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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1643

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1643 della Commissione del 17 agosto 2023 recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in via urgente la zonizzazione sanitaria dell’Unione per la peste suina africana, sostituendo integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Le modifiche recepiscono l’evoluzione epidemiologica in Bulgaria, Cechia, Germania, Croazia, Italia, Lettonia, Polonia, Slovacchia, Estonia, Lituania, Grecia e altri Stati membri, con spostamenti di aree tra le categorie di restrizione I, II e III e con l’aggiornamento delle aree infette o di protezione/sorveglianza. Il provvedimento si fonda sull’urgenza della situazione e mira a prevenire l’ulteriore diffusione della malattia, con effetto immediato dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando le zone soggette a restrizioni e le aree infette per la peste suina africana in vari Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, in particolare, alle aree territoriali elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, come sostituiti dal presente regolamento. Riguarda gli operatori del settore suinicolo, i detentori di suini selvatici e detenuti, le autorità competenti nazionali e locali e, più in generale, i movimenti di animali e prodotti di origine animale soggetti a restrizioni sanitarie. Ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; le singole aree infette indicate nell’allegato II recano termini di applicazione specifici. Non introduce esclusioni generali, ma delimita in modo puntuale le aree interessate e le relative classificazioni di rischio.

Modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo per la peste suina africana

Il regolamento interviene sul quadro unionale di regionalizzazione e contenimento della peste suina africana, aggiornando gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La finalità è reagire rapidamente all’evoluzione epidemiologica nei vari Stati membri interessati, con particolare attenzione ai focolai in suini detenuti e selvatici e alla conseguente necessità di rimodulare le zone soggette a restrizioni e le aree infette.

Contesto e base normativa

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/429 e, in particolare, gli articoli 71, paragrafo 3, e 259, paragrafo 1, come base giuridica del provvedimento. Nei considerando viene ribadito che la peste suina africana è una malattia virale altamente impattante per la zootecnia e per la libera circolazione di animali e prodotti nell’Unione, nonché per gli scambi con i paesi terzi. Si precisa inoltre che le misure speciali di controllo del regolamento 2023/594 operano per un periodo limitato e che la delimitazione delle zone deve tener conto di criteri scientifici, orientamenti UE, norme WOAH e motivazioni fornite dalle autorità nazionali.

Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni

Il cuore del regolamento consiste nella sostituzione integrale degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Le modifiche rispecchiano nuovi focolai e il peggioramento del rischio in più Stati membri, con conseguente revisione delle categorie di restrizione:

  • in Bulgaria, Cechia, Germania, Lettonia e Polonia vengono ampliate o ricalibrate aree già soggette a restrizioni, talvolta elevandole da zona I a zona II o III;
  • in Croazia viene creata una nuova zona di protezione e sono aggiornate le zone di sorveglianza;
  • per l’Italia vengono prorogate o estese le aree infette già riconosciute nell’allegato II.

Il regolamento insiste sulla necessità di delimitare aree di dimensioni sufficienti e coerenti con la situazione epidemiologica circostante, in una logica di prevenzione della diffusione della malattia.

Allegato I: zone soggette a restrizioni I, II e III

L’allegato I contiene un’elencazione estremamente dettagliata delle zone soggette a restrizioni I, II e III per ciascuno Stato membro interessato. Le classificazioni riguardano in particolare Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia e altri Stati membri. Le delimitazioni sono descritte con precisione geografica, spesso fino al livello di comune, frazione, sezione catastale, distretto o unità di gestione faunistica.

Per la Germania e la Polonia il testo evidenzia numerose rimodulazioni territoriali con passaggi tra le diverse classi di rischio, soprattutto in relazione a nuovi focolai nei suini selvatici e detenuti. Per l’Italia, le zone di restrizione I e II coprono ampie porzioni del Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Sardegna, Calabria e di altre regioni, con distinzione puntuale per comuni e porzioni di territorio. In Cechia, Grecia, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovacchia e Ungheria la delimitazione è altrettanto analitica e spesso basata su unità territoriali amministrative o venatorie.

