Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 12 del 12-1-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, dal 1° gennaio 2007, i limiti di reddito familiare per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, nonché i limiti mensili per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari. Le tabelle sono rivalutate in base al tasso di inflazione programmato 2006 pari all’1,5% e si applicano ai soggetti esclusi dall’assegno per il nucleo familiare, in particolare coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e pensionati delle gestioni speciali per autonomi. Sono indicati anche il trattamento minimo mensile 2007 e i nuovi importi di reddito rilevanti per il carico familiare, oltre alle quattro tabelle allegate con le soglie differenziate per composizione del nucleo e casi particolari.

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per il 2007: limiti di reddito aggiornati

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per il 2007

La circolare aggiorna i limiti di reddito applicabili dal 1° gennaio 2007 ai fini della cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, nonché i limiti mensili necessari per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari. Il documento riguarda in particolare i soggetti esclusi dalla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare e rinvia alle quattro tabelle allegate per i casi ordinari e per le principali ipotesi particolari.

Ambito soggettivo

Le disposizioni si applicano ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Per questi soggetti continuano a operare, rispettivamente, la normativa sugli assegni familiari e quella sulle quote di maggiorazione di pensione. La circolare precisa che la perdita del diritto ai trattamenti di famiglia per superamento dei limiti di reddito non determina automaticamente la perdita di altri diritti o benefici connessi alla vivenza a carico.

Rivalutazione dei limiti annuali

I limiti di reddito familiare sono rivalutati annualmente in base al tasso di inflazione programmato, con arrotondamento ai centesimi di euro. Per l’anno 2006 il tasso considerato è pari all’1,5%, da cui derivano le soglie aggiornate valide per tutto il 2007. Le tabelle aggiornate si applicano dal 1° gennaio 2007 e le procedure di calcolo delle pensioni risultano già conformi ai nuovi importi.

Limiti mensili per il riconoscimento del diritto

Ai fini dell’accertamento del carico familiare e della non autosufficienza economica, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato in euro 436,14 mensili per l’intero 2007. Su tale base, i limiti di reddito mensili per il diritto agli assegni familiari sono pari a:

  • euro 614,22 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio o equiparato;
  • euro 1.074,88 per due genitori. Gli stessi valori si applicano anche alle richieste relative a fratelli, sorelle e nipoti, secondo la disciplina già vigente.

Tabelle dei limiti annuali

L’allegato 1 contiene la tabella base per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare da 1 a 7 o più persone. Le soglie distinguono tra il limite oltre il quale cessa il trattamento per il primo figlio e per il genitore a carico, e quello oltre il quale cessano tutti gli assegni o le quote.

Maggiorazioni per condizioni particolari

Gli allegati 2, 3 e 4 prevedono soglie più elevate per specifiche situazioni familiari:

  • l’allegato 2 si applica a vedovi, divorziati, separati legalmente, abbandonati, celibi o nubili con figli minori ed equiparati e prevede un aumento del 10%;
  • l’allegato 3 riguarda i nuclei con persone totalmente inabili e prevede un aumento del 50%;
  • l’allegato 4 combina le due condizioni precedenti e applica un aumento del 60%. In ciascun caso i limiti variano in base alla composizione del nucleo familiare.

Familiari equiparati

La circolare precisa quali soggetti sono considerati equiparati ai figli e ai genitori ai fini delle tabelle. Tra i primi rientrano adottivi, affiliati, figli naturali riconosciuti o dichiarati, figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, minori affidati e nipoti minori a carico dell’ascendente; tra i secondi adottanti, affilianti, patrigno, matrigna e persone affidatarie. Restano esclusi, rispettivamente, fratelli, sorelle, nipoti collaterali, nonni e bisnonni.

Diffusione delle istruzioni

Le sedi INPS sono incaricate di portare a conoscenza di associazioni di categoria, consulenti del lavoro, enti di patronato e organizzazioni sindacali il contenuto della circolare e dei relativi aggiornamenti.

