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Parere

Parere del Garante n. 624 del 23/10/2025

Parere su uno schema di decreto, di natura regolamentare, teso a individuare e specificare le categorie professionali, nonché i relativi settori di specializzazioni, in cui si suddivide l’albo dei periti, istituito presso ogni Tribunale, ai sensi dell’articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale - 23 ottobre 2025

Garante Privacy624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina la richiesta del Ministero della giustizia sullo schema di decreto regolamentare adottato ai sensi dell'art. 67, comma 5-bis, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, volto a individuare le categorie professionali e i relativi settori di specializzazione dell'albo dei periti presso i tribunali. Il provvedimento è composto da tre articoli e due allegati, e si coordina con la disciplina già prevista per l'albo dei consulenti tecnici d'ufficio nel processo civile. Dal punto di vista privacy, il testo non presenta criticità: il Garante non formula rilievi e rende parere favorevole ai sensi dell'art. 36, par. 4, GDPR.

Parere favorevole sullo schema di decreto regolamentare che individua categorie professionali e settori di specializzazione dell'albo dei periti presso ogni tribunale ex art. 67 disp. att. c.p.p.

Schema di decreto sulle categorie e specializzazioni dell'albo dei periti

Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso parere, su richiesta del Ministero della giustizia, in merito a uno schema di decreto di natura regolamentare volto a individuare e specificare le categorie professionali e i relativi settori di specializzazione dell'albo dei periti istituito presso ogni Tribunale, ai sensi dell'art. 67, comma 5-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Quadro normativo di riferimento

Il parere è adottato ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 154, comma 5, del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018. Il Ministero della giustizia deve emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il decreto attuativo che individua le categorie dell'albo dei periti presso il tribunale e i settori di specializzazione ulteriori rispetto a quelli già previsti dall'art. 67, comma 2, tra cui medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia, trascrizione, interpretariato e traduzione.

Struttura e contenuto dello schema

Lo schema esaminato si compone di tre articoli e di due allegati, A e B, che ne costituiscono parte integrante e contengono l'elenco delle categorie e dei settori di specializzazione ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla norma primaria.

L'articolo 1 enuncia la finalità del regolamento, vale a dire la determinazione delle categorie professionali dell'albo dei periti e dei relativi settori di specializzazione.

L'articolo 2:

  • stabilisce che le categorie indicate nell'allegato A sono suddivise in settori di specializzazione;
  • prevede, per la categoria medico-chirurgica, l'applicazione della tabella di equipollenza contenuta nell'allegato B;
  • precisa che, nell'ambito della categoria dei traduttori, interpreti e mediatori interculturali, per ciascun perito devono essere indicate le lingue straniere e gli eventuali dialetti conosciuti.

L'articolo 3 introduce la clausola di invarianza finanziaria.

Coordinamento con l'albo dei consulenti tecnici d'ufficio

Nella valutazione complessiva, il Garante evidenzia che lo schema è stato predisposto allineando, nei limiti di compatibilità, le categorie e i settori di specializzazione a quelli già individuati per l'albo dei consulenti tecnici d'ufficio nel processo civile dal decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109.

Il provvedimento richiama infatti un precedente intervento normativo che, oltre a individuare ulteriori categorie dell'albo dei c.t.u. e i relativi settori di specializzazione, disciplina anche i requisiti per l'iscrizione, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'art. 13, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Su quello schema il Garante aveva già espresso parere il 17 maggio 2023.

Il testo dà altresì atto che il decreto n. 109 del 2023 è in corso di revisione per includere ulteriori categorie, tra cui la professione sanitaria infermieristica e ostetrica, i periti assicurativi, i massofisioterapisti e i pedagogisti, nonché alcuni settori di specializzazione per interpreti e traduttori e una ridefinizione di talune specializzazioni in termini di multidisciplinarietà.

Valutazione del Garante e conclusioni

Sotto il profilo della protezione dei dati personali, il Garante non rileva criticità nello schema esaminato. Il testo non presenta, secondo l'Autorità, aspetti problematici tali da imporre rilievi o condizioni.

Di conseguenza, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di regolamento, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del GDPR.

Punti principali

Oggetto dello schema regolamentare

Lo schema, richiesto dal Ministero della giustizia, serve a definire e specificare le categorie professionali e i relativi settori di specializzazione dell'albo dei periti istituito presso ogni Tribunale, in attuazione dell'art. 67, comma 5-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Contenuto del provvedimento

Il testo si articola in tre articoli e due allegati. L'articolo 1 indica la finalità del regolamento; l'articolo 2 disciplina la suddivisione delle categorie dell'allegato A in settori di specializzazione, prevede per la categoria medico-chirurgica la tabella di equipollenza dell'allegato B e specifica che, per traduttori, interpreti e mediatori interculturali, devono essere indicate le lingue straniere e gli eventuali dialetti conosciuti; l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Coordinamento con la disciplina del c.t.u. nel processo civile

Il Garante rileva che lo schema è stato predisposto allineando, nei limiti di compatibilità, categorie e specializzazioni a quelle già individuate per l'albo dei consulenti tecnici d'ufficio nel processo civile dal decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 109. Richiama inoltre il proprio parere reso il 17 maggio 2023 su tale decreto.

Valutazione privacy e esito

Sotto il profilo della protezione dei dati personali, il Garante afferma che il testo non presenta particolari criticità e che non residuano rilievi da formulare. Pertanto, ai sensi dell'art. 36, par. 4, GDPR, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento.

Come è indicizzato

Materiegiustiziapubblica amministrazionebasi giuridiche del trattamentoalbi e professioni

Testo integrale

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