Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25425/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo relativo a una serie di immobili (valore complessivo indicato nei provvedimenti), disposti a fronte di indizi di reato per la presunta distrazione patrimoniale conseguente a una scissione parziale del 17/09/2015 dalla C.M.O. s.r.l. alla Gigante Immobiliare s.r.l.; secondo l'accusa la scissione avrebbe trasferito immobili in modo da diminuire il patrimonio disponibile per soddisfare i creditori (anche pubblici) nell'ambito della procedura di concordato preventivo, e il sequestro era volto a impedire la dispersione della garanzia patrimoniale. Il Procuratore lamentava, in particolare, carenza assoluta di motivazione dell'ordinanza del riesame, sia quanto agli immobili già trasferiti e posti a disposizione della procedura (quattro immobili) sia quanto agli altri sette immobili oggetto della scissione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendo che l'ordinanza del Tribunale del Riesame contenesse una motivazione sufficiente e non meramente apparente. La Cassazione ha condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui: per i quattro immobili trasferiti a garanzia della procedura il valore e gli atti (contratto preliminare di vendita e procura irrevocabile conferita al commissario giudiziale) erano idonei a garantire l'attuazione del piano concordatario; la scissione del 2015 aveva funzione economica e i beni erano rimasti nel patrimonio gestito dalla Gigante senza prove di alienazione; il pericolo di dispersione (periculum) non risultava concreto ma solo ipotetico e il ricorrente non aveva prospettato elementi reali che rendessero probabile il fallimento della procedura concordataria. Quanto agli altri sette immobili, il Tribunale del Riesame aveva adeguatamente motivato che il valore complessivo degli immobili già posti a disposizione era sufficiente rispetto alle somme previste dal piano, e mancavano elementi per ritenere la necessità di estendere la provvisione cautelare. Pertanto il provvedimento di annullamento del sequestro è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    richiamato nella imputazione provvisoria come norma collegata al delitto contestato (concorso di persone nel reato)

  • art. 341, comma 2, d.lgs. n. 14/2019

    norma contestata nell'ambito delle condotte di ostacolo/alterazione della procedura concorsuale (imputazione riferita alla scissione e alla sottrazione di beni alla massa dei creditori)

  • art. 322 cod. proc. pen.

    disciplina delle ordinanze soggette a impugnazione in Cassazione; il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    norma che consente il ricorso per cassazione per vizio di motivazione (motivazione assente o meramente apparente) e che è stata invocata dal ricorrente

Massime di principio

  • Il giudice valuta la sussistenza del fumus e del periculum in concreto, non su mere congetture: se gli immobili sono effettivamente posti a disposizione della procedura (contratti preliminari, procure irrevocabili, destinazione al concordato) può mancare il pericolo di dispersione e il sequestro può essere revocato.
  • La semplice circostanza di una precedente operazione di scissione non è di per sé indice di distrazione patrimoniale: rilevano la funzione economica dell'operazione, la gestione continuativa dei beni da parte del beneficiario e l'assenza di atti di disposizione concreti.
  • Per ottenere e mantenere un sequestro preventivo il pubblico ministero deve fornire elementi specifici e concreti che dimostrino il rischio attuale e concreto di dispersione dei beni o l'insufficienza del patrimonio posto a garanzia rispetto alle pretese creditorie; argomentazioni astratte o ipotetiche sono insufficienti.
  • La motivazione del provvedimento di rilascio o annullamento della misura cautelare deve consentire di ricostruire l'iter logico-argomentativo del giudice: in sede di sindacato di legittimità la Cassazione verifica la presenza di una spiegazione non apparente, non la riserva di merito sulle valutazioni di fatto.
  • In procedure concorsuali, la presenza di strumenti che assicurino il ricavo (es. contratti preliminari, procure a vendere al commissario) pesa fortemente sulla valutazione del rischio cautelare e può rendere sproporzionato il sequestro degli ulteriori beni trasferiti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.