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Messaggio

Messaggio numero 4325 del 30-04-2014

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce chi è obbligatoriamente iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, distinguendo tali soggetti da quelli che possono soltanto aderire al regime di cui al DM n. 45/2007. Precisa inoltre i controlli in sede di denuncia, l’effetto delle variazioni retributive sull’imponibile della gestione credito e invita enti e strutture territoriali a regolarizzare e recuperare le irregolarità contributive.

Iscrizione obbligatoria alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

Iscrizione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

Il documento fornisce chiarimenti sui soggetti obbligati all’iscrizione alla "Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali", detta anche "gestione credito", come già richiamato dalla circolare n. 6 del 16 gennaio 2014. L’obiettivo è precisare l’ambito soggettivo dell’obbligo contributivo e le conseguenze operative in sede di invio delle denunce contributive.

Soggetti obbligati all’iscrizione

Risulta obbligatoriamente iscritto alla gestione credito il personale iscritto ai fini pensionistici e/o previdenziali alla Gestione Dipendenti Pubblici. L’obbligo deriva dall’art. 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dal D.M. 28 luglio 1998, n. 463.

Il documento precisa inoltre che l’iscrizione pensionistica a gestioni o fondi speciali diversi dalla gestione pensionistica ex INPDAP, ad esempio INPGI, ENPAM o Fondo speciale Ferrovie dello Stato, quando si accompagni all’iscrizione previdenziale nell’ambito della Gestione Dipendenti Pubblici (INADEL o ENPAS), comporta comunque l’obbligo di iscrizione alla gestione credito.

Contributo dovuto

Per i soggetti obbligatoriamente iscritti è dovuto il contributo pari allo 0,35%, a carico del dipendente, calcolato sulla retribuzione contributiva e pensionabile determinata ai sensi dell’art. 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il richiamo normativo è effettuato anche all’art. 1, comma 242, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all’art. 2 del D.M. 28 luglio 1998, n. 463.

Differenza tra iscrizione obbligatoria e adesione facoltativa

Il documento evidenzia che i soggetti iscritti obbligatoriamente alla gestione credito sono esclusi dall’ambito di applicazione del D.M. 7 marzo 2007, n. 45, relativo all’accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP. Di conseguenza, tali soggetti non devono essere qualificati come "aderenti".

La facoltà di adesione prevista dal D.M. n. 45/2007 è invece riconosciuta al personale in servizio dipendente da enti e amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che non sia iscritto alle gestioni pubbliche pensionistiche e/o previdenziali. Tale adesione serve a consentire l’accesso alle prestazioni creditizie e sociali a tutti i dipendenti pubblici.

Indicazioni operative in sede di denuncia

Per i dipendenti iscritti alla sola gestione previdenziale ENPAS o INADEL non deve essere valorizzato l’elemento previsto in denuncia per l’adesione. Il nuovo controllo introdotto in sede di invio del flusso è stato predisposto per evitare l’invio di denunce non corrette, che determinerebbero, a seguito dei controlli sul dovuto contributivo, l’emissione di note di rettifica per il credito dell’Istituto.

Impatto della retribuzione sull’imponibile

Poiché l’imponibile della gestione credito è commisurato alla retribuzione contributiva e pensionabile, ogni variazione di quest’ultima si riflette automaticamente anche sulla quantificazione dell’imponibile della gestione credito.

Regolarizzazione delle posizioni pregresse

Le aziende e le amministrazioni pubbliche sono invitate a regolarizzare le situazioni pregresse irregolari tramite i quadri V1, causale 5, provvedendo al versamento dei contributi dovuti comprensivi di sanzioni e interessi.

Attività delle strutture territoriali

Le strutture territoriali sono invitate a verificare le situazioni irregolari e ad attivarsi per il recupero dei contributi non versati.

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