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Messaggio

Messaggio numero 4294 del 28-04-2014

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra l’istituzione del contributo di solidarietà per il periodo 1° gennaio 2014-31 dicembre 2016 sui trattamenti pensionistici e sui vitalizi pubblici superiori a 14 volte il trattamento minimo, con le relative aliquote, modalità di applicazione, esclusioni, effetti fiscali, procedure di memorizzazione nelle diverse gestioni e istruzioni contabili con i conti dedicati.

Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici e sui vitalizi ex L. 147/2013

Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici ex L. 147/2013

Il documento disciplina l’applicazione del contributo di solidarietà introdotto dall’art. 1, commi 486 e 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in vigore dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Il contributo colpisce i trattamenti pensionistici e i vitalizi pubblici di importo elevato, con finalità di finanziamento delle gestioni previdenziali obbligatorie.

Ambito di applicazione e aliquote

Il prelievo si applica ai trattamenti lordi complessivamente superiori a 14 volte il trattamento minimo, limitatamente alla parte eccedente le soglie previste.

Per l’anno 2014 il trattamento minimo è pari a:

  • mensile: 501,38 euro
  • annuo: 6.517,94 euro

Le aliquote previste sono:

  • 6% per la parte compresa fra 14 e 20 volte il trattamento minimo annuo, cioè da 91.251,16 a 130.358,80 euro;
  • 12% per la parte compresa fra 20 e 30 volte il trattamento minimo annuo, cioè da 130.358,81 a 195.538,20 euro;
  • 18% per la parte oltre 30 volte il trattamento minimo annuo, cioè da 195.538,21 euro in poi.

Il contributo opera a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie e le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni.

Soggetti e gestioni interessate

Ai fini della determinazione della base imponibile si considerano tutti i trattamenti obbligatori erogati sia dall’INPS sia dagli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria. Il documento elenca, tra gli enti diversi dall’INPS, anche le principali casse e gestioni professionali, tra cui Enpap, Enpapi, Eppi, Enpab, Enpaia, Epap, Inpgi, Inarcassa, Cassa Forense, Enpam, Enpav, CIPAG, CNPR, Enpaf, CNPADC, Enpacl, Cassa Notariato ed Enasarco.

Il Casellario centrale dei pensionati fornisce agli enti interessati gli elementi necessari per il prelievo, con modalità proporzionali ai trattamenti erogati.

Base imponibile, memorizzazione e indicazioni nei sistemi

L’importo annuo della pensione da assoggettare al contributo è segnalato dall’ente competente e memorizzato nel campo GP3EASSCTRSOL. In attesa dei dati degli enti, per l’anno 2014 nel medesimo campo viene riportato l’importo di GP3EIMP.

L’assoggettamento della prestazione al contributo è indicato nel campo GP1AV91E con il valore:

  • 2 = Contr.Solidarietà L.147/2013: SI assoggettamento

Quando il contributo è determinato in funzione di più pensioni a carattere obbligatorio, la trattenuta avviene in misura proporzionale ai trattamenti interessati.

Pensioni di categorie 094 e 097 e prestazioni escluse

Per le pensioni di categoria 094 e 097 con decorrenza del trattamento diretto precedente il 31 ottobre 1999, il documento precisa che la pensione include sia la quota obbligatoria sia la quota integrativa. In tali casi l’importo da assoggettare al contributo è rilevato nel campo GP5/6HG02E con codice 023 in GP5/6HG01.

Sono escluse dall’importo assoggettabile al contributo le seguenti prestazioni:

  • prestazioni assistenziali (categorie 044 - INVCIV, 077 - PS, 078 - AS);
  • assegni di esodo e di accompagnamento alla pensione (categorie 027 - VOCRED, 028 - VOCOOP, 029 - VOESO, 198 - VESO33, 199 - VESOL92);
  • pensioni erogate alle vittime del terrorismo;
  • pensioni integrative di categoria 094 e 097 con decorrenza del trattamento diretto dal 1° novembre 1999;
  • quota di trattamento integrativo delle pensioni 094 e 097 con decorrenza del trattamento diretto fino al 31 ottobre 1999;
  • trattamenti integrativi corrisposti dagli enti di previdenza obbligatoria.

