Messaggio numero 4373 del 02-05-2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento fornisce le prime istruzioni operative INPS per applicare le nuove misure di salvaguardia pensionistica introdotte dalla legge di stabilità 2014 e dal decreto interministeriale del 14 febbraio 2014. Indica categorie di lavoratori ammessi, requisiti, contingenti numerici, termini per le domande, criteri di monitoraggio e competenze delle Commissioni presso le DTL.
Istruzioni operative sulla salvaguardia pensionistica della legge n. 147/2013
Salvaguardia pensionistica introdotta dalla legge n. 147/2013
Il documento illustra le modalità applicative delle nuove misure di salvaguardia pensionistica previste dall’articolo 1, commi 194 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L’intervento consente a determinate categorie di lavoratori di accedere al pensionamento secondo i requisiti e il regime delle decorrenze vigenti prima del decreto-legge n. 201 del 2011, purché la decorrenza della pensione cada entro il 6 gennaio 2015.
Quadro normativo, limiti e copertura finanziaria
La salvaguardia è stata introdotta dalla legge di stabilità 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013. I benefici sono riconosciuti nei limiti di:
- 17.000 soggetti complessivi;
- 203 milioni di euro per il 2014;
- 250 milioni di euro per il 2015;
- 197 milioni di euro per il 2016;
- 110 milioni di euro per il 2017;
- 83 milioni di euro per il 2018;
- 81 milioni di euro per il 2019;
- 26 milioni di euro per il 2020.
Il decreto interministeriale 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014, ha definito le modalità di attuazione.
Categorie di lavoratori interessate e contingenti numerici
Il decreto e il messaggio individuano sei categorie di lavoratori salvaguardati, con relativo contingente numerico ripartito come segue:
- lett. a) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011: 900 unità;
- lett. b) lavoratori cessati entro il 30 giugno 2012 per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo: 400 unità;
- lett. c) lavoratori cessati dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo: 500 unità;
- lett. d) lavoratori cessati per risoluzione unilaterale tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011: 5.200 unità;
- lett. e) lavoratori collocati in mobilità ordinaria al 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria successivamente: 1.000 unità;
- lett. f) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011, anche senza contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011: 9.000 unità.
Requisito comune della decorrenza pensionistica
Per tutte le categorie è richiesto che i requisiti anagrafici e contributivi utili alla decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina previgente al decreto-legge n. 201/2011, siano perfezionati entro il 6 gennaio 2015, cioè entro il trentaseiesimo mese successivo all’entrata in vigore del decreto-legge.
Inoltre, i trattamenti pensionistici liquidati ai beneficiari non possono decorrere anteriormente al 1° gennaio 2014.
Criterio ordinatorio e monitoraggio delle domande
L’INPS deve monitorare le domande di pensionamento presentate dai lavoratori interessati, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Se il monitoraggio evidenzia il raggiungimento del limite numerico e dei vincoli finanziari, l’Istituto non prende in esame ulteriori domande finalizzate al beneficio.
Le domande di pensione già presentate, o presentate prima della conclusione del monitoraggio, non devono essere respinte: devono essere mantenute in evidenza fino alla definizione della posizione dell’interessato.
Disposizioni sulla lettera a): prosecuzione volontaria ante 4 dicembre 2011
Per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011, il documento precisa che:
- devono poter far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011;
- possono avere svolto, dopo il 4 dicembre 2011, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- devono perfezionare i requisiti utili alla decorrenza pensionistica entro il 6 gennaio 2015.
Presentazione delle istanze per iscritti INPS Gestioni private
Le domande devono essere presentate all’INPS entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014, quindi entro il 15 giugno 2014, termine prorogato di diritto al 16 giugno 2014.
Le istanze possono essere presentate online sul sito www.inps.it da patronati o cittadini. Avverso il diniego è ammessa istanza di riesame presso la sede competente entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento.
Presentazione delle istanze per iscritti INPS Gestione dipendenti pubblici
Le domande devono essere inviate entro lo stesso termine all’indirizzo di posta elettronica salvaguardia_gestdippubb-GDP@inps.it, utilizzando il modello disponibile nella sezione “MODULISTICA” del sito INPS Gestione Dipendenti Pubblici.
