Salta al contenuto
Parere

Parere del Garante n. 653 del 26/10/2025

Parere su istanza di accesso civico - 26 ottobre 2025

Garante Privacy653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina la richiesta di parere del RPCT del Comune di Montesilvano su un diniego di accesso civico generalizzato riguardante documenti relativi a una concessione balneare, sub-concessioni e proroghe comunali. L’Autorità rileva che parte rilevante degli atti riguarda società e non persone fisiche, quindi non è coperta dal limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013; inoltre, i dati personali presenti possono essere facilmente oscurati. Il Garante invita pertanto il Comune a riesaminare il diniego, motivando in modo congruo l’eventuale pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali e valutando l’accesso parziale, fermo restando che restano impregiudicate eventuali ulteriori valutazioni su limiti diversi, in particolare quelli economico-commerciali.

Parere su istanza di accesso civico generalizzato relativa a concessione balneare e atti connessi del Comune di Montesilvano

Istanza di accesso civico su concessione balneare del Comune di Montesilvano

Il Garante si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, sulla richiesta di parere formulata dal RPCT del Comune di Montesilvano in relazione a un diniego di accesso civico generalizzato. L’istanza riguardava documenti relativi a una concessione demaniale marittima, a eventuali sub-concessioni e a determine comunali di proroga.

Contesto normativo e ambito del parere

Il parere richiama il quadro dell’accesso civico generalizzato disciplinato dal d.lgs. 33/2013, in particolare l’art. 5, comma 2, che riconosce il diritto di accesso ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, e l’art. 5-bis, che prevede limiti e esclusioni. In particolare, viene in rilievo il limite relativo alla protezione dei dati personali di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), da valutare secondo la disciplina del GDPR e del Codice privacy. Il Garante richiama inoltre il principio di trasparenza del procedimento e la necessità di valutare il pregiudizio concreto alla tutela degli interessi protetti.

Contenuto dell’istanza e motivazione del diniego

L’accesso richiesto aveva ad oggetto il "titolo concessorio", eventuali autorizzazioni a sub-concessioni e le determine comunali di proroga. Il Comune ha negato l’ostensione richiamando il rischio di pregiudizio per la riservatezza e per gli interessi economici e commerciali del concessionario, sostenendo che il titolo concessorio contenesse dati personali, patrimoniali e commerciali. È stato anche evidenziato che alcune informazioni essenziali sulle concessioni demaniali marittime, come estremi identificativi, durata e canone, risultano già soggette a pubblicazione obbligatoria.

Valutazioni del Garante sulla tutela dei dati personali

L’Autorità ricorda che, nell’accesso civico, i documenti ottenuti diventano pubblici e conoscibili da chiunque, con conseguenze più ampie rispetto all’accesso documentale ex l. 241/1990. Per questo la verifica del pregiudizio concreto deve essere particolarmente rigorosa. Il Garante sottolinea inoltre l’applicazione dei principi di minimizzazione e limitazione della finalità del GDPR, nonché la necessità di considerare le ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati.

Natura degli atti e distinzione tra dati di società e dati di persone fisiche

Dall’istruttoria emerge che la documentazione riguarda in larga parte la società concessionaria, in forma di società in accomandita semplice, e altre società coinvolte nella gestione delle attività. Il Garante ribadisce che i dati riferiti a società, persone giuridiche, enti e associazioni non rientrano, di regola, nella nozione di dato personale e non possono fondare il limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013. Restano invece rilevanti le informazioni riferite a persone fisiche, come nominativi, date di nascita, domicili, residenze, codici fiscali e firme autografe di rappresentanti e soggetti coinvolti nei procedimenti.

Insufficienza della motivazione del diniego e accesso parziale

Il Garante osserva che il diniego comunale è formulato in modo generico e non spiega in concreto perché l’ostensione integrale determinerebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. In assenza di una motivazione specifica, non risulta giustificato il rifiuto integrale. L’Autorità ritiene invece opportuno valutare l’accesso parziale, con oscuramento dei dati personali presenti nei documenti, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, d.lgs. 33/2013.

Esito del parere e limiti residui

Il Garante invita il Comune a riesaminare il provvedimento di diniego, fornendo una motivazione completa e verificando se sia possibile consentire l’ostensione, almeno parziale, dei documenti richiesti. Resta salva ogni ulteriore valutazione dell’amministrazione in merito ad altri limiti all’accesso civico, in particolare quelli legati alla tutela degli interessi economici e commerciali di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. 33/2013, profilo non di competenza dell’Autorità. Viene infine ricordato che la documentazione potrebbe essere richiesta anche mediante accesso documentale ex artt. 22 ss. l. 241/1990, ove l’istante dimostri un interesse diretto, concreto e attuale.

Punti principali

Oggetto della richiesta e diniego del Comune

L’istanza di accesso civico generalizzato riguardava il titolo concessorio di una concessione balneare, eventuali autorizzazioni a sub-concessioni e determine comunali di proroga. Il Comune ha negato l’accesso richiamando l’art. 5-bis, comma 2, lett. a) e b), d.lgs. 33/2013, sostenendo la presenza di dati personali, patrimoniali e commerciali e richiamando la tutela della riservatezza e degli interessi economici e commerciali del concessionario.

Quadro normativo applicato dal Garante

Il parere richiama l’art. 5, commi 2, 7 e 8, e l’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013, oltre all’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice privacy e all’art. 4, par. 1, n. 1, del GDPR per la nozione di dato personale. Sono richiamati anche i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati dell’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR, nonché le Linee guida ANAC sull’accesso civico.

Valutazione sulla natura dei dati contenuti negli atti

Dall’istruttoria emerge che gli atti riguardano per lo più informazioni riferite a una società in accomandita semplice concessionaria e a società terze che gestiscono attività nell’ambito della concessione. Il Garante precisa che i dati riferiti a società, persone giuridiche ed enti non rientrano nella tutela dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013, salvo il caso di imprese individuali. Nei documenti sono presenti anche dati personali di persone fisiche, come nominativi, date di nascita, domicili, residenze, codici fiscali e firme autografe.

Criticità della motivazione del diniego e accesso parziale

Il Garante osserva che il diniego comunale contiene riferimenti generici alla protezione dei dati personali, senza una descrizione sufficiente del pregiudizio concreto che l’ostensione provocherebbe. Tale motivazione non consente di comprendere perché sarebbe necessario un rifiuto integrale. L’Autorità ritiene invece praticabile l’accesso parziale, con oscuramento dei soli dati personali presenti nei documenti, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, d.lgs. 33/2013.

Esito e ulteriori precisazioni

Il Garante invita il Comune a riesaminare il provvedimento di diniego, fornendo una motivazione congrua e completa sull’eventuale pregiudizio alla protezione dei dati personali. Resta ferma la possibilità per l’amministrazione di valutare altri limiti all’accesso civico, in particolare quelli relativi agli interessi economici e commerciali di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. 33/2013, che non rientrano nella competenza dell’Autorità. È inoltre ricordato che, se l’istanza venisse riformulata come accesso documentale ex artt. 22 ss. l. 241/1990, potrebbero operare regole diverse basate su un interesse diretto, concreto e attuale.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazioneaccesso civicoprotezione dei dati personalitrasparenza amministrativatutela di interessi economici e commerciali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.