Cassazione Penale, Sentenza n. 20430/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari disposta dal GIP per il reato di riciclaggio. La difesa contestava la mancata riqualificazione della condotta da riciclaggio in ricettazione (nella forma della mediazione), sostenendo che tale diversa qualificazione avrebbe rilevanza per le strategie difensive e per l'accesso a misure alternative (es. messa alla prova ex art. 168-bis o rito abbreviato). La censura riguardava inoltre presunta carenza di motivazione rispetto a detta richiesta di riqualificazione.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso come infondato. Richiama il principio secondo cui il controllo di legittimità è limitato alla verifica della congruità e della non manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato e non consente una riconsiderazione del merito probatorio. Ritiene poi adeguatamente motivato il giudizio del Tribunale del Riesame, che ha individuato nel comportamento dell'indagato (inserimento annunci su "subito.it", gestione delle trattative, assistenza materiale nella vendita e accompagnamento per il passaggio di proprietà) un contributo concorsuale idoneo a configurare il reato di riciclaggio e non la mera mediazione-ricettazione. Richiama altresì precedenti di legittimità che distinguono la mera mediazione dal materiale trasferimento del bene. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Rinvio al criterio dei "gravi indizi di colpevolezza" come parametro per le misure cautelari; utilizzato per spiegare che la valutazione del giudice di merito sui gravi indizi non è sindacabile in Cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica
art. 168-bis cod. pen.
Citato dalla difesa come possibile conseguenza favorevole della riqualificazione in ricettazione (accesso alla messa alla prova); la Corte non entra nel merito di questa possibilità perché ritiene corretta la qualificazione in riciclaggio
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede che la parte privata che propone ricorso sia condannata al pagamento delle spese quando il ricorso venga rigettato; applicata alla parte privata ricorrente
Sez. 2, n. 18607 del 16/04/2010 (Rv. 247540)
Sez. 2, n. 18607 del 16/04/2010, Rv. 247540
Precedente richiamato per il principio che l'intervento materiale nel trasferimento del bene supera la mera mediazione e integra il reato di riciclaggio, in quanto ostacola l'identificazione del bene
Giurisprudenza di legittimità sul controllo in Cassazione
es. Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011; Sez. 1, n. 1769 del 23/3/95; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007; Sez. U, n. 11 del 21/04/1995
Principio consolidato che limita il sindacato della Corte di Cassazione alla verifica della presenza e della coerenza della motivazione e della eventuale manifesta illogicità, senza rinnovare la valutazione del merito dei fatti o del peso delle fonti probatorie
Massime di principio
- Il controllo della Corte di Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato alla verifica della congruità e della non manifesta illogicità della motivazione; non è ammessa una nuova valutazione del merito probatorio.
- La qualificazione tra riciclaggio e ricettazione dipende dalla misura dell'intervento dell'indagato: la mera mediazione (mettere in contatto le parti) può integrare ricettazione, ma l'intervento materiale nel trasferimento del bene, l'assistenza concreta alla vendita o l'ostacolo all'identificazione del bene orientano verso il reato di riciclaggio.
- Se la difesa chiede la riqualificazione giuridica, spetta al giudice di merito motivare adeguatamente la scelta; in Cassazione occorre dimostrare la manifesta illogicità o violazione di norme per ottenere accoglimento.
- Per contestare la misura cautelare è più efficace dimostrare carenze motivazionali specifiche (assenza di ragioni giuridiche o illogicità manifeste) che proporre una semplice diversa interpretazione dei fatti.
- La diversa qualificazione del reato ha conseguenze pratiche rilevanti (es. accesso a messa alla prova o a riti alternativi): pertanto la difesa deve documentare in modo concreto elementi probatori a supporto della ricostruzione alternativa.
- Per il PM e per il giudice, è utile descrivere dettagliatamente il ruolo concreto dell'indagato (annunci, contatti, trasferimento materiale, partecipazione alle formalità di passaggio di proprietà) se si ritiene configurabile il riciclaggio.
- In sede di impugnazione in Cassazione, le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito sono generalmente destinate a fallire se la motivazione appare congrua e logica.
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