Se la domanda è ricevuta direttamente da una sede o da una direzione regionale, una copia deve essere inoltrata al medesimo indirizzo email. Il riesame del diniego va richiesto entro 30 giorni alla D.C. Previdenza - Ufficio I Pensioni.
Disposizioni sulle lettere b) e c): cessazione per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo
Per i lavoratori cessati entro il 30 giugno 2012 o tra il 1° luglio 2012 e il 31 dicembre 2012 per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo:
- il beneficio spetta solo se la cessazione risulta da elementi certi e oggettivi, come le comunicazioni obbligatorie;
- i requisiti pensionistici devono essere perfezionati entro il 6 gennaio 2015;
- è irrilevante l’eventuale svolgimento successivo di attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Presentazione delle istanze
La domanda va presentata alla competente DTL entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale, quindi entro il 15 giugno 2014, prorogato al 16 giugno 2014.
La domanda deve essere corredata dall’accordo che ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro.
- Se la cessazione deriva da accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter c.p.c., l’istanza si presenta alla DTL presso cui l’accordo è stato sottoscritto.
- Negli altri casi, l’istanza si presenta alla DTL competente in base alla residenza del lavoratore.
Disposizioni sulla lettera d): risoluzione unilaterale del rapporto
Rientrano nella salvaguardia i lavoratori cessati per risoluzione unilaterale del rapporto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, purché i requisiti pensionistici previgenti siano perfezionati entro il 6 gennaio 2015.
Anche in questo caso la data di cessazione deve risultare da elementi certi e oggettivi, come le comunicazioni obbligatorie.
Presentazione delle istanze
La domanda va presentata alla DTL competente in base alla residenza del lavoratore entro il 15 giugno 2014, prorogato al 16 giugno 2014.
Disposizioni sulla lettera e): mobilità ordinaria e prosecuzione volontaria
La salvaguardia riguarda i lavoratori collocati in mobilità ordinaria al 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria dopo tale data, a condizione che:
- entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991, perfezionino mediante contributi volontari i requisiti vigenti al 6 dicembre 2011;
- il versamento volontario può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione, in deroga all’articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 184/1997.
Il messaggio chiarisce che la norma si applica solo a chi perfeziona sia il requisito anagrafico sia quello contributivo entro il termine indicato. Se alla fine della mobilità è già maturato solo il requisito contributivo, ma non quello anagrafico, il soggetto non rientra nella salvaguardia.
È inoltre precisato che:
- la nozione di “collocati in mobilità ordinaria” richiama la collocazione in mobilità dal giorno successivo al licenziamento;
- possono essere ammessi solo i lavoratori licenziati fino al 3 dicembre 2011;
- la fine del periodo di mobilità va verificata alla data del 16 aprile 2014;
- eventuali sospensioni della mobilità successive al 16 aprile 2014 non rilevano;
- i beneficiari di mobilità in deroga sono esclusi.
Precisazioni operative sulla prosecuzione volontaria
La norma riguarda i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari o che abbiano presentato domanda di prosecuzione volontaria con decorrenza successiva al 4 dicembre 2011 ed entro il 16 giugno 2014.
Le domande pendenti, accolte o respinte erroneamente devono essere riesaminate alla luce della disciplina indicata. Prima di autorizzare versamenti per periodi oltre i sei mesi anteriori alla domanda, deve essere verificata la possibilità concreta di maturare il diritto a pensione.
Se l’autorizzazione è già stata concessa, per consentire versamenti oltre il limite ordinario, deve essere riemesso il bollettino MAV.
È richiamato inoltre il principio per cui la decorrenza giuridica dell’autorizzazione resta fissata al primo sabato successivo alla domanda, e la pensione non può avere decorrenza precedente a tale data giuridica.
Presentazione delle istanze
Le domande all’INPS devono essere presentate entro il 15 giugno 2014, prorogato al 16 giugno 2014, anche online tramite patronati o cittadini. Il diniego può essere impugnato con istanza di riesame entro 30 giorni.
Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici valgono le istruzioni indicate per la lettera a).
