Cassazione Penale, Sentenza n. 12912/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta per Diego Bocciero per il reato di concorso in estorsione pluriaggravata (con richiamo a usura e al reato aggravato dal metodo mafioso). Due motivi principali: (1) violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. — le dichiarazioni autoindizianti rese dalla persona offesa Del Regno (sulla falsificazione di fatture) sarebbero inutilizzabili "erga alios" e dunque non potevano essere utilizzate contro Bocciero; (2) vizio di motivazione e travisamento probatorio rispetto alla reale condotta di Bocciero — si lamenta che il suo ruolo sarebbe stato marginale/consigliere, senza minacce né incidenza sull'assetto usurario, e che non sussisterebbe l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione in data 11/03/2026. Sulla prima censura la Corte ha ritenuto infondato il vizio: le dichiarazioni autoindizianti rese dalle persone offese Del Regno e Pennetti, non essendo queste all'epoca indagate, sono utilizzabili contro terzi (tra cui il ricorrente) e la garanzia di cui all'art. 63 tutelava solo il dichiarante. Sulla seconda censura la Corte ha confermato che il Tribunale del riesame ha fornito motivazione adeguata e non manifestamente illogica circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e circa l'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1): il comportamento del Bocciero è stato ritenuto attivo e non marginale, e la minaccia poteva essere anche implicita/"silente" alla luce della caratura intimidatrice del gruppo. Conseguentemente il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Norma relativa al reato di estorsione; la Corte conferma che dagli elementi indizianti emergeva il comportamento estorsivo contestato.
art. 628 cod. pen. comma 3 n.1
Richiamata in relazione alle modalità e aggravanti del reato estorsivo; utilizzata nell'impianto accusatorio insieme all'art. 629.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante "metodo mafioso": la Corte ha ritenuto che l'azione intimidatoria, anche se non sempre esplicitamente minacciosa, assume valore mafioso quando la forza intimidatrice del gruppo rende superfluo un avvertimento esplicito.
art. 61 n.2 cod. pen.
Richiamato nell'imputazione per le aggravanti applicate; integrato nella valutazione complessiva della gravità dell'azione criminosa.
art. 110 cod. pen.
Riferimento al concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto provata la partecipazione concorrente tra più soggetti.
art. 63 cod. proc. pen.
Protegge il dichiarante dalle dichiarazioni autoindizianti rese davanti alla polizia giudiziaria: la Corte ha precisato che la garanzia tutela solo il dichiarante e che tali dichiarazioni, se rese da persona non indagata, sono utilizzabili contro terzi.
art. 210 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come norma sulle garanzie dell'imputato; la Corte ha ritenuto che non fosse stata violata in modo tale da dichiarare inutilizzabili le dichiarazioni delle persone offese.
art. 125 cod. proc. pen.
Norma sulla valutazione della prova: citata dalla difesa per contestare la valutazione probatoria, ma la Corte ha ritenuto che non sussistessero mancanze o illogicità tali da inficiare la motivazione del riesame.
art. 273 cod. proc. pen.
Definizione dei "gravi indizi di colpevolezza": la Corte ha applicato il principio di limite di sindacato sulla valutazione di merito, verificando l'adeguatezza della motivazione e confermando la sussistenza dei gravi indizi.
art. 274 cod. proc. pen.
Norme sulle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che le esigenze cautelari fossero adeguatamente motivate dal Tribunale del riesame.
art. 8 d.lgs. n. 74/2000
Richiamato nel contesto delle dichiarazioni autoindizianti (frode fiscale): la Corte ha escluso che l'uso dei documenti falsi dalle persone offese fosse finalizzato a frode fiscale, inquadrandolo invece come artifizio per giustificare il riversamento di denaro nell'ambito di attività usuraria/estorsiva.
art. 335 cod. proc. pen.
Richiamato nel testo in relazione all'iscrizione nel registro delle notizie di reato: la Corte ha osservato che le persone offese non risultavano indagate al momento delle loro audizioni.
art. 292 cod. proc. pen.
Citato in dottrina giurisprudenziale sul modello di motivazione del riesame; la Corte ricorda i limiti del sindacato sulla motivazione cautelare.
art. 546 cod. proc. pen.
Riferimento strutturale al modello motivazionale applicabile alle decisioni del tribunale del riesame; usato per valutare adeguatezza della motivazione.
Massime di principio
- Le dichiarazioni autoindizianti rese davanti alla polizia giudiziaria da persone non ancora indagate non sono utilizzabili contro il dichiarante ma possono essere utilizzate contro terzi; la garanzia dell'art. 63 tutela solo il dichiarate.
- In sede di cassazione avverso misure cautelari personali il sindacato è limitato: la Corte verifica che manchino norme violate o manifesta illogicità/mancanza della motivazione, non riesamina libere valutazioni di merito o la ricostruzione probatoria operata dal giudice di merito.
- L'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1) può ritenersi integrata anche da minacce implicite o da una "intimidazione silente" quando la forza intimidatrice del gruppo rende superfluo un avvertimento esplicito.
- Per contrastare con successo una misura cautelare basata su indizi è necessario dimostrare specifiche carenze normative o una motivazione manifestamente illogica/mancante; la mera proposta di una diversa interpretazione dei fatti (ruolo marginale, assenza di minacce esplicite) è in genere inammissibile se il giudice di merito ha argomentato coerentemente.
- La contestazione di utilizzo di documenti contabili falsi (es. fatture) da parte delle vittime può essere valutata nel contesto generale: se l'uso è frutto di costrizione o di un contesto usurario/estorsivo, non necessariamente integra il reato fiscale autonomo ai fini dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni.
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