Regolamento (UE) 2023/1678
Regolamento (UE) 2023/1678 della Banca centrale europea del 17 agosto 2023 che modifica il regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13) (BCE/2023/20)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento BCE/2023/20 modifica il regolamento BCE/2015/13 per adeguarlo alla decisione BCE/2023/18, che ha sostituito la precedente disciplina sulla comunicazione alla BCE dei dati di vigilanza raccolti dalle ANC. L’intervento riguarda soprattutto i termini di invio, le modalità di trasmissione, i controlli di qualità e l’uso della tassonomia XBRL. Le nuove regole mirano a garantire uniformità, tempestività e affidabilità delle informazioni finanziarie a fini di vigilanza trasmesse alla BCE.
Modifica del regolamento BCE/2015/13 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza, per allineare tempi, modalità di trasmissione e controlli qualitativi dei dati al nuovo quadro BCE/2023/18.
Ambito di applicazione
Si applica alla trasmissione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico, con coinvolgimento delle autorità nazionali competenti (ANC), della BCE, degli enti creditizi significativi e meno significativi, delle succursali significative e meno significative, nonché delle informazioni relative a filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti o in paesi terzi. Incide sulle modalità e sui termini di segnalazione e trasmissione verso la BCE, con efficacia generale negli Stati membri in base ai Trattati; non introduce un regime materiale autonomo, ma modifica un regolamento BCE esistente.
Modifica del regolamento BCE/2015/13 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza
Il regolamento BCE/2023/20 interviene sul quadro BCE relativo alla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza, modificando il regolamento BCE/2015/13. La finalità è allineare le regole di trasmissione dei dati alla nuova decisione (UE) 2023/1681 (BCE/2023/18), che ha sostituito la precedente decisione BCE/2014/29, assicurando coerenza tra raccolta dei dati da parte delle autorità nazionali competenti e inoltro alla BCE.
Contesto normativo e finalità della modifica
Il regolamento si inserisce nel quadro del Meccanismo di vigilanza unico e richiama il regolamento (UE) n. 1024/2013 e il regolamento (UE) n. 468/2014 (regolamento quadro sull’MVU). I considerando evidenziano che la disciplina precedente sulla trasmissione delle informazioni alla BCE è stata sostituita dalla decisione (UE) 2023/1681, rendendo necessario adeguare il regolamento BCE/2015/13 per mantenere allineati contenuti, tempistiche e standard tecnici.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda la trasmissione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza tra enti vigilati, autorità nazionali competenti e BCE. I soggetti interessati sono:
- gli enti creditizi significativi e le succursali significative;
- gli enti creditizi meno significativi e le succursali meno significative;
- gli enti creditizi con filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo;
- le ANC, quali intermediarie verso la BCE.
L’oggetto della modifica è procedurale e organizzativo: non vengono introdotte nuove categorie di dati, ma si aggiornano termini di invio, verifiche di qualità e formato tecnico della trasmissione.
Termini di segnalazione e trasmissione
Per gli enti creditizi significativi e le succursali significative, le informazioni di cui agli articoli 6 e 7 devono essere segnalate alle ANC entro le date di invio previste dall’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, salvo che l’ANC stabilisca una scadenza anteriore. Ricevuti i dati e verificato che il formato file sia corretto ai sensi dell’articolo 17, le ANC devono trasmetterli alla BCE senza indebito ritardo.
Per le informazioni relative alle filiazioni di cui all’articolo 9, le ANC devono stabilire la data entro cui gli enti creditizi devono effettuare la segnalazione, ma tale termine non può superare il venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle relative date di invio previste dall’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. Anche in questo caso, la trasmissione alla BCE deve avvenire senza indebito ritardo dopo la ricezione e la verifica del formato.
Trasmissione delle informazioni relative agli enti meno significativi
Per le informazioni di cui all’articolo 11, le ANC devono trasmettere alla BCE i dati entro la fine del venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle date di invio previste dall’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. La regola si applica sia agli enti creditizi meno significativi che segnalano al più alto livello di consolidamento, sia a quelli che segnalano su base consolidata diversi dai precedenti.
