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Parere

Parere del Garante n. 623 del 23/10/2025

Parere sullo schema di decreto e i relativi allegati concernente l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA) - 23 ottobre 2025

Garante Privacy623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto predisposto dal MEF, d’intesa con Ministero della salute, Dipartimento per la trasformazione digitale, regioni e province autonome, che aggiorna gli allegati B, C e D del DPCM 1° giugno 2022 sull’ANA. L’aggiornamento introduce nuovi dati, servizi e misure organizzative/di sicurezza per migliorare allineamento informativo, gestione delle esenzioni, delle deleghe, della residenza/assistenza e delle notifiche verso gli enti coinvolti. L’Autorità aveva chiesto una relazione illustrativa per verificare la necessità e proporzionalità delle integrazioni; ricevuta la documentazione integrativa, ritiene che le modifiche siano puntualmente motivate e coerenti con l’art. 19, comma 2, del DPCM 1° giugno 2022. Non formula rilievi, rilevando che il decreto recepisce le osservazioni già emerse in interlocuzioni informali e mantiene le misure di garanzia già ritenute idonee nel parere del 2022.

Parere favorevole sullo schema di decreto MEF che aggiorna gli allegati B, C e D del DPCM 1° giugno 2022 sull’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA)

Aggiornamento dell’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA)

Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, predisposto con il Ministero della salute, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome, volto ad aggiornare gli allegati B, C e D del DPCM 1° giugno 2022 sull’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA). Il parere è reso ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b), del GDPR, in attuazione dell’art. 19, comma 2, del DPCM 1° giugno 2022.

Quadro normativo e oggetto dell’intervento

Il provvedimento si inserisce nel quadro della disciplina dell’ANA, collegata al governo della sanità digitale e ai flussi informativi sanitari. Il Garante richiama il GDPR, il Codice privacy, l’art. 12 del decreto-legge n. 179/2012, l’art. 50 del decreto-legge n. 269/2003 sul Sistema Tessera Sanitaria e il DPCM 1° giugno 2022 sull’ANA, già oggetto di precedente parere dell’Autorità del 24 febbraio 2022.

Lo schema esaminato sostituisce integralmente gli allegati B, C e D del DPCM 1° giugno 2022 per introdurre nuovi dati, servizi e processi necessari a nuove esigenze informative e di sicurezza e a ulteriori servizi per le finalità previste dalla normativa sanitaria.

Istruttoria e approfondimento richiesto dal Garante

A seguito della trasmissione dello schema il 26 settembre 2025, l’Ufficio ha chiesto al Ministero proponente, con nota del 7 ottobre 2025, di integrare la documentazione con una relazione illustrativa capace di spiegare:

  • quali nuovi dati e servizi venissero introdotti;
  • per quali ragioni ciascuna integrazione fosse necessaria;
  • la coerenza delle modifiche con la disciplina in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al principio di proporzionalità.

In attesa della documentazione integrativa, i termini per il rilascio del parere sono stati sospesi. La relazione illustrativa è stata poi trasmessa il 13 ottobre 2025 e ha consentito all’Autorità di completare la valutazione.

Contenuto delle principali integrazioni all’ANA

La relazione illustrativa chiarisce che le integrazioni derivano anche dalle esigenze emerse nel gruppo di lavoro per l’attuazione dell’ANA. Tra i nuovi dati e servizi previsti figurano:

  • le coordinate geografiche delle ASL, per consentire l’individuazione della ASL geograficamente più vicina all’assistito per finalità di cura;
  • il distretto e il codice municipio nei comuni multi-ASL, per una corretta associazione della ASL all’assistito;
  • l’integrazione dei dati anagrafici ricevuti da ANPR o, per i soggetti non presenti, da Anagrafe Tributaria, inclusi i dati necessari all’allineamento tra ANA e banche dati regionali e nazionali, compreso il codice ISO dello Stato di nascita per gli assistiti stranieri;
  • la cittadinanza nelle notifiche anagrafiche rivolte a regioni, province autonome, ASL e SASN, per consentire la corretta individuazione del profilo di assistenza;
  • i dati dettagliati di residenza, domicilio o dimora, utili anche nella gestione di emergenze sanitarie, nonché lo stato estero di residenza per i soggetti AIRE, funzionale alla compensazione delle spese sanitarie;
  • la gestione del trasferimento di residenza/assistenza mediante colloquio tra ANA e PDND, per verificare la presenza della richiesta di cambio di residenza presentata tramite il portale ANPR in caso di ritardo del relativo aggiornamento;
  • la tipologia di assistenza, in raccordo con l’allegato E del DPCM 1° giugno 2022 come modificato dal decreto ministeriale 14 maggio 2025;
  • le esenzioni per patologia, includendo sub-codice e prestazioni collegate, anche per la disponibilità nel libretto sanitario dematerializzato; per tali dati è previsto che i codici nazionali e regionali siano resi disponibili ad ANA dal Sistema Tessera Sanitaria, che ne cura gli aggiornamenti;
  • le esenzioni da reddito, attraverso la messa a disposizione ad ANA delle autocertificazioni già comunicate al Sistema Tessera Sanitaria;
  • il processo di verifica del medico associato all’assistito e l’inserimento della PEC del medico per la comunicazione della cancellazione dall’elenco degli assistiti;
  • le notifiche sanitarie sulle esenzioni nazionali per patologia, condizione o reddito, con una previsione di non trasmettere, nei dati comunicati, l’informazione relativa alla regione o provincia autonoma o ASL di assistenza, ai fini della tutela dei soggetti sotto protezione;
  • la gestione delle deleghe, prevedendo che, nelle more dell’operatività del Sistema Gestione Deleghe, ANA acceda all’Infrastruttura Nazionale per l’Interoperabilità del FSE per interrogare la delega registrata nell’Anagrafe consensi e revoche del FSE 2.0.

