L.R. Toscana 63/2009
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro),in materia di obbligo di istruzione e di servizi per l’infanzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina toscana dei servizi educativi 0-3 anni e dell’obbligo di istruzione: ridefinisce nidi e servizi integrativi, introduce autorizzazione/accreditamento e buoni-servizio comunali, e disciplina i percorsi triennali professionalizzanti per l’assolvimento dell’obbligo. Vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURT del 11 novembre 2009.
Modifiche al testo unico toscano su educazione, prima infanzia e obbligo di istruzione
Modifiche al testo unico toscano su educazione, prima infanzia e obbligo di istruzione
La legge regionale Toscana 5 novembre 2009, n. 63 interviene sul testo unico regionale in materia di educazione, istruzione, formazione e lavoro, aggiornando sia i servizi educativi per la prima infanzia sia la disciplina dell’obbligo di istruzione. Le modifiche operano nell’ambito territoriale della Regione Toscana.
Servizi educativi per la prima infanzia
La disciplina dei servizi 0-3 anni viene ridefinita individuando tre tipologie principali di intervento:
- nido di infanzia, come servizio educativo e sociale aperto a tutti i bambini senza discriminazioni, con funzioni di crescita, cura, formazione e socializzazione;
- servizi integrativi, destinati ad ampliare l’azione dei nidi con risposte flessibili e differenziate per famiglie e bambini, anche per utilizzi temporanei o saltuari e anche presso il domicilio della famiglia o dell’educatore;
- nido aziendale, collocato nel luogo di lavoro o nelle vicinanze e promosso da enti o aziende pubbliche o private per i figli dei lavoratori dipendenti, anche non in via esclusiva.
I servizi devono rispettare gli standard strutturali, qualitativi e professionali fissati dal regolamento regionale previsto dal testo unico.
Ruolo dei comuni, autorizzazione e accreditamento
I comuni sono titolari delle funzioni amministrative in materia di servizi educativi per la prima infanzia e possono gestirli direttamente oppure in forma associata con altri comuni della zona socio-sanitaria, anche tramite gli strumenti del testo unico degli enti locali.
Per l’erogazione dei servizi, nei limiti delle risorse programmate, i comuni possono:
- convenzionarsi con soggetti pubblici e privati accreditati;
- ammettere gli utenti alla fruizione delle prestazioni e dei servizi di rete tramite buoni-servizio.
Le modalità di attribuzione dei buoni-servizio sono demandate a un regolamento comunale da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento regionale di riferimento.
I comuni autorizzano soggetti pubblici e privati a istituire e gestire servizi educativi e concedono l’accreditamento ai soggetti autorizzati che ne facciano richiesta, nel rispetto degli standard regionali. L’esercizio di servizi educativi per la prima infanzia senza autorizzazione comporta la cessazione del servizio ad iniziativa del comune, secondo procedure stabilite dai regolamenti comunali.
Obbligo di istruzione e percorsi formativi
La Regione promuove un’offerta formativa adeguata, sia qualitativamente sia quantitativamente, per attuare il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, favorendo:
- il raccordo tra istruzione, formazione professionale e apprendistato;
- il rientro nel sistema di istruzione per completare il ciclo di studi;
- interventi di integrazione e personalizzazione per il successo formativo e contro la dispersione scolastica.
Per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nel sistema della formazione professionale è previsto un percorso triennale finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale, articolato in:
- un primo biennio scolastico, con finalità formative differenziate tra primo e secondo anno;
- un terzo anno interamente professionalizzante.
Il percorso può essere realizzato da scuole accreditate, agenzie formative accreditate o scuole non accreditate in collaborazione con soggetti accreditati o con altre scuole/reti di scuole. Per il terzo anno possono essere previste anche modalità di formazione a distanza.
L’offerta deve essere equilibrata rispetto ai generi e tener conto dei giovani stranieri e delle persone con disabilità.
Orientamento e personalizzazione dei percorsi
Per sostenere la scelta tra sistema scolastico e formazione professionale, è garantito un servizio di orientamento svolto dalle province a partire dall’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado.
Il progetto formativo individualizzato deve indicare le procedure di accertamento delle competenze per il conseguimento della qualifica finale, secondo le modalità definite dal regolamento regionale richiamato dal testo unico.
Ulteriori modifiche al sistema formativo regionale
Tra i percorsi formativi regionali vengono inclusi anche quelli realizzati attraverso gli istituti tecnici superiori.
Le attività di orientamento e quelle relative all’obbligo di istruzione sono ricondotte, nel riparto delle competenze, alle funzioni considerate dalla normativa regionale in materia di formazione e istruzione.
Competenze delle province
Le funzioni relative all’obbligo di istruzione sono attribuite alle province, che le esercitano tramite l’attività dei centri per l’impiego.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, avvenuta l’11 novembre 2009.
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