Allegato II: aree infette, zone di protezione e di sorveglianza

L’allegato II disciplina le aree istituite a livello unionale come zone infette o come zone soggette a restrizioni comprendenti zone di protezione e zone di sorveglianza.

Per l’Italia, la Parte A individua aree infette conseguenti a un focolaio in suini selvatici con riferimento ADIS IT-ASF-2023-00516, comprendenti comuni della Campania (provincia di Salerno) e della Basilicata (provincia di Potenza), con termine ultimo di applicazione 22.9.2023.

Per la Croazia, la Parte A include aree infette collegate al focolaio HR-ASF-2023-00074, con aree in Karlovačka, Ličko-senjska e Sisačko-moslavačka županija, e termine ultimo di applicazione 12.10.2023.

La Parte B contiene invece aree istituite come zone soggette a restrizioni a seguito di focolaio in suini detenuti. Per la Croazia, il focolaio HR-ASF-2023-00001 dà luogo a:

  • una zona di protezione in Vukovarsko-srijemska županija e Brodsko-posavska županija;
  • una zona di sorveglianza nelle medesime aree e in parte di Osječko-baranjska županija.

Per la Grecia, il focolaio GR-ASF-2023-00008 determina una zona di protezione nel regional unit di Florina e zone di sorveglianza in Florina, Pella e altre aree limitrofe.

Entrata in vigore e carattere obbligatorio

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento, e produce effetti immediati sulla delimitazione delle aree soggette a restrizioni sanitarie.

Implicazioni operative per gli operatori

Per gli operatori del comparto suinicolo e per i professionisti che assistono imprese agricole, macelli, trasportatori e operatori commerciali, il testo comporta la necessità di verificare costantemente l’ubicazione delle strutture e dei movimenti rispetto alle nuove mappe di restrizione. La qualificazione dell’area può incidere su movimentazioni, commercializzazione, biosecurity, gestione dei suini e scambi intra-UE, con possibili effetti anche sui rapporti contrattuali e sulle autorizzazioni sanitarie nazionali.

Disposizioni principali

Sostituzione degli allegati I e II del regolamento 2023/594

L’articolo 1 dispone che gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 siano sostituiti dal testo contenuto nell’allegato del presente regolamento. Ne deriva l’aggiornamento completo della classificazione territoriale delle zone soggette a restrizioni I, II e III e delle aree istituite come zone infette o zone soggette a restrizioni, comprese le zone di protezione e sorveglianza.

Aggiornamento delle zone in funzione della situazione epidemiologica

I considerando precisano che le nuove delimitazioni si basano sull’evoluzione dei focolai di peste suina africana nei suini detenuti e selvatici e devono tener conto della situazione epidemiologica locale e generale, del rischio di ulteriore diffusione, dei criteri scientifici per la regionalizzazione, degli orientamenti UE concordati in comitato permanente e delle norme WOAH. Sono richiamati anche gli articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e gli articoli 22, 25 e 40 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Riallocazione di aree tra zone soggette a restrizioni I, II e III

Il regolamento aggiorna la classificazione di numerose aree, in particolare in Bulgaria, Cechia, Germania, Lettonia e Polonia, spostando aree precedentemente in restrizione I verso restrizione II o III, e in altri casi elevando aree da restrizione II a III o ridefinendo le delimitazioni territoriali. In Croazia viene istituita una nuova zona di protezione e, per l’Italia, vengono estese o prorogate aree infette e aggiornate le zone già esistenti.

Aree infette e zone di protezione/sorveglianza nell’allegato II

L’allegato II elenca aree istituite a livello dell’Unione come zone infette a seguito di focolai in suini selvatici e come zone soggette a restrizioni a seguito di focolai in suini detenuti. Per l’Italia sono indicate aree in Campania e Basilicata con termine di applicazione al 22.9.2023; per la Croazia sono elencate aree infette con termine al 12.10.2023 e una zona di protezione e una di sorveglianza con termine al 26.9.2023; per la Grecia sono individuate una zona di protezione e zone di sorveglianza con termine al 5.10.2023.

Entrata in vigore e immediata applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalepeste suina africanamisure veterinariemovimentazione di animali e prodotti animaliregionalizzazione sanitaria

Testo integrale

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