Trattamento fiscale del contributo

Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito secondo il principio di competenza, in analogia a quanto stabilito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 4/E del 28 febbraio 2012. Esso produce effetti anche ai fini del calcolo delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF.

Ai fini della futura certificazione dei redditi, nel modello CUD/2015 viene certificata distintamente la trattenuta mensile operata dall’Istituto sui trattamenti interessati al prelievo.

Gestione delle pensioni delle gestioni private

In fase di prima applicazione la gestione del contributo avviene mediante ricostituzione a livello centrale. La trattenuta si applica a partire dalla rata di pensione di maggio 2014.

Nel database pensioni vengono memorizzati i seguenti dati:

  • in GP5HG02E, con codice GP5HG01 = 851, l’importo del contributo, che viene sottratto dall’imponibile mensile memorizzato in GP5HD03E al netto del contributo;
  • gli importi di GP5KC10E e GP5KC05E sono esposti al lordo della trattenuta per il contributo di solidarietà;
  • nel campo GP8MD40N viene memorizzato il codice 851, mentre nei campi GP8MD42N e GP8MD43E viene memorizzato l’importo del contributo;
  • l’imponibile IRPEF viene memorizzato in GP3EIMP al netto del contributo;
  • l’importo annuo del contributo è memorizzato nel campo GP3ECTRSOL dell’anno di riferimento.

Conguaglio a debito gennaio-aprile 2014

Il conguaglio relativo al periodo gennaio-aprile 2014 viene rateizzato da maggio a dicembre 2014. In cedola il contributo compare due volte:

  • con codice 851, per la trattenuta del mese corrente;
  • con codice 852, per il rateo pregresso.

Comunicazioni e procedure

Agli interessati viene inviata un’informativa dedicata per comunicare l’avvio della trattenuta e illustrare le modalità di recupero del debito.

Le procedure di prima liquidazione e di ricostituzione delle pensioni AGO, dei Fondi speciali e delle Convenzioni internazionali sono state adeguate per gestire il contributo sui trattamenti dei soggetti che presentano le condizioni di applicabilità.

Gestione delle pensioni delle gestioni pubbliche

La gestione del contributo per le pensioni delle gestioni pubbliche avviene con ricostituzione centrale sulla base dei dati presenti nelle banche dati pensioni (GPP/SIN), integrati con quelli del Casellario delle pensioni.

Se il contributo annuo è determinato in funzione di più pensioni obbligatorie appartenenti a gestione privata e pubblica, la trattenuta è effettuata proporzionalmente sui trattamenti interessati. Se invece entrambi i trattamenti sono a carico della Gestione Pubblica, il contributo, pur calcolato sul totale delle prestazioni, viene applicato solo sul trattamento pensionistico di maggiore importo.

La trattenuta si applica dalla rata di maggio 2014 ed è identificata con il codice “ZW” (Contributo di solidarietà art. 1, comma 486, L. 147 - 27/12/2013), con trattamento di voce corrente. La ritenuta mensile si applica indipendentemente dal relativo importo.

Conguaglio a debito gennaio-aprile 2014

L’importo del conguaglio per il periodo precedente l’elaborazione viene:

  • trattenuto in unica soluzione se pari o inferiore a 40 euro;
  • rateizzato da maggio a dicembre se superiore.

Nel cedolino il contributo viene esposto due volte: una volta per la trattenuta del mese corrente e una volta per il rateo pregresso.

Procedure successive alla prima elaborazione

Una successiva elaborazione centrale estrae le nuove posizioni relative ai trattamenti dei soggetti per i quali risultano le condizioni di applicabilità del contributo.

