Regolamento (UE) 2023/1773
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione del 17 agosto 2023 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne gli obblighi di comunicazione ai fini del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere durante il periodo transitorio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione 2023/1773 detta il quadro operativo delle relazioni CBAM nel periodo transitorio, con l’obiettivo di raccogliere dati utili alla futura fase a regime del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Definisce contenuto, scadenze, modalità di calcolo e possibilità di utilizzo di valori predefiniti o stimati, introducendo anche un registro transitorio CBAM per la gestione delle comunicazioni. Prevede controlli da parte della Commissione e delle autorità competenti, nonché sanzioni per omessa, incompleta o inesatta comunicazione. Ampio spazio è dedicato alle specifiche tecniche di calcolo delle emissioni incorporate per i principali settori interessati e alle regole di protezione e conservazione dei dati.
Stabilisce le modalità di comunicazione delle informazioni CBAM durante il periodo transitorio 1 ottobre 2023-31 dicembre 2025, inclusi calcolo delle emissioni, presentazione delle relazioni, uso del registro transitorio e controlli/sanzioni.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956 importate nel territorio doganale dell’Unione durante il periodo transitorio dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025. Riguarda i dichiaranti, ossia importatori che presentano la dichiarazione in dogana a proprio nome e per proprio conto, persone autorizzate a presentare la dichiarazione ex art. 182, par. 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 e, in determinati casi, i rappresentanti doganali indiretti ai sensi degli artt. 18 e 32 del regolamento (UE) 2023/956. Prevede regole specifiche per energia elettrica, merci complesse, precursori e merci soggette a perfezionamento attivo; disciplina anche il trattamento dei dati personali e l’interoperabilità con sistemi doganali e informatici UE e nazionali.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 sul periodo transitorio CBAM
Il regolamento definisce il regime operativo delle comunicazioni CBAM nel periodo transitorio previsto dal regolamento (UE) 2023/956. La sua funzione è duplice: da un lato alleggerire e standardizzare gli oneri informativi sugli operatori; dall’altro raccogliere dati utili alla futura disciplina a regime del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.
Ambito di applicazione e soggetti obbligati
Il regolamento si applica alle merci elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956 importate nel territorio doganale dell’Unione dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025. I soggetti tenuti alla comunicazione sono i dichiaranti, cioè:
- l’importatore che presenta la dichiarazione in dogana a proprio nome e per proprio conto;
- la persona autorizzata a presentare la dichiarazione in dogana ai sensi dell’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;
- il rappresentante doganale indiretto, quando ricorrono le condizioni dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2023/956 o quando l’importatore è stabilito fuori dall’Unione.
Contenuto minimo delle relazioni CBAM
Le relazioni CBAM devono contenere dati quantitativi e tecnici sulle merci importate e sulle emissioni incorporate. In particolare, il dichiarante deve comunicare:
- quantità importate, in MWh per energia elettrica e in tonnellate per le altre merci;
- codice NC della merce;
- paese di origine;
- impianto di produzione, con identificazione del sito, indirizzo, trascrizione in inglese e coordinate geografiche della fonte principale di emissione;
- percorso produttivo utilizzato;
- emissioni dirette incorporate specifiche;
- emissioni indirette incorporate specifiche, ove rilevanti;
- per l’energia elettrica, fattore di emissione utilizzato e relativa fonte o metodologia;
- per le merci in acciaio, se noto, identificativo della specifica acciaieria;
- se applicabile, dati sul prezzo del carbonio dovuto e sulle riduzioni o compensazioni.
Quando il dichiarante non segue le metodologie standard dell’allegato III, deve fornire informazioni supplementari e descrivere la base metodologica adottata, purché assicuri copertura e accuratezza analoghe.
Calcolo delle emissioni e deroghe transitorie
Il regolamento struttura il calcolo delle emissioni incorporate su una metodologia basata su calcoli e, in alternativa, su misurazione continua. Tuttavia, nel periodo transitorio sono previste deroghe di flessibilità:
- fino al 31 dicembre 2024 le emissioni possono essere determinate anche mediante sistemi obbligatori di monitoraggio o di carbon pricing vigenti nel paese terzo, oppure mediante sistemi di monitoraggio dell’impianto con eventuale verifica di un verificatore accreditato;
- fino al 31 luglio 2024, se il dichiarante non ottiene tutte le informazioni dal gestore estero, può usare altri metodi e i valori predefiniti pubblicati dalla Commissione;
- fino al 20% delle emissioni incorporate totali delle merci complesse può essere basato su stime messe a disposizione dal gestore dell’impianto.
