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Legge

L.R. Toscana 66/2009

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in materia di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale.

Normativa regionaleL.R. Toscana 66/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana n. 66/2009 ridefinisce il riparto di competenze su porti di interesse regionale, vie navigabili e trasporti, aggiorna la disciplina del demanio idrico e introduce norme transitorie e finanziarie. Stabilisce anche la programmazione tramite PIT e criteri regionali di riparto delle risorse. Le disposizioni finanziarie riguardano solo il triennio 2009-2011; alcuni articoli sono stati poi dichiarati incostituzionali o abrogati.

Modifiche su porti regionali, navigazione interna e funzioni amministrative in Toscana

Modifiche alla disciplina regionale di porti, navigazione interna, trasporti e demanio idrico

La legge regionale Toscana 9 novembre 2009, n. 66 interviene principalmente sulla l.r. 88/1998, sulla l.r. 91/1998 e, per quanto richiamato, sulla l.r. 1/2005, ridefinendo il riparto di funzioni amministrative in materia di porti di interesse regionale, vie navigabili, trasporti e gestione del demanio idrico. La disciplina si applica nel solo territorio della Toscana.

Porti di interesse regionale e opere pubbliche

Nel settore delle opere pubbliche la Regione mantiene alcune funzioni di indirizzo e valutazione tecnica. In particolare:

  • individua nel PIT i porti di interesse regionale;
  • prevede gli interventi di ampliamento e riqualificazione dei porti esistenti e disciplina le funzioni dei porti stessi;
  • individua vie fluviali e laghi di interesse regionale ai fini della navigabilità;
  • valuta l’idoneità tecnica dei progetti relativi alle opere nei porti di interesse regionale, comprese le grandi infrastrutturazioni portuali.

Sono considerate grandi opere di infrastrutturazione, tra l’altro, canali marittimi, dighe foranee di difesa, darsene, bacini, banchine attrezzate, escavazione e approfondimento dei fondali.

Riparto delle funzioni tra Regione, province e comuni

La legge trasferisce alle province le funzioni statali delegate alla Regione nella materia delle opere pubbliche, mentre ai comuni sono attribuite tutte le funzioni non riservate alla Regione né trasferite alle province. Rientrano tra quelle comunali anche:

  • opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • nuove opere su aree a terra, specchi acquei, fondali e infrastrutture nei porti;
  • ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;
  • edilizia di culto.

La Regione promuove inoltre l’esercizio coordinato delle funzioni proprie e di quelle degli enti locali tramite accordi e convenzioni.

Programmazione e finanziamento degli interventi portuali e della navigazione

La Regione partecipa al finanziamento delle funzioni necessarie a garantire funzionalità e continuità dei porti e delle vie navigabili di interesse regionale. Per gli interventi infrastrutturali nei porti e nelle vie navigabili la procedura è scandita così:

  • il Consiglio regionale approva una deliberazione di indirizzo con i criteri per il riparto delle risorse agli enti locali, su base triennale;
  • la Giunta regionale, annualmente, definisce obiettivi operativi, modalità di intervento e aggiornamento del quadro finanziario in relazione al bilancio di previsione annuale;
  • la deliberazione della Giunta è trasmessa alla commissione consiliare competente.

Trasporti: competenze regionali, provinciali e comunali

In materia di trasporti la Regione conserva:

  • l’estimo navale;
  • l’individuazione, nel PIT, degli aeroporti di interesse regionale.

Alle province sono attribuite le funzioni non riservate alla Regione, non attribuite ai comuni o alle autorità di ambito, oltre a quelle sulle deroghe alle distanze legali per costruzioni entro la fascia di rispetto di linee e infrastrutture di trasporto diverse da strade e autostrade regionali. Ai comuni spettano le concessioni di beni del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale. Al Comune di Pisa sono attribuite le funzioni amministrative sulla navigazione del canale Pisa-Livorno, denominato “Canale Navicelli”.

Restano fermi il regime dell’invaso del Bilancino e le funzioni delle autorità di ambito per il rifornimento idrico delle isole. Gli impianti per la produzione di acqua potabile realizzati sulle isole rientrano nel servizio idrico integrato e nel demanio del comune competente, che li conferisce in uso e gestione al gestore del servizio, il quale sopporta i relativi oneri.

Vie navigabili di interesse regionale e locale

La disciplina introduce una specifica attribuzione alle province per le vie navigabili di interesse regionale e locale. Esse curano:

  • progettazione, costruzione e manutenzione;
  • vigilanza e controllo della funzionalità e della circolazione dei natanti;
  • ispettorato di porto;
  • determinazione dei canoni delle concessioni del demanio idrico relativo alle aree prospicienti le vie navigabili;
  • individuazione delle vie fluviali e dei laghi di interesse locale ai fini della navigabilità.

I canoni sono determinati nel rispetto degli atti di governo del territorio dei comuni interessati e in base alla valenza alta o normale delle aree, valutata secondo grado di sviluppo territoriale, funzione produttiva o turistica, accessibilità, caratteristiche delle attrezzature, qualità dei servizi e qualità ambientale.

Demanio idrico e canoni di concessione

La modifica alla l.r. 91/1998 amplia la disciplina della gestione del demanio idrico, comprendendo:

  • derivazioni di acqua pubblica;
  • ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee;
  • tutela del sistema idrico sotterraneo;
  • determinazione dei canoni di concessione e introito dei relativi proventi.

Per le aree demaniali prospicienti le vie navigabili devono essere rispettati anche i criteri speciali previsti dalla disciplina sulle vie navigabili di interesse regionale e locale.

Regime transitorio

Fino all’adozione delle individuazioni e previsioni del PIT in materia di porti e vie navigabili, e fino alla definizione dei criteri di ripartizione delle risorse, continua ad applicarsi la deliberazione del Consiglio regionale 30 dicembre 2008, n. 101, relativa ai contributi per porti regionali e navigazione interna.

Aspetti finanziari

La norma finanziaria quantifica gli oneri connessi alla partecipazione regionale ai costi di funzionamento dei porti e delle vie navigabili per il triennio 2009-2011:

  • euro 2.100.000,00 per il 2009;
  • euro 2.000.000,00 per il 2010;
  • euro 1.900.000,00 per il 2011.

Per gli esercizi successivi si rinvia alla legge di bilancio. Gli oneri relativi alla partecipazione regionale agli investimenti infrastrutturali sono determinati sulla base degli stanziamenti del bilancio regionale.

Limiti di attualità e vicende successive

La legge contiene una segnalazione di illegittimità costituzionale, in quanto la Corte costituzionale, con sentenza n. 314 dell’11 novembre 2010, ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 1, 9 e 10 nella parte in cui escludono la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Inoltre gli articoli 13 e ulteriori disposizioni richiamate risultano abrogati dalla l.r. 10 novembre 2014, n. 65. In ragione del forte carattere modificativo e della presenza di norme finanziarie riferite a esercizi ormai conclusi, l’atto ha oggi utilità applicativa solo come testo di coordinamento storico e va considerato sostanzialmente superato.

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