Disposizioni sulla lettera f): prosecuzione volontaria ante 4 dicembre 2011 senza contributo volontario al 6 dicembre 2011
Possono accedere alla salvaguardia i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011, anche se al 6 dicembre 2011 non avevano un contributo volontario accreditato o accreditabile, purché:
- abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013;
- al 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- perfezionino i requisiti pensionistici entro il 6 gennaio 2015.
Presentazione delle istanze
La domanda va presentata all’INPS entro il 15 giugno 2014, prorogato al 16 giugno 2014, anche online. Il diniego può essere oggetto di riesame entro 30 giorni.
Commissioni competenti presso le Direzioni territoriali del lavoro
Le istanze presentate dai soggetti di cui alle lettere b), c) e d) sono esaminate dalle Commissioni istituite presso le Direzioni territoriali del lavoro, già disciplinate da precedenti decreti ministeriali.
Le Commissioni:
- non danno diritto ad alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso spese;
- sono composte da due funzionari della DTL, uno con funzioni di Presidente, e da un funzionario INPS designato dal Direttore provinciale della sede di appartenenza;
- possono ricevere dal funzionario INPS ogni informazione risultante dagli archivi dell’Istituto;
- devono comunicare tempestivamente all’INPS, preferibilmente via PEC, le decisioni di accoglimento;
- per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici devono inviare le decisioni di accoglimento a salvaguardia_gestdippubb-GDP@inps.it.
Avverso i provvedimenti delle Commissioni è possibile richiedere riesame entro 30 giorni presso la DTL che ha ricevuto l’istanza.
Gestione delle posizioni pendenti e supporto alle strutture
Le strutture INPS, qualora interpellate dagli interessati prima della comunicazione della Commissione, devono verificare preliminarmente il possesso dei requisiti per il diritto a pensione secondo le regole previgenti al decreto-legge n. 201/2011 e annotare i nominativi in attesa dell’esito da parte della DTL competente.
Ampliamento del contingente della terza salvaguardia
Il documento segnala che, ai sensi dell’articolo 1, comma 191, della legge n. 147/2013, il contingente dei lavoratori di cui all’articolo 1, comma 231, lettera b), della legge n. 228/2012 è incrementato di 6.000 unità.
Per tale categoria resta ferma la verifica del mancato superamento, dopo il 4 dicembre 2011, del limite di 7.500 euro annui lordi di reddito da attività lavorativa.
Punto di consulenza “Sportello Amico”
Le istruzioni operative sui Punti di Consulenza “Sportello Amico” già fornite per precedenti salvaguardie restano confermate per la gestione privata anche per le tipologie trattate nel messaggio.
Per gli utenti della gestione pubblica è confermata la possibilità di rivolgersi ai numeri:
- 803164 da rete fissa;
- 06/164164 da cellulare, a pagamento secondo il piano tariffario dell’operatore.
L’operatore del CCM deve fornire l’informazione disponibile e, se necessario:
- fissare un appuntamento presso lo Sportello Amico per le sedi già integrate;
- invitare l’utente a rivolgersi alla sede territoriale competente della gestione pubblica.
Sinergie tra INPS e DTL
Il messaggio richiama le precedenti disposizioni sulle sinergie tra sedi INPS e Direzioni territoriali del lavoro.
Ai fini del monitoraggio, i funzionari INPS membri delle Commissioni devono trasmettere tempestivamente ai referenti regionali i dati identificativi dei soggetti accolti, ossia:
- nome;
- cognome;
- codice fiscale;
- data di cessazione del rapporto di lavoro.
I referenti regionali devono formare un elenco regionale e trasmetterlo alla Direzione Centrale Pensioni tramite la casella elettronica dedicata.
Caselle di posta elettronica per quesiti
I quesiti normativi o tecnici devono essere trasmessi esclusivamente tramite le strutture regionali alle caselle riservate indicate nel messaggio.
Per la disciplina generale:
- salvaguardia17@inps.it;
- NormativaPensioni-GDP@inps.it per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici.
Per la categoria di cui al punto 7, i quesiti devono essere inviati a:
- salvaguardia10130@inps.it;
- NormativaPensioni-GDP@inps.it per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici.
Il documento precisa che saranno evasi solo i quesiti trasmessi nel rispetto di tali indicazioni.
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