L.R. Lombardia 1/2018
Misure per la tutela degli investimenti pubblici regionali e per il sostegno all'occupazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge lombarda impone, per alcuni bandi regionali con contributi in conto capitale qualificati come aiuti di Stato per investimenti produttivi, il mantenimento dell’investimento o dell’attività nel territorio regionale per 5 anni. Prevede la decadenza e la restituzione del contributo in caso di violazione, con esclusioni per microimprese e cofinanziamenti UE. Sono previste una clausola valutativa e l’invarianza finanziaria.
Tutela degli investimenti pubblici regionali e sostegno all'occupazione in Lombardia
Tutela degli investimenti pubblici regionali e dell’occupazione in Lombardia
La legge disciplina misure regionali volte a garantire l’utile destinazione degli investimenti pubblici, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il contrasto alla delocalizzazione di insediamenti e attività economiche nel territorio della Lombardia. La disciplina opera nel rispetto della normativa statale e dell’ordinamento dell’Unione europea.
Ambito di applicazione e finalità
La finalità perseguita è duplice: da un lato, assicurare che gli investimenti pubblici regionali producano effetti utili e restino radicati nel territorio; dall’altro, sostenere l’occupazione e disincentivare la delocalizzazione di attività economiche beneficiarie di agevolazioni regionali.
Obbligo di mantenimento dell’investimento o dell’attività
Per i bandi regionali che prevedono contributi in conto capitale qualificati come aiuti di Stato per investimenti produttivi, deve essere previsto l’obbligo di mantenere l’investimento produttivo o l’attività economica nel territorio regionale per cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa o dal completamento dell’investimento agevolato. L’obbligo è formulato in coerenza con la disciplina statale ed europea sugli aiuti di Stato e opera come vincolo specifico connesso al beneficio ricevuto.
Delocalizzazione e tutela dell’occupazione
Resta ferma l’applicazione della disciplina legislativa statale:
- in caso di trasferimento dell’attività in Stati non appartenenti all’Unione europea, salvo gli Stati aderenti allo Spazio economico europeo;
- in caso di trasferimento in siti diversi da quelli specificamente individuati ai fini dell’attribuzione del beneficio;
- in materia di tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti.
Esclusioni
L’obbligo quinquennale non si applica:
- alle microimprese;
- agli aiuti di Stato erogati a titolo di cofinanziamento di programmi comunitari.
Conseguenze dell’inadempimento
Il mancato rispetto dell’obbligo di mantenimento comporta:
- la decadenza dal contributo;
- la restituzione delle somme percepite;
- l’applicazione degli interessi legali. Le imprese coinvolte nelle procedure conseguenti alla decadenza non possono ottenere altri contributi regionali allo stesso titