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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1644

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1644 della Commissione del 17 agosto 2023 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua rapidamente gli elenchi UE delle zone autorizzate all’ingresso per talune categorie di prodotti avicoli, a seguito di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Regno Unito e negli Stati Uniti. La Commissione modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, sospendendo o limitando l’accesso da specifiche zone interessate e, per una zona del Regno Unito, ripristinando l’autorizzazione dopo le misure di contenimento e pulizia/disinfezione. Le modifiche sono adottate con urgenza per tutelare lo stato sanitario dell’Unione.

Modifica gli elenchi di zone del Regno Unito e degli Stati Uniti autorizzate all’ingresso nell’UE per partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’importazione nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e carni fresche di selvaggina da penna provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L’intervento riguarda in particolare alcune zone del Regno Unito e degli Stati Uniti soggette a restrizioni per focolai di HPAI; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica degli elenchi UE per l’ingresso di prodotti avicoli dal Regno Unito e dagli Stati Uniti

Il regolamento interviene in via urgente sul sistema UE di autorizzazione all’ingresso di determinate partite di origine animale, aggiornando gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La finalità è adeguare le liste delle zone ammesse alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e preservare il livello di protezione sanitaria dell’Unione.

Contesto normativo

Il provvedimento si colloca nell’ambito del regolamento (UE) 2016/429, che disciplina le malattie animali trasmissibili, e del regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le condizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori, zone e compartimenti autorizzati; gli allegati V e XIV, in particolare, riguardano il pollame, il materiale germinale di pollame e le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Presupposti fattuali: focolai di HPAI

La Commissione richiama le notifiche del Regno Unito e degli Stati Uniti relative a nuovi focolai di HPAI nel pollame. Nel Regno Unito i focolai sono stati notificati in Scozia, nelle aree di Aberdeenshire, Highland e Isola di Lewis, con conferme di laboratorio tra l’8 e il 9 agosto 2023. Negli Stati Uniti i focolai hanno riguardato lo Stato di New York e sono stati confermati il 29 luglio 2023 e il 3 agosto 2023.

Valutazione della Commissione e logica delle restrizioni

Sulla base delle informazioni ricevute, le autorità veterinarie nazionali hanno istituito zone di restrizione di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno adottato una politica di abbattimento totale per contenere la diffusione del virus. La Commissione ritiene, per le zone colpite, che sia opportuno sospendere l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da tali aree.

Aggiornamenti per il Regno Unito

Per il Regno Unito vengono aggiornati gli elenchi nell’allegato V e nell’allegato XIV del regolamento 2021/404.

  • Nell’allegato V, parte 1, sezione B, la voce relativa alla zona GB-2.306 è sostituita e sono aggiunte le zone GB-2.309, GB-2.310 e GB-2.311.
  • Le nuove zone corrispondono a aree di restrizione di 10 km centrate rispettivamente su Stornoway (Isle of Lewis), Portsoy (Aberdeenshire) e Lochcarron (Highland).
  • Le date rilevanti riportate in tabella sono l’8 agosto 2023 e il 9 agosto 2023; per GB-2.306 risultano 2.7.2023 e 4.8.2023.
  • Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, sono modificate le righe corrispondenti per POU, RAT e GBM.

La Commissione osserva inoltre che il Regno Unito ha fornito garanzie aggiornate in merito a un focolaio in Cumbria, confermato il 2 luglio 2023, e che sono state completate le operazioni di pulizia e disinfezione successive all’abbattimento totale. Sulla base di tali elementi, essa ritiene possibile riautorizzare l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalla zona interessata dalla precedente sospensione.

Aggiornamenti per gli Stati Uniti

Per gli Stati Uniti sono aggiunte nell’allegato V le zone US-2.457 e US-2.458 e, nell’allegato XIV, le corrispondenti righe per POU, RAT e GBM.

  • Le zone interessano lo Stato di New York, Kings County.
  • I focolai richiamati sono confermati il 29 luglio 2023 e il 3 agosto 2023.
  • Le descrizioni riportano zone circolari di raggio 10 km con coordinate GPS specifiche.

Effetti pratici

Per gli operatori del settore avicolo e per gli importatori nell’Unione, il regolamento comporta un aggiornamento immediato delle verifiche di ammissibilità sanitaria delle merci provenienti dalle zone interessate. In concreto, l’importazione è consentita solo se la partita proviene da una zona non soggetta a sospensione o comunque inclusa negli elenchi aggiornati, secondo le codifiche e le condizioni riportate negli allegati del regolamento 2021/404.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e coordinamento con la normativa sanitaria UE

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 230, paragrafo 1, e dell’articolo 232, paragrafi 1 e 3. Si inserisce nel sistema del regolamento delegato (UE) 2020/692, che definisce le condizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione, e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori, zone e compartimenti autorizzati.

Aggiornamento degli elenchi per il Regno Unito e gli Stati Uniti

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati per riflettere la situazione epidemiologica relativa all’HPAI. Per il Regno Unito e per gli Stati Uniti sono inserite nuove zone soggette a restrizioni o aggiornate le condizioni per l’ingresso di partite di pollame, materiale germinale e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Misure relative ai focolai nel Regno Unito

Nell’allegato V, parte 1, sezione B, la zona GB-2.306 è sostituita e sono aggiunte le zone GB-2.309, GB-2.310 e GB-2.311; nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, le corrispondenti righe sono aggiornate per POU, RAT e GBM. Le nuove zone riguardano focolai in Scozia (Stornoway/Isle of Lewis, Portsoy/Aberdeenshire e Lochcarron/Highland) con date di conferma 8 e 9 agosto 2023; per GB-2.306 le date indicate sono 2.7.2023 e 4.8.2023. La Commissione rileva che, per una zona del Regno Unito interessata da precedenti misure, le garanzie fornite consentono di ripristinare l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame.

Misure relative ai focolai negli Stati Uniti

Nell’allegato V sono aggiunte le zone US-2.457 e US-2.458; nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, sono inserite le corrispondenti righe per POU, RAT e GBM. Le aree interessate si trovano nello Stato di New York (Kings County), con focolai confermati il 29 luglio 2023 e il 3 agosto 2023. Le autorità statunitensi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e applicato abbattimento totale.

Motivazione sanitaria e urgenza

La Commissione, valutate le informazioni trasmesse dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, ritiene necessario sospendere l’ingresso nell’Unione da alcune zone per proteggere lo stato sanitario dell’Unione. Considerata la situazione epidemiologica, le modifiche devono produrre effetti con urgenza.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazioni di prodotti di origine animalesicurezza alimentarecommercio internazionale

Testo integrale

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