Lo stesso criterio temporale si applica, ai sensi dell’articolo 15 come modificato, alle informazioni finanziarie di cui agli articoli 13 e 14 riguardanti enti creditizi meno significativi e succursali meno significative. In particolare, la trasmissione alla BCE entro il venticinquesimo giorno lavorativo riguarda:
- gli enti creditizi meno significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato e le succursali meno significative;
- gli enti creditizi meno significativi che fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo.
Controlli sulla qualità dei dati
L’articolo 16 viene riscritto per chiarire che le ANC devono verificare e valutare la qualità e l’affidabilità delle informazioni trasmesse alla BCE. Nel farlo, devono attenersi alle specifiche sui controlli della qualità dei dati e sulle informazioni qualitative previste dagli articoli 4 e 5 della decisione (UE) 2023/1681 (BCE/2023/18). Il rinvio rafforza il coordinamento tra disciplina della raccolta dei dati e disciplina della loro trasmissione all’istituzione europea.
Formato tecnico e tassonomia XBRL
L’articolo 17 viene sostituito per stabilire che le ANC trasmettono le informazioni secondo la pertinente tassonomia eXtensible Business Reporting Language (XBRL), al fine di garantire un formato tecnico uniforme per lo scambio dei dati. Le specifiche tecniche da seguire sono quelle stabilite dall’articolo 6 della decisione (UE) 2023/1681 (BCE/2023/18).
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Non disciplina sanzioni né introduce un nuovo regime sostanziale, ma aggiorna la cornice tecnica e procedurale della segnalazione prudenziale verso la BCE.
Disposizioni principali
Allineamento della trasmissione delle informazioni finanziarie a fini di vigilanza
Il regolamento modifica il regolamento BCE/2015/13 per coordinare la trasmissione alla BCE delle informazioni raccolte dalle ANC con la decisione (UE) 2023/1681 (BCE/2023/18), che ha abrogato e sostituito la decisione BCE/2014/29.
Termini di segnalazione e trasmissione per enti significativi e succursali significative
Per le informazioni di cui agli articoli 6 e 7, gli enti creditizi significativi e le succursali significative devono segnalare alle ANC entro le date di invio di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, o prima se l’ANC stabilisce una scadenza anteriore. Le ANC, ricevute le informazioni e verificato il formato file corretto ai sensi dell’articolo 17, le trasmettono alla BCE senza indebito ritardo.
Filiazioni in Stati membri non partecipanti o in paesi terzi
Per le informazioni di cui all’articolo 9, riguardanti filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo, le ANC trasmettono i dati alla BCE senza indebito ritardo dopo aver verificato il formato file corretto. Le ANC fissano la data di segnalazione per gli enti creditizi, ma tale data non può essere successiva al venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle relative date di invio previste dall’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.
Trasmissione delle informazioni relative agli enti meno significativi
Le ANC trasmettono alla BCE, entro la fine del venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle date di invio di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, le informazioni di cui all’articolo 11 relative agli enti creditizi meno significativi che segnalano al più alto livello di consolidamento e a quelli che segnalano su base consolidata, diversi dai primi. Analogamente, le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 su enti creditizi meno significativi e succursali meno significative devono essere trasmesse entro lo stesso termine per gli enti non appartenenti a un gruppo vigilato e per le succursali meno significative, nonché per gli enti meno significativi appartenenti a un gruppo vigilato meno significativo.
Controlli sulla qualità dei dati
Le ANC devono verificare e valutare la qualità e l’affidabilità delle informazioni trasmesse alla BCE, seguendo le specifiche sui controlli della qualità dei dati e sulle informazioni qualitative previste dagli articoli 4 e 5 della decisione (UE) 2023/1681 (BCE/2023/18).
Formato tecnico di trasmissione in XBRL
Le ANC trasmettono le informazioni secondo la pertinente tassonomia eXtensible Business Reporting Language (XBRL), per assicurare un formato tecnico uniforme di scambio dei dati, in conformità alle specifiche dell’articolo 6 della decisione (UE) 2023/1681 (BCE/2023/18).
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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