Gestione delle pensioni delle gestioni dello sport e dello spettacolo

Per le gestioni dello sport e dello spettacolo la gestione è effettuata a livello centrale sulla base dei dati del Casellario delle pensioni, poiché per il 2014 non risultano nel database pensioni di importo superiore a quattordici volte il trattamento minimo.

Il contributo annuo è determinato solo in presenza di più prestazioni pensionistiche obbligatorie e viene trattenuto sui ratei in misura proporzionale ai trattamenti stessi.

La trattenuta mensile si applica dalla rata di maggio 2014 ed è comprensiva del conguaglio a debito relativo al periodo precedente l’elaborazione.

Nel database dei soggetti interessati vengono memorizzati i seguenti dati:

  • l’importo complessivo del contributo in Area crediti/debiti - PNCTA1, con codice DE55; tale importo è suddiviso in otto rate da maggio a dicembre 2014 e ciascuna rata viene sottratta dall’imponibile mensile, con memorizzazione in cedola al punto 6 - PNCTD0 e PNCTD7 al netto del contributo;
  • l’importo mensile della pensione al punto 1 della cedola - PNCTD0 - è esposto al lordo della trattenuta;
  • l’importo mensile del contributo è indicato anche al punto 19 della cedola come debito esente;
  • l’imponibile IRPEF è memorizzato nello storico di fine anno - PNCTH0 - al netto del contributo;
  • l’importo annuo del contributo è memorizzato nello storico di fine anno - PNCTH0 - dell’anno di riferimento.

Per l’applicazione del contributo viene generata la variazione denominata 710 (contributo di solidarietà L. 147/2013).

Istruzioni contabili e conti istituiti

Ai fini della rilevazione contabile del contributo di solidarietà a carico dei pensionati delle gestioni previdenziali obbligatorie, il documento istituisce specifici conti per le diverse gestioni interessate.

I conti indicati sono:

  • ARR22183 per la Gestione speciale artigiani;
  • CLR22183 per il Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto;
  • CMR22183 per la Gestione speciale coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • COR22183 per la Gestione speciale esercenti attività commerciali;
  • DZR22183 per il Fondo previdenza personale addetto alle abolite imposte del consumo;
  • ENP22183 per il Fondo pensioni degli sportivi professionisti;
  • ENS22183 per il Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo;
  • ESR22183 per il Fondo previdenza del personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;
  • FDR22183 per la Gestione speciale per i trattamenti pensionistici già erogati dal soppresso Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali;
  • FPR22183 per il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti;
  • FPU22183 per la Gestione assicurativa del personale Enel e aziende elettriche private già iscritto al soppresso Fondo di previdenza;
  • FPV22183 per la Gestione assicurativa del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
  • FPX22183 per la Gestione assicurativa del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia già iscritto al soppresso Fondo di previdenza;
  • FPY22183 per la Gestione assicurativa dei dirigenti di aziende industriali già iscritti al soppresso INPDAI;
  • FTR22183 per la Gestione speciale di previdenza per il personale delle Poste Italiane S.p.A.;
  • GFR22183 per il Fondo speciale per i trattamenti pensionistici a favore del personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;
  • INR22183 per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali;
  • INS22183 per la Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato e altre categorie a carico del Bilancio dello Stato;
  • INT22183 per la Cassa per le pensioni ai sanitari;
  • INU22183 per la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari;
  • INV22183 per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate;
  • PAR22183 per la Gestione per la tutela previdenziale dei soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo ex art. 49, comma 1, del TUIR e altre attività di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
  • VLR22183 per il Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea.

Le procedure di ripartizione contabile delle pensioni erogate dalle gestioni private devono essere aggiornate per imputare le ritenute ai conti specifici sopra elencati. Per le pensioni delle gestioni ex INPDAP (IN.22183) ed ex ENPALS (EN.22183), l’imputazione contabile delle trattenute è effettuata a cura della Direzione generale.

Il documento precisa infine che i conti di nuova istituzione sono riepilogati nella variazione al piano contabile (allegato n. 2).

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