Sentenza del 10/12/2021 n. 39359 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno impugnato un avviso di accertamento (periodo d'imposta 2006) che aveva imputato a loro pro quota maggiori imposte IRAP e IVA accertate nei confronti dell'Associazione tra professionisti KF Consult Int. L'Ufficio aveva ritenuto che l'associazione svolgesse servizi alle imprese e, per omissione dichiarativa, aveva determinato la redditività media sul volume d'affari dichiarato, recuperando imposte e sanzioni e notificando l'atto ai tre soci (tra cui F.M. e M.P.). I ricorrenti hanno contestato di essere estranei all'associazione o vittime di raggiro, denunziando l'irregolarità della documentazione acquisita all'atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività (modello AA7/7), in particolare per la mancata acquisizione dell'atto costitutivo e delle copie dei documenti di identità dei soci, e hanno chiesto che non potesse imputarsi loro la responsabilità tributaria senza prova della loro effettiva partecipazione.
La decisione
In primo grado la CTP di Rovigo aveva accolto i ricorsi, ritenendo non regolare la documentazione attestante la soggettività passiva dell'associazione. La CTR del Veneto, invece, aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo che il modello AA7/7 non richieda formalità particolari per la costituzione e che l'attività potesse formarsi anche oralmente; aveva inoltre ritenuto non provata la truffa. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha però rilevato un vizio processuale: nel giudizio di legittimità non era stato evocato uno dei tre soci destinatari dell'atto (F.G.V.), che risultava litisconsorte necessario. Per tale motivo la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato la nullità del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio, rimettendo la causa alla CTP di Rovigo (in diversa composizione) per l'integrazione del contraddittorio e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Usato come motivo di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e omesso esame di fatti) relativamente ai quattro motivi dedotti dai ricorrenti.
art. 53 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai presunti profili di legittimazione e di imposizione tributaria; non è stata tuttavia decisa nel merito dalla Corte di legittimità, che ha censurato il vizio processuale prima di entrare nel merito.
art. 97 Cost.
Richiamato dai ricorrenti nei profili di buon andamento e imparzialità della P.A.; la Corte non si è pronunciata nel merito per il vizio di contraddittorio.
art. 1325 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla forma e validità degli atti costitutivi dell'associazione; la Corte ha però ravvisato un vizio processuale prima di decidere sul punto.
artt. 1387, 1393, 1399 c.c.
Norme sul contratto e sulle obbligazioni citate dai ricorrenti nel contestare la mancata prova dell'impegno associativo; la Corte non le ha trattate nel merito a causa della nullità processuale per omissione di litisconsorte.
artt. 36, 37, 38 c.c.
Richiamati dai ricorrenti in tema di rappresentanza e capacità di agire; non approfonditi dalla Cassazione per il difetto di contraddittorio.
art. 1418 c.c.
Richiamata in ordine alla nullità di atti per difetto di forma/volontà; non decisa nel merito dalla Corte suprema.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di onere della prova (chi agisce deve provare i fatti che fondano la sua domanda); la questione probatoria resta rilevante ma non decisa definitivamente per la nullità processuale constatata.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 5
Citato dai ricorrenti in relazione alla determinazione del reddito e all'imputazione ai soci; la Corte non è entrata nel merito.
Modello AA7/7 e relative istruzioni ministeriali
Tema centrale della controversia: i ricorrenti censuravano la mancata acquisizione da parte dell'Ufficio della documentazione richiesta (atto costitutivo, copie documenti identità). La CTR aveva ritenuto che il modello non richiedesse formalità di costituzione dell'associazione; la Cassazione non ha concluso sul punto per la nullità causata dall'omessa integrazione del contraddittorio.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis (come inserito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio senza discussione orale alla quale si è conformata la procedura di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- L'accertamento tributario che imputa imposte a soci pro quota su associazioni prive di personalità giuridica richiede adeguata prova della soggettività e della partecipazione dei singoli soci; la documentazione costitutiva (atto costitutivo, schede identificative, comunicazioni) è centrale per l'attribuzione della responsabilità tributaria.
- La mancata chiamata in giudizio di un litisconsorte necessario (qui un socio destinatario dell'atto impositivo) determina nullità del procedimento e rimessione al giudice di merito per integrazione del contraddittorio: prima ancora che sulle questioni sostanziali, il giudice di legittimità interviene per errori procedurali di composizione del contraddittorio.
- La presentazione del modello AA7/7 e delle comunicazioni di ingresso/recesso può integrare elementi utili a provare l'esistenza dell'associazione e l'identità dei soci, ma la loro sufficienza può essere valutata diversamente dai giudici: in alcuni casi il giudice di merito può ritenere sufficiente la modulistica, in altri la mancata acquisizione dell'atto costitutivo e dei documenti potrà essere decisiva a favore del contribuente.
- Quando il contribuente denuncia raggiri o truffe (presunti utilizzi della partita IVA o iscrizioni a sua insaputa), è opportuno promuovere parallelamente azioni penali e conservare ogni documento che dimostri la mancata partecipazione; l'archiviazione delle denunce può influire sulla valutazione probatoria ma non esclude automaticamente la possibilità di accertamenti tributari, salvo che non risulti la prova dell'erronea imputazione.
- In controversie tributarie che coinvolgono persone multiple (soci), gli Uffici devono curare l'integrazione del contraddittorio e la chiarezza documentale al fine di evitare nullità processuali; i contribuenti devono invece sollevare tempestivamente l'eccezione di mancata chiamata in causa di altri soggetti coinvolti.
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