Prezzo del carbonio dovuto e compensazioni
L’articolo 7 disciplina le informazioni da comunicare quando nel paese di origine sia dovuto un prezzo del carbonio per le emissioni incorporate. Devono essere indicati tipo di prezzo, paese, importo, atto giuridico di riferimento, quantità di emissioni interessate e compensazioni eventualmente fruite, incluse assegnazioni gratuite. Gli importi monetari sono convertiti in euro usando il tasso di cambio medio dell’anno precedente a quello della relazione.
Tempistiche di presentazione e correzione
Le relazioni CBAM vanno presentate nel registro transitorio entro un mese dalla fine di ciascun trimestre del periodo transitorio. Il dichiarante può modificare la relazione entro due mesi dalla fine del trimestre di riferimento; per i primi due periodi di riferimento la modifica è possibile fino alla scadenza della terza relazione. Su richiesta motivata, l’autorità competente può autorizzare la ripresentazione o correzione fino a un anno dalla fine del trimestre, con obbligo di completare l’operazione entro un mese dall’approvazione.
Registro transitorio CBAM e integrazione con i sistemi doganali
La Commissione istituisce un registro transitorio CBAM quale banca dati elettronica standardizzata e sicura per la gestione delle comunicazioni. Il sistema è concepito per l’accesso, i controlli, la gestione dei casi e lo scambio informativo tra Commissione, Stati membri, autorità doganali e dichiaranti. È prevista interoperabilità con UUM&DS per autenticazione e firma digitale, con EORI per l’identificazione degli operatori, con SURV 3 e TARIC per i dati doganali, nonché con sistemi nazionali decentrati.
Controlli della Commissione e delle autorità competenti
La Commissione può effettuare controlli sulle relazioni CBAM durante il periodo transitorio e fino a tre mesi dopo la scadenza dell’ultima relazione. Se ritiene che una relazione sia incompleta, inesatta o manchi del tutto, trasmette una valutazione indicativa all’autorità competente dello Stato membro di stabilimento del dichiarante. L’autorità competente deve avviare il riesame entro tre mesi e può attivare la procedura di correzione o, in caso di mancata presentazione, procedere secondo le regole di esecuzione.
Sanzioni per inadempimento
Gli Stati membri devono applicare sanzioni nei casi di mancata presentazione della relazione o di mancata correzione dopo avvio della procedura da parte dell’autorità competente. La sanzione è fissata tra 10 e 50 EUR per tonnellata di emissioni non comunicate, con adeguamento all’indice europeo dei prezzi al consumo. Nell’individuare l’importo concreto le autorità valutano, tra l’altro, la gravità della violazione, il ritardo nella correzione, il comportamento doloso o negligente, i precedenti dell’operatore e il livello di cooperazione. È prevista una risposta più severa in presenza di più di due relazioni consecutive incomplete o inesatte oppure di omissione protratta oltre sei mesi.
Protezione dei dati, riservatezza e conservazione
Il regolamento contiene un apparato dettagliato di garanzie in materia di protezione dei dati personali. I dati trattati nel registro transitorio e nei sistemi nazionali sono utilizzati solo per finalità connesse al CBAM, tra cui autenticazione, controlli, notifiche, conformità, funzionamento IT e analisi statistiche. Commissione e Stati membri agiscono come contitolari del trattamento; il periodo di conservazione è limitato a cinque anni dal ricevimento della relazione, salvo contenzioso. Le informazioni riservate sono coperte da segreto d’ufficio e la divulgazione deve rispettare il diritto UE e nazionale applicabile, nonché il GDPR e il regolamento (UE) 2018/1725.
Appendici tecniche: metodo di calcolo, settori e fattori standard
Gli allegati I-IX contengono la parte più tecnica del regolamento. In particolare:
- l’allegato II identifica categorie di merci e percorsi produttivi per cemento, fertilizzanti, ferro e acciaio, alluminio, idrogeno ed elettricità;
- l’allegato III stabilisce le regole di monitoraggio, i principi di completezza, accuratezza, trasparenza e miglioramento continuo, oltre alle formule di calcolo delle emissioni dirette e indirette, dei flussi di calore, dell’energia elettrica e dei precursori;
- l’allegato IV definisce il contenuto raccomandato della comunicazione del gestore agli operatori;
- gli allegati V-VII disciplinano i dati EORI e l’integrazione con i sistemi doganali;
- l’allegato VIII indica fattori standard di emissione e potenziali di riscaldamento globale;
- l’allegato IX riporta i rendimenti di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e calore.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto, definizioni e periodo transitorio
Il regolamento disciplina gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2023/956 per le merci dell’allegato I importate nel territorio doganale dell’Unione dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025. Definisce, tra l’altro, la nozione di "dichiarante" e di "riduzione".
