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Parere

Parere del Garante n. 614 del 23/10/2025

Parere su di uno schema di decreto legislativo volto a recepire la direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro - 23 ottobre 2025

Garante Privacy614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina lo schema di decreto legislativo predisposto per recepire la direttiva (UE) 2023/2668 sull’amianto, adottato nell’ambito della legge di delegazione europea 2024. Il provvedimento aggiorna il d.lgs. 81/2008 rafforzando tutele, valutazione del rischio, misurazione dell’esposizione, formazione, sorveglianza sanitaria e obblighi di comunicazione e conservazione dei dati relativi alle patologie asbesto-correlate. Sotto il profilo privacy, il Garante non rileva criticità e valorizza in particolare la congruità del termine di conservazione quarantennale della documentazione sanitaria e professionale, coerente con la latenza delle malattie da amianto. Il parere è favorevole.

Parere favorevole sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2023/2668 sulla protezione dei lavoratori esposti all’amianto

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2023/2668 sull’amianto

Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso parere, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del GDPR e dell’articolo 154, comma 5, del Codice privacy, sullo schema di decreto legislativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per recepire la direttiva (UE) 2023/2668 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione all’amianto durante il lavoro. Il provvedimento si inserisce nella cornice della legge 13 giugno 2025, n. 91, di delegazione europea 2024.

Finalità e impianto dello schema

Lo schema mira ad aggiornare il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, rafforzando la disciplina prevenzionistica in coerenza con la direttiva europea. La logica complessiva è quella di estendere e rendere più stringenti le misure di tutela, valorizzando la prevenzione, la valutazione del rischio, la rimozione della fonte di esposizione e una più ampia sorveglianza sanitaria.

Il Garante evidenzia che lo schema tiene conto della clausola di prevalenza normativa prevista dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/2668, secondo cui si applicano le disposizioni più favorevoli alla salute e sicurezza dei lavoratori, richiamando in particolare la disciplina della direttiva 2004/37/CE.

Principali modifiche al d.lgs. 81/2008

Lo schema interviene su numerosi articoli del decreto legislativo n. 81/2008.

  • Articolo 244: viene introdotto il riferimento esplicito alle neoplasie correlate all’amianto, riconosciute come malattie professionali ai sensi dell’articolo 261.
  • Articolo 246: il campo di applicazione è esteso a tutte le attività lavorative suscettibili di rischio per la salute dei lavoratori, anche solo potenzialmente esposte all’amianto, fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 sulla cessazione dell’impiego dell’amianto.
  • Articolo 247: viene integrata la classificazione dei silicati fibrosi come sostanze cancerogene di categoria 1A, in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008.
  • Articolo 248: sono rafforzati gli obblighi del datore di lavoro nella verifica della presenza di materiali contenenti amianto prima di demolizioni, manutenzioni o ristrutturazioni, anche mediante acquisizione di informazioni da proprietari, altri datori di lavoro e registri pertinenti.
  • Articolo 249: la rimozione dell’amianto è indicata come soluzione prioritaria; si introducono obblighi valutativi più stringenti e si sopprimono alcune deroghe per esposizioni sporadiche e di debole intensità.
  • Articolo 250: vengono precisati contenuti e modalità della notifica preventiva all’organo di vigilanza; è inoltre introdotto un obbligo di conservazione per quarant’anni di specifica documentazione relativa ai lavoratori e alla formazione e sorveglianza sanitaria.
  • Articolo 251: sono introdotte misure tecniche, organizzative e procedurali più articolate per ridurre al minimo l’esposizione alla polvere di amianto.
  • Articolo 252: si chiarisce il campo applicativo delle misure igieniche per le attività di manipolazione attiva dell’amianto.
  • Articolo 253: si aggiornano le modalità di misurazione dell’esposizione, prevedendo criteri più rigorosi, campionamento personale e ambientale, microscopia elettronica o metodi equivalenti o più accurati.
  • Articolo 254: si interviene sul valore limite di esposizione e sulle misure da adottare in caso di superamento della soglia.
  • Articolo 255: si rafforzano le misure contro la dispersione della polvere fuori dai locali di lavoro, con specifiche prescrizioni per i lavori in confinamento e in ambienti chiusi.
  • Articolo 256: nei lavori di demolizione o rimozione si impone la verifica dell’assenza di rischi da amianto prima della ripresa delle attività.
  • Articolo 258: viene potenziata la formazione dei lavoratori.
  • Articolo 259: la sorveglianza sanitaria è ampliata e resa più aderente al rischio effettivo, con estensione a tutte le attività con manipolazione attiva di materiali contenenti amianto e con applicazione della visita medica finale in modo automatico e universale.
  • Articolo 260: si amplia la platea dei soggetti da iscrivere nel registro degli esposti, si conferma la trasmissione dei dati agli organi di vigilanza e si aggiorna il destinatario istituzionale da ISPESL a INAIL.
  • Articolo 261: le disposizioni richiamate si applicano a tutti i casi di malattia professionale correlata all’amianto con diagnosi medica di patologie dell’allegato XLIII-ter.
  • Articolo 262: vengono aggiornati i riferimenti del sistema sanzionatorio penale.
  • Articolo 19: è prevista la clausola di invarianza finanziaria.

Aspetti di protezione dei dati personali

Il Garante rileva che lo schema non presenta criticità in materia di protezione dei dati personali. La valutazione è positiva anche con riferimento alla previsione, contenuta nel novellato articolo 250, di conservare per quarant’anni la documentazione relativa ai lavoratori interessati, all’elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito, ai certificati di formazione e alla data dell’ultima visita medica periodica.

La durata della conservazione è considerata congrua rispetto ai tempi di sviluppo delle patologie asbesto-correlate, e dunque giustificata dalla finalità di tutela della salute e tracciabilità degli eventi sanitari e professionali.

Conclusioni

Non essendo emersi rilievi specifici sotto il profilo privacy, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2023/2668.

Punti principali

Oggetto e quadro normativo

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto il parere sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro. Il Garante fonda il proprio esame sull’articolo 36, paragrafo 4, del GDPR e sull’articolo 154, comma 5, del Codice privacy.

Contenuto dello schema di decreto

Lo schema interviene sul d.lgs. 81/2008 per estendere la tutela a tutte le attività lavorative suscettibili di rischio amianto, rafforzare i valori limite di esposizione, le tecniche di misurazione, la formazione, la sorveglianza sanitaria e gli obblighi di notifica e documentazione. Sono previsti anche l’aggiornamento del sistema sanzionatorio, l’inserimento di un nuovo allegato con le neoplasie correlate all’amianto e l’allineamento dei riferimenti istituzionali da ISPESL a INAIL.

Valutazione privacy del Garante

Il Garante ritiene che lo schema non presenti criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali. In particolare, considera congruo il periodo di conservazione quarantennale della documentazione relativa ai lavoratori esposti o potenzialmente esposti, in ragione dei tempi di latenza delle patologie asbesto-correlate.

Esito del parere

Non essendo emersi rilievi specifici, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo.

Come è indicizzato

Materielavoro e sicurezza sul lavorodati sanitaripubblica amministrazionevalutazione del rischiosorveglianza sanitaria

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