione o che hanno dichiarato di non voler più pagare la quota associativa.
Attività delle strutture INPS territoriali
La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni rende disponibili alle strutture INPS competenti per territorio i dati trasmessi, affinché queste ultime procedano alla convalida degli associati.
Deleghe e documentazione da presentare
Le deleghe sottoscritte dai soci, debitamente controfirmate e timbrate dalla struttura FIACA competente, devono essere presentate alle strutture INPS territorialmente competenti entro il 31 marzo. Qualora venga presentata una copia fotostatica della delega, essa deve essere controfirmata e timbrata dal rappresentante locale FIACA, al fine di attestarne la conformità all’originale conservato dall’Associazione.
Punti principali
Stipula della convenzione e ambito nazionale
Il 16 maggio 2006 è stata stipulata tra INPS e FIACA una convenzione, ai sensi della legge 12 marzo 1968 n. 334, per la riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali. La convenzione ha carattere nazionale.
Modalità di riscossione del contributo associativo
Il contributo associativo viene riscosso congiuntamente ai contributi obbligatori e con le medesime modalità previste per questi ultimi. Sui modelli di pagamento dei contributi obbligatori deve essere indicato anche l’importo del contributo associativo con la dicitura specifica "contributo associativo FIACA".
Natura volontaria del contributo e assenza di riscossione coattiva
La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo. Ne consegue che per l’INPS resta escluso qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
Trasmissione telematica dei dati da parte della FIACA
L’Associazione deve inviare per via telematica all’INPS – Direzione Generale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni i dati identificativi dei nuovi associati per i quali richiede la riscossione delle deleghe. La trasmissione deve avvenire entro il 10 gennaio e, per la parte residua, entro il 31 marzo di ciascun anno. Devono essere comunicati anche i nominativi di chi ha revocato l’adesione o ha dichiarato di non pagare più la quota associativa.
Convalida degli associati da parte delle strutture INPS
La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni rende disponibili alle strutture INPS territorialmente competenti il contenuto dei supporti telematici, affinché tali strutture procedano alla convalida degli associati.
Presentazione delle deleghe e attestazione di conformità
Le deleghe sottoscritte dai soci, controfirmate e timbrate dalla competente struttura FIACA, devono essere presentate dall’Associazione alle strutture INPS territorialmente competenti entro il 31 marzo. Se viene presentata una copia fotostatica della delega, essa deve essere controfirmata e timbrata dal rappresentante locale FIACA per attestare la conformità all’originale conservato dall’Associazione.
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