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Circolare

Circolare numero 7 del 11-1-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, dal 1° gennaio 2007, le aliquote contributive e le aliquote di computo dovute alla Gestione separata ai sensi della legge finanziaria 2007. Viene introdotta una distinzione essenziale tra iscritti non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, per i quali l’aliquota è pari al 23,50% complessivo, e tutti gli altri iscritti, per i quali l’aliquota è pari al 16,00%. La circolare chiarisce inoltre la ripartizione dell’onere contributivo, il trattamento dei compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2007, il rinvio per il massimale e per l’accredito contributivo in attesa di dati ISTAT, e l’allineamento delle aliquote di computo alle nuove aliquote contributive.

Gestione separata: aliquote contributive e di computo per il 2007

Gestione separata: aliquote contributive e di computo per l’anno 2007

La circolare dell’INPS n. 7 dell’11 gennaio 2007 aggiorna il regime contributivo della Gestione separata per l’anno 2007 alla luce della legge finanziaria 2007. Il documento chiarisce l’assetto delle aliquote contributive e delle aliquote di computo, definendo anche alcuni profili applicativi relativi ai soggetti interessati, alla ripartizione dell’onere e al trattamento dei compensi corrisposti a cavallo tra il 2006 e il 2007.

Quadro normativo e decorrenza

La disciplina è fondata sull’art. 1, comma 770, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006. La norma dispone che, con effetto dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva pensionistica e la corrispondente aliquota di computo siano differenziate in base alla posizione previdenziale del soggetto iscritto alla Gestione separata.

La circolare evidenzia che la nuova previsione supera la precedente impostazione, introdotta dall’art. 45 del D.L. n. 269/2003, che aveva assimilato l’aliquota di alcuni iscritti a quella prevista per la Gestione commercianti. Viene inoltre richiamata la precedente distinzione, prevista dall’art. 46, comma 6, della legge n. 289/2002, tra titolari di pensione e soggetti già assicurati in altre forme obbligatorie, distinzione che dal 2007 viene meno.

Aliquote contributive dovute alla Gestione separata

Dal 1° gennaio 2007 le aliquote complessive risultano così determinate:

  • 23,50% per gli iscritti che non risultino assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, composto da 23,00% di aliquota IVS e 0,50% di aliquota aggiuntiva;
  • 16,00% per i soggetti titolari di pensione, diretta o indiretta, e per i soggetti provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria.

La circolare precisa che, per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria, continua a essere dovuta l’ulteriore aliquota dello 0,50% prevista dall’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, destinata al finanziamento della tutela per maternità, assegni per il nucleo familiare e malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera.

Soggetti interessati e associati in partecipazione

Il documento chiarisce che la distinzione introdotta dalla normativa precedente per i lavoratori già pensionati o già assicurati presso altre gestioni non opera più a partire dal 2007, poiché il legislatore distingue soltanto tra:

  • iscritti non assicurati ad altre forme obbligatorie;
  • rimanenti iscritti alla Gestione separata.

Con specifico riferimento agli associati in partecipazione, la circolare afferma che, essendo iscritti alla Gestione separata al 1° gennaio 2007, non si applica più la precedente distinzione contributiva introdotta dall’art. 43 della legge n. 326/2003, come modificato dalla legge n. 311/2004. In mancanza di un espresso richiamo legislativo, anche a tali soggetti si applicano le aliquote ordinarie del 23% o del 16%, secondo la loro posizione assicurativa.

Ripartizione dell’onere contributivo

Resta invariata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente, stabilita nella misura di 1/3 a carico del collaboratore e di 2/3 a carico del committente.

Per gli associati in partecipazione continua invece ad applicarsi la disciplina specifica dell’art. 43 della legge n. 326/2003, con onere ripartito:

  • 55% a carico dell’associante;
  • 45% a carico dell’associato.

Compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2007

Per i collaboratori, la circolare richiama il principio di cassa allargato previsto dall’art. 51 del TUIR. Pertanto, i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2007, se riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2006, devono essere assoggettati alle aliquote contributive vigenti nel 2006.

Il chiarimento è rilevante ai fini del corretto versamento dei contributi nei casi di pagamenti effettuati nei primi giorni del 2007 ma riferiti a prestazioni rese nell’anno precedente.