Misure di sicurezza e semplificazione dei flussi

Con riferimento all’allegato C, lo schema prevede che i Sistemi di Accoglienza Regionale, il SASN e le ASL rendano disponibile ad ANA un’asserzione firmata attestante che l’operazione è stata eseguita da un operatore conosciuto dal sistema di appartenenza oppure, se operatore virtuale, nel rispetto delle specifiche CAD sull’autenticazione a due o più fattori. La previsione è giustificata dall’esigenza di semplificare le attività delle amministrazioni coinvolte e di mantenere adeguati presidi di sicurezza e autenticazione.

Valutazioni del Garante

L’Autorità prende atto che lo schema recepisce le osservazioni formulate nel corso delle interlocuzioni informali, in particolare su due aspetti:

  • la necessità di limitare le integrazioni a quelle effettivamente previste dall’art. 19, comma 2, del DPCM 1° giugno 2022;
  • la verifica della proporzionalità dei trattamenti connessi ai nuovi dati e servizi, effettuata tramite un’analisi puntuale dei dati richiesti.

Il Garante osserva che la relazione illustrativa ha motivato in modo puntuale la necessità di introdurre ciascun nuovo dato e servizio e che il complesso delle misure di garanzia dell’ANA resta quello già ritenuto idoneo nel parere del 2022 a tutelare i diritti e gli interessi delle persone fisiche interessate dai trattamenti.

Conclusioni

Non emergendo rilievi, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto e sui relativi allegati. Il parere attesta la compatibilità delle modifiche con la disciplina privacy, in quanto le nuove previsioni risultano circoscritte alle esigenze normative e operative dell’ANA e accompagnate da misure di sicurezza e da cautele già considerate adeguate dall’Autorità.

Punti principali

Oggetto e base normativa del parere

Il parere riguarda lo schema di decreto del MEF, adottato ai sensi dell’art. 19, comma 2, del DPCM 1° giugno 2022 sull’Anagrafe Nazionale degli Assistiti, con cui vengono sostituiti gli allegati B, C e D relativi a dati, misure di sicurezza e processi dell’ANA.

Istruttoria e richiesta di integrazione documentale

Dopo la trasmissione dello schema il 26 settembre 2025, l’Ufficio ha chiesto il 7 ottobre 2025 di integrare la documentazione con una relazione illustrativa che evidenziasse nuovi dati, servizi e motivi dell’integrazione, anche per valutare la conformità al principio di proporzionalità. I termini per il parere sono stati sospesi fino all’arrivo della relazione, trasmessa il 13 ottobre 2025.

Nuovi dati e servizi introdotti negli allegati dell’ANA

Lo schema aggiorna gli allegati B e D con ulteriori dati e servizi: coordinate geografiche delle ASL; distretto e codice municipio; integrazioni dei dati anagrafici da ANPR o, per i soggetti non presenti, da ANagrafe Tributaria; cittadinanza nelle notifiche anagrafiche; dati dettagliati su residenza, domicilio o dimora, incluso lo stato estero di residenza per AIRE; gestione del trasferimento di residenza/assistenza tramite colloquio con PDND; tipologia di assistenza; esenzioni per patologia con sub-codice e prestazioni collegate; esenzioni da reddito; verifiche sul medico associato e PEC del medico; notifiche sanitarie sulle esenzioni, con esclusione di alcune informazioni per la tutela dei soggetti sotto protezione; gestione delle deleghe mediante accesso a INI in attesa del Sistema Gestione Deleghe.

Aggiornamenti organizzativi e di sicurezza

Con riferimento all’allegato C, per semplificare le attività di regioni, province autonome, SASN e ASL, è previsto che i sistemi interessati rendano disponibile ad ANA un’asserzione firmata attestante che l’operazione è stata eseguita da un operatore conosciuto oppure, se operatore virtuale, in conformità alle specifiche CAD sull’autenticazione a due o più fattori.

Valutazione del Garante e conclusione

Il Garante osserva che lo schema recepisce le osservazioni formulate nelle interlocuzioni informali, limita le integrazioni a quanto previsto dall’art. 19, comma 2, del DPCM 1° giugno 2022 e motiva puntualmente la necessità di ciascun nuovo dato e servizio. Ritiene inoltre che permangano adeguate le misure di garanzia già valutate nel parere del 2022 e, pertanto, esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b), GDPR.

Come è indicizzato

Materiesanità digitaleanagrafe e assistenza sanitariabasi giuridiche del trattamentointeroperabilità di banche datipubblica amministrazione

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