Cassazione Civile, Ordinanza n. 09132/2026 del 11/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TARI relativo a un locale in Roma, con cui veniva contestata alla contribuente un'infedeltà dichiarativa per gli anni 2010-2014, sulla base dell'accertata maggiore superficie imponibile rispetto a quella dichiarata. In appello il giudice tributario aveva parzialmente accolto la pretesa dell'ente gestore, rideterminando la superficie tassabile sulla base della visura catastale storica. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi: 1) illegittima utilizzazione in appello della visura catastale depositata solo in secondo grado e omesso esame delle proprie difese di primo grado; 2) errata scelta del giudice di appello di non annullare integralmente l'atto, pur a fronte di una pretesa che si assumeva fondata su un presupposto nuovo e diverso; 3) insussistenza di adeguata motivazione dell'avviso e erronea esclusione dei vizi denunciati; 4) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o meramente riproduttiva delle difese dell'appellante; 5) erroneo richiamo alle presunzioni semplici per la determinazione della base imponibile; 6) illegittima utilizzazione della visura catastale come presunzione semplice senza considerare la decurtazione del 20% prevista dal regolamento comunale; 7) erronea rideterminazione della superficie imponibile ai fini della liquidazione del tributo. La Corte ha ritenuto infondati i primi cinque motivi, affermando in particolare la producibilità in appello dei documenti nel processo tributario, la natura di impugnazione-merito del giudizio tributario, la sufficienza della motivazione dell'avviso TARI se contiene gli elementi essenziali della pretesa e la non apparente motivazione della sentenza d'appello. Ha invece accolto il sesto e il settimo motivo, rilevando che la superficie catastale poteva essere utilizzata solo previa applicazione della decurtazione regolamentare all'80% e che la sentenza impugnata non chiariva se tale parametro fosse stato rispettato, con conseguente incertezza sul quantum debeatur.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il sesto e il settimo motivo di ricorso, rigettando tutti gli altri. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di rinvio è stata motivata dalla necessità di verificare se, nella rideterminazione della superficie imponibile TARI sulla base dei dati catastali, fosse stata correttamente applicata la prevista decurtazione del 20% della superficie catastale.
Norme richiamate
art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario sono ammissibili in appello prove documentali anche se preesistenti al primo grado e anche se prodotte dalla parte rimasta contumace in primo grado.
art. 1, comma 162, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Gli avvisi di accertamento in rettifica devono essere motivati con riferimento ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche; per la TARI è sufficiente indicare gli elementi essenziali della pretesa, senza necessità di esporre analiticamente le fonti istruttorie, quando la rettifica deriva da variazione di superficie, tariffa o categoria.
art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La tardiva contestazione di vizi dell'atto impositivo comporta il consolidarsi della pretesa tributaria, con preclusione di ulteriori deduzioni nel giudizio sull'atto consequenziale.
art. 2729 c.c.
Nel regolamento comunale TARI è consentito, in caso di mancata collaborazione del contribuente o impedimento alla rilevazione diretta, procedere all'accertamento sulla base di presunzioni semplici.
art. 1, comma 682, L. 27 dicembre 2013, n. 147
Richiamato per la disciplina della TARI e per i poteri regolamentari degli enti locali nella determinazione e nell'accertamento del tributo.
art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato quale base della potestà regolamentare comunale in materia tributaria.
art. 24 del regolamento comunale TARI
Attribuisce al gestore del servizio compiti di verifica e accertamento e consente, in via residuale, l'uso di presunzioni semplici.
art. 11, comma 5, del regolamento comunale TARI
Per le unità immobiliari ordinarie iscritte o iscrivibili al catasto, la superficie assoggettabile a tributo è pari all'80% della superficie catastale, quando il dato è disponibile.
art. 1, comma 645, L. 27 dicembre 2013, n. 147
Richiamato in relazione al criterio di determinazione della superficie imponibile TARI e al conseguente calcolo del tributo.
art. 132 c.p.c.
La motivazione per relationem è nulla solo se si traduce in adesione acritica e meramente apparente alle difese della parte o a un atto di parte.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile la ratio decidendi.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Costituiscono i parametri di censura prospettati dalla ricorrente per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130
Richiamato per il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado a seguito della cassazione.
d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
È il regolamento tecnico richiamato per il calcolo della superficie catastale da assumere ai fini della percentuale imponibile.
art. 70, comma 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Richiamato in giurisprudenza come base del principio secondo cui i contribuenti devono dichiarare una superficie non inferiore all'80% di quella catastale.
art. 1, comma 340, L. 30 dicembre 2004, n. 311
Richiamato insieme all'art. 70, comma 3, d.lgs. 507/1993 per la determinazione della superficie tassabile in ambito locale.
Massime di principio
- Nel processo tributario è ammissibile la produzione in appello di documenti anche preesistenti e anche se la parte era contumace in primo grado.
- Nel giudizio tributario di impugnazione-merito, se l'atto impositivo è solo parzialmente infondato, il giudice non deve limitarsi ad annullarlo, ma deve rideterminare la corretta pretesa entro i limiti delle domande di parte.
- Per gli avvisi di accertamento TARI fondati sulla rettifica della superficie tassabile, la motivazione è sufficiente quando indica gli elementi essenziali della pretesa e consente al contribuente di comprendere il quantum e difendersi efficacemente, senza necessità di esporre in dettaglio le indagini svolte.
- La motivazione per relationem della sentenza è viziata solo se si risolve in un'adesione acritica e meramente apparente; non lo è quando il giudice svolge una autonoma rielaborazione critica delle tesi di parte.
- Nella determinazione della superficie imponibile TARI, quando il regolamento prevede l'utilizzo della superficie catastale decurtata dell'80%, il giudice deve verificare che il parametro sia stato correttamente applicato; in mancanza, il quantum debeatur risulta incerto e la decisione deve essere cassata.
- L'uso dei dati catastali o di presunzioni semplici nell'accertamento TARI è legittimo solo se conforme alla disciplina regolamentare e ai criteri di calcolo della superficie assoggettabile a tributo.
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