Massimale di reddito e accredito contributivo

Le aliquote del 23,50% e del 16,00% si applicano ai redditi conseguiti fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Tuttavia, la circolare precisa che, in attesa dei dati ISTAT necessari all’aggiornamento del massimale, l’Istituto si riserva di comunicare successivamente il valore definitivo.

Analoga riserva viene formulata in relazione all’accredito dei contributi mensili, che resta parametrato al minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, anch’esso in attesa di successiva comunicazione sulla base di dati ufficiali ISTAT.

Aliquote di computo per il 2007

La circolare aggiorna anche le aliquote di computo, precisando che dal 1° gennaio 2007 esse si allineano alle aliquote contributive. Di conseguenza:

  • l’aliquota di computo è pari al 23% per i soggetti non iscritti ad altre gestioni pensionistiche;
  • l’aliquota di computo è pari al 16% per i rimanenti iscritti, compresi gli associati in partecipazione titolari di pensione o iscritti ad altra gestione pensionistica.

Le tabelle riepilogative contenute nell’allegato n. 2 riportano l’evoluzione storica delle aliquote di computo dal 1996 al 2007, con il passaggio finale ai nuovi valori del 23% e del 16%.

Richiami normativi richiamati dalla circolare

Per completezza, la circolare ricostruisce anche i principali passaggi normativi che hanno interessato la materia nel tempo, richiamando in particolare:

  • l’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997;
  • l’art. 51, comma 1, della legge n. 488/1999;
  • l’art. 44, comma 6, della legge n. 289/2002;
  • l’art. 45 del D.L. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003;
  • l’art. 43, comma 7, del D.L. n. 269/2003, come modificato dalla legge n. 311/2004.

Gli allegati alla circolare contengono le tabelle riepilogative delle aliquote contributive e di computo per l’anno 2007.

Punti principali

Nuove aliquote contributive dal 1° gennaio 2007

La legge n. 296/2006 stabilisce che, dal 1° gennaio 2007, l’aliquota pensionistica della Gestione separata è pari al 23% per gli iscritti non assicurati ad altre forme obbligatorie e al 16% per i restanti iscritti. Per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria resta inoltre dovuta l’aliquota aggiuntiva dello 0,50% per maternità, assegni per il nucleo familiare e malattia, con conseguente aliquota complessiva del 23,50%.

Ambito soggettivo e superamento di precedenti distinzioni

La circolare precisa che la nuova disciplina supera le precedenti distinzioni introdotte dalla normativa previgente. Per i soggetti con altra forma pensionistica obbligatoria, compresi i pensionati diretti o indiretti, l’aliquota è unificata al 16%. Per gli associati in partecipazione, in assenza di un espresso richiamo legislativo diverso, si applicano le aliquote ordinarie del 23% e del 16% secondo la situazione previdenziale del soggetto.

Ripartizione del contributo

Resta invariata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente nella misura di 1/3 e 2/3. Per i soli associati in partecipazione continua ad applicarsi la ripartizione prevista dall’art. 43 della legge n. 326/2003, pari al 55% a carico dell’associante e al 45% a carico dell’associato.

Compensi erogati entro il 12 gennaio 2007

Per i collaboratori, i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2007 e riferiti a prestazioni svolte entro il 31 dicembre 2006 sono soggetti alle aliquote contributive vigenti nel 2006. La circolare richiama infatti il principio di cassa allargato previsto dal TUIR per i compensi assimilati a redditi di lavoro dipendente.

Massimale di reddito e accredito contributivo

Le nuove aliquote si applicano ai redditi conseguiti fino al raggiungimento del massimale annuo previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, ma la circolare rinvia a successiva comunicazione per la definizione del limite aggiornato, in attesa dei dati ISTAT. Analogamente, per l’accredito dei contributi mensili basato sul minimale di reddito, l’Istituto rinvia a successiva comunicazione.

Aliquote di computo

Dal 1° gennaio 2007 l’aliquota di computo viene allineata all’aliquota contributiva: è pari al 23% per i soggetti non iscritti ad altre gestioni pensionistiche e al 16% per i rimanenti iscritti, compresi gli associati in partecipazione titolari di pensione o iscritti ad altra gestione pensionistica. La circolare richiama anche l’evoluzione normativa delle aliquote di computo negli anni precedenti e riporta le tabelle aggiornate negli allegati.

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