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Messaggio

Messaggio numero 4250 del 23-04-2014

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce il regime transitorio dei Fondi di solidarietà dopo l’abrogazione, dal 1° gennaio 2014, della previgente disciplina. In attesa dei nuovi decreti interministeriali di adeguamento, possono essere esaminate solo le istanze presentate all’INPS entro il 31 dicembre 2013 e non ancora deliberate; per gli assegni straordinari sono ammessi solo i casi con decorrenza dal 2014 basati su accordi stipulati e presentati entro tale data.

Fondi di solidarietà: disciplina transitoria e adeguamento alla legge n. 92/2012

Disciplina transitoria dei Fondi di solidarietà dopo la legge n. 92/2012

Il documento illustra il quadro applicativo transitorio dei Fondi di solidarietà a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 3 della legge 28 febbraio 2012, n. 92. L’obiettivo è garantire la continuità dell’azione amministrativa e gestionale dei Fondi nelle more dell’adeguamento della disciplina previgente ai nuovi assetti normativi.

Quadro normativo di riferimento

L’art. 3, comma 47, lettere a) e b), della legge n. 92/2012 dispone, dal 1° gennaio 2014, l’abrogazione:

  • dell’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  • del Regolamento quadro emanato con D.M. n. 477 del 27 novembre 1997.

Contestualmente, il comma 42 prevede che la disciplina dei Fondi istituiti ai sensi della norma abrogata sia adeguata alle disposizioni della legge n. 92/2012 mediante un decreto non regolamentare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi stipulati tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Il comma 43 stabilisce inoltre che, con l’entrata in vigore del decreto di adeguamento, è abrogato il decreto ministeriale recante il regolamento del relativo Fondo.

Interpretazione amministrativa del periodo transitorio

Il messaggio n. 3787 del 2 aprile 2014 richiama l’interpretazione del quadro legislativo già condivisa con nota ministeriale n. 40/0009312 del 12 marzo 2014. Tale interpretazione è finalizzata a consentire la gestione del periodo transitorio di adeguamento, in modo da evitare interruzioni nell’operatività dei Fondi di solidarietà.

Soggetti ammessi agli interventi nel periodo transitorio

Dal 1° gennaio 2014 e fino all’entrata in vigore dei nuovi decreti interministeriali previsti dai commi 42 e 43 dell’art. 3 della legge n. 92/2012, sono ammessi agli interventi dei rispettivi Fondi di solidarietà, istituiti ai sensi delle leggi n. 662/1996 e n. 449/1997, tutti i soggetti per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

  • l’istanza sia stata inoltrata all’INPS entro il 31 dicembre 2013;
  • la domanda non sia ancora stata deliberata dai rispettivi Comitati amministratori.

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Per quanto riguarda gli assegni straordinari di sostegno al reddito, il documento precisa che possono essere ammessi soltanto i soggetti le cui prestazioni:

  • abbiano decorrenza dal 2014;
  • siano fondate su accordi contrattuali stipulati entro il 31 dicembre 2013;
  • siano state presentate all’INPS entro la medesima data del 31 dicembre 2013.

Prestazioni ordinarie ed emergenziali

Per le prestazioni ordinarie ed emergenziali, nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale, i Comitati amministratori in carica al 31 dicembre 2013 possono continuare a deliberare le istanze di accesso alle prestazioni, ma solo se presentate entro il 31 dicembre 2013.

Le deliberazioni devono essere assunte:

  • in sedute straordinarie;
  • appositamente convocate;
  • esclusivamente per questa finalità.

Limiti all’esame delle domande successive

Il documento precisa infine che, in attesa dell’adeguamento normativo, le domande pervenute a partire dal 1° gennaio 2014 non possono essere esaminate dai rispettivi Comitati amministratori.

Finalità operativa del chiarimento

La comunicazione serve dunque a delimitare con precisione l’ambito delle domande ancora trattabili durante il periodo transitorio, distinguendo tra:

  • istanze presentate entro il 31 dicembre 2013, ancora deliberabili;
  • istanze presentate dal 1° gennaio 2014 in poi, non esaminabili fino all’entrata in vigore dei nuovi decreti di adeguamento.

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