Regolamento (UE) 2023/2070
Regolamento delegato (UE) 2023/2070 della Commissione del 18 agosto 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per aggiungere il Camerun e il Vietnam all’elenco dei paesi terzi ad alto rischio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna l’elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio in materia AML/CFT, includendo Camerun e Vietnam. La Commissione motiva la modifica richiamando gli aggiornamenti del GAFI e le persistenti carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L’effetto pratico è l’estensione delle conseguenze previste dalla disciplina UE sui rapporti e le operazioni con controparti situate in tali giurisdizioni.
Modifica l’elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio ai fini antiriciclaggio, aggiungendo Camerun e Vietnam.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione e, indirettamente, ai soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio UE che devono applicare misure rafforzate verso i paesi terzi qualificati come ad alto rischio. Incide sull’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, che elenca le giurisdizioni con carenze strategiche nei regimi AML/CFT. La modifica è rilevante anche ai fini SEE. Non introduce deroghe specifiche, ma aggiorna un elenco esistente sulla base delle valutazioni GAFI e della direttiva (UE) 2015/849.
Modifica dell’elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio in materia AML/CFT
Il regolamento delegato (UE) 2023/2070 aggiorna il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per tenere conto delle ultime valutazioni del GAFI e della Commissione sui regimi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo di talune giurisdizioni terze. La finalità è preservare l’integrità e il corretto funzionamento del sistema finanziario dell’Unione rispetto a minacce derivanti da carenze strategiche AML/CFT.
Contesto normativo e base giuridica
Il provvedimento si fonda sull’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, che attribuisce alla Commissione il compito di individuare i paesi terzi i cui regimi AML/CFT presentano carenze strategiche tali da porre minacce significative al sistema finanziario dell’Unione. In tale valutazione la Commissione deve considerare le informazioni provenienti da organismi internazionali competenti, in particolare il GAFI, le sue dichiarazioni pubbliche e l’elenco delle "giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato".
Ragioni dell’aggiornamento
La Commissione rileva che il GAFI, nella plenaria del 21-23 giugno 2023, ha aggiornato il proprio elenco inserendo Camerun e Vietnam tra le giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato. Alla luce di tale aggiornamento e delle valutazioni svolte, la Commissione conclude che entrambi i paesi presentano ancora carenze strategiche nei rispettivi regimi AML/CFT e che tali carenze costituiscono una minaccia significativa per il sistema finanziario dell’Unione.
Valutazione del Camerun
Per il Camerun il regolamento richiama l’impegno politico di alto livello assunto nel giugno 2023 con il GAFI e con il GABAC, nonché alcuni progressi successivi al rapporto di valutazione reciproca dell’ottobre 2021. Tra i punti del piano d’azione GAFI indicati figurano il rafforzamento del coordinamento nazionale, la vigilanza basata sul rischio, la trasparenza sulla titolarità effettiva, lo scambio di informazioni tra FIU e autorità competenti, l’efficacia delle indagini e dei procedimenti per riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché il sequestro e la confisca dei beni. Nonostante tali sviluppi, il Camerun non ha ancora affrontato tutti i rilievi che giustificano la sua classificazione come paese terzo ad alto rischio.
Valutazione del Vietnam
Per il Vietnam il regolamento segnala un impegno politico di alto livello assunto nel giugno 2023 con il GAFI e l’APG, oltre ad alcuni progressi successivi al rapporto di valutazione reciproca del novembre 2021. Il piano d’azione richiamato comprende il miglioramento della comprensione dei rischi e della cooperazione nazionale, il rafforzamento della cooperazione internazionale, la vigilanza basata sul rischio, la regolamentazione delle attività virtuali, la correzione delle carenze tecniche in materia di conformità, la trasparenza sulla titolarità effettiva, l’indipendenza delle FIU, l’incremento delle indagini e dei procedimenti per riciclaggio e il rafforzamento dei controlli sulle sanzioni finanziarie mirate contro il finanziamento della proliferazione. Anche in questo caso, la Commissione ritiene che permangano carenze strategiche rilevanti.
Effetto normativo
L’effetto concreto del regolamento è la modifica dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, con l’inserimento di Camerun e Vietnam nella tabella dei paesi terzi ad alto rischio. Per gli operatori soggetti agli obblighi AML/CFT ciò comporta l’applicazione delle misure previste dalla disciplina UE per le controparti stabilite in tali giurisdizioni.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 conformemente all’allegato del nuovo regolamento. Nell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio sono inseriti Camerun e Vietnam, che si aggiungono alle giurisdizioni già incluse.
Base giuridica e criteri di valutazione
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849. La Commissione tiene conto, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, delle valutazioni e delle informazioni provenienti da organismi internazionali competenti, in particolare dal GAFI, incluse le sue dichiarazioni pubbliche e l’elenco delle "giurisdizioni soggette a monitoraggio rafforzato".
Motivazione dell’inclusione di Camerun e Vietnam
Per entrambi i paesi la Commissione rileva l’esistenza di carenze strategiche nei rispettivi regimi AML/CFT, nonostante gli impegni politici assunti e alcuni progressi compiuti. Per il Camerun vengono richiamati, tra l’altro, il rafforzamento della FIU, la vigilanza basata sul rischio, la titolarità effettiva e le indagini su riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Per il Vietnam vengono richiamati il coordinamento nazionale, la vigilanza sugli intermediari, la disciplina delle attività virtuali, la titolarità effettiva, l’indipendenza della FIU e le indagini finanziarie parallele.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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