Punti principali

Oggetto e ambito di applicazione

La circolare riguarda gli assegni familiari e le quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2007. Le disposizioni interessano i soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, cioè i coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Per tali soggetti, la cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia per effetto dei limiti di reddito non fa venir meno gli altri diritti e benefici collegati alla vivenza a carico.

Rivalutazione dei limiti di reddito familiare

Dal 1° gennaio 2007 i limiti di reddito familiare per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione sono rivalutati annualmente in base al tasso di inflazione programmato, con arrotondamento ai centesimi di euro. Per il 2006 il tasso indicato è pari all’1,5%. Le tabelle aggiornate, contenute negli allegati da 1 a 4, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le procedure di calcolo delle pensioni risultano già adeguate ai nuovi limiti.

Limiti mensili per il diritto agli assegni familiari

Ai fini dell’accertamento del carico familiare e quindi del diritto agli assegni familiari, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato dal 1° gennaio 2007 e per tutto l’anno in euro 436,14 mensili. In relazione a tale importo, i limiti di reddito mensili risultano pari a euro 614,22 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio o equiparato, e a euro 1.074,88 per due genitori. I medesimi limiti valgono anche per le richieste di assegni familiari relative a fratelli, sorelle e nipoti, secondo la disciplina già vigente.

Tabelle dei limiti annuali per nuclei familiari ordinari

L’allegato 1 riporta le soglie di reddito familiare annuale oltre le quali cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico, nonché quelle oltre le quali cessano tutti gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione. Le soglie variano in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, da 1 a 7 o più persone, con valori differenziati per la cessazione parziale e totale del beneficio. La tabella si applica alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione dei casi disciplinati dalle tabelle successive.

Casi particolari: vedovi, divorziati, separati, celibi e nubili

L’allegato 2 disciplina i soggetti che percepiscono assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione per figli minori ed equiparati e che si trovano in condizione di vedovanza, divorzio, separazione legale, abbandono, celibato o nubilato. Per tali casi le soglie dell’allegato 1 sono aumentate del 10%, sia per la cessazione del trattamento relativo al primo figlio e al genitore a carico, sia per la cessazione di tutti gli assegni o quote di maggiorazione. Sono riportate soglie specifiche per nuclei da 1 a 7 o più persone.

Casi particolari: presenza di persone totalmente inabili

L’allegato 3 si applica ai nuclei in cui siano comprese persone per le quali possono essere attribuiti i trattamenti di famiglia e che siano dichiarate totalmente inabili. In questi casi le soglie sono aumentate del 50% rispetto alla tabella base, sia per la cessazione parziale sia per quella totale del beneficio. Anche qui i limiti sono articolati in base alla composizione del nucleo familiare da 1 a 7 o più persone.

Cumulo di condizioni particolari

L’allegato 4 riguarda i soggetti che rientrano sia nelle condizioni dell’allegato 2 sia in quelle dell’allegato 3, cioè vedovi, divorziati, separati legalmente, abbandonati, celibi o nubili, nonché nuclei con persone totalmente inabili. Per tali fattispecie le soglie sono aumentate del 60% rispetto alla tabella ordinaria. Anche in questo caso sono previsti valori distinti per nuclei da 1 a 7 o più persone e per la cessazione parziale o totale del trattamento.

Definizione dei familiari equiparati

Ai fini dell’applicazione delle tabelle, sono equiparati ai figli gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, i minori affidati dagli organi competenti a norma di legge e i nipoti minori viventi a carico dell’ascendente; sono invece esclusi fratelli, sorelle e nipoti collaterali. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l’interessato fu affidato; restano esclusi nonni e bisnonni. Le note specificano inoltre che alcune ipotesi riguardano il titolare maggiorenne o minorenne di pensione ai superstiti unico componente del nucleo familiare.

Comunicazione alle strutture e ai soggetti interessati

Le sedi INPS sono invitate a diffondere il contenuto della circolare alle associazioni di categoria dei lavoratori, ai consulenti del lavoro, agli enti di patronato e alle organizzazioni sindacali interessate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.