Contenuto delle relazioni CBAM
I dichiaranti devono comunicare quantità importate, codice NC della merce, paese di origine, impianto di produzione, percorso produttivo, emissioni dirette e indirette incorporate, eventuali informazioni sull’energia elettrica e, se pertinente, il prezzo del carbonio dovuto e le riduzioni/compensazioni. Per le merci in acciaio è richiesto, se noto, anche il numero identificativo della specifica acciaieria. Sono previste informazioni supplementari se si usano metodologie diverse da quelle dell’allegato III.
Calcolo delle emissioni incorporate e deroghe temporanee
Le emissioni dirette possono essere calcolate con metodo basato su calcoli o con misurazione continua; fino al 31 dicembre 2024 sono ammesse modalità alternative equivalenti, tra cui sistemi obbligatori di monitoraggio/prezzi del carbonio del paese terzo o sistemi di monitoraggio dell’impianto. Fino al 31 luglio 2024, in mancanza di dati completi dal gestore terzo, si possono usare altri metodi e valori predefiniti pubblicati dalla Commissione. È consentito comunicare valori stimati per una quota massima del 20% delle emissioni incorporate totali delle merci complesse.
Perfezionamento attivo
Per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo e poi immesse in libera pratica, il dichiarante deve comunicare, nel trimestre successivo all’appuramento, quantità, emissioni incorporate, paese di origine e impianto di produzione, nonché i dati relativi ai prodotti trasformati e l’eventuale esonero dall’obbligo di conto di appuramento. Se l’immissione in libera pratica avviene ai sensi dell’articolo 170, par. 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, si applicano regole di calcolo basate sulla media ponderata delle emissioni delle merci della stessa categoria.
Prezzo del carbonio dovuto
Se applicabile, la relazione deve indicare tipo di prezzo del carbonio, paese in cui è dovuto, forma di riduzione o compensazione, importo, atto giuridico di base e quantità di emissioni interessate. Gli importi monetari sono convertiti in euro usando il tasso di cambio medio dell’anno precedente a quello di presentazione della relazione.
Presentazione, modifica e correzione delle relazioni
Le relazioni CBAM si presentano nel registro transitorio entro un mese dalla fine di ciascun trimestre del periodo transitorio. Il dichiarante può modificare la relazione entro due mesi dalla fine del trimestre; per i primi due periodi di riferimento la modifica è ammessa fino al termine per la presentazione della terza relazione. Su richiesta motivata, l’autorità competente può autorizzare la ripresentazione o correzione entro un anno dalla fine del trimestre. Non è consentita la modifica durante una controversia, ma la relazione può essere sostituita per rifletterne l’esito.
Registro transitorio CBAM e interoperabilità
La Commissione istituisce un registro transitorio CBAM come banca dati elettronica standardizzata e sicura per raccogliere, controllare e scambiare informazioni con autorità competenti, dogane e dichiaranti. Il registro è interoperabile con UUM&DS, sistema EORI, Surveillance/SURV 3, TARIC e con sistemi decentrati nazionali previsti dal diritto doganale UE. Sono disciplinati portali dedicati per operatori commerciali e autorità, servizi back end, gestione degli accessi e punti di contatto tecnici.
Controlli, valutazione indicativa e correzioni d’ufficio
La Commissione può controllare le relazioni durante il periodo transitorio e fino a tre mesi dopo la scadenza dell’ultima relazione. Può trasmettere agli Stati membri un elenco indicativo dei dichiaranti che ritiene inadempienti e segnalare relazioni incomplete o inesatte all’autorità competente dello Stato membro di stabilimento. Le autorità competenti avviano il riesame entro tre mesi dalla ricezione della valutazione o dell’elenco e possono aprire procedure di correzione in caso di incompletezza, inesattezza o mancata presentazione.
Sanzioni
Gli Stati membri devono sanzionare l’omessa adozione delle misure necessarie per presentare la relazione CBAM o per correggerla dopo l’avvio della procedura di correzione. La sanzione va da 10 a 50 EUR per tonnellata di emissioni non comunicate ed è aggiornata secondo l’indice europeo dei prezzi al consumo. Per determinare l’importo effettivo si considerano, tra gli altri, entità e durata dell’omissione, tempestività della cooperazione, dolo o negligenza e condotta pregressa. Sono previste sanzioni maggiori in caso di più di due relazioni consecutive incomplete o inesatte o di mancata presentazione per oltre sei mesi.
Protezione dei dati, conservazione e sicurezza
Il regolamento limita il trattamento dei dati personali alle finalità di autenticazione, gestione degli accessi, controlli, notifiche, conformità, funzionamento informatico, statistiche e riesame. Commissione e Stati membri sono contitolari del trattamento; il periodo di conservazione nel registro transitorio è di cinque anni dal ricevimento della relazione, salvo contenzioso o ricorso. Sono previste misure di sicurezza, limitazioni di accesso, riservatezza delle informazioni e obblighi di cooperazione tra autorità di controllo e Garante europeo della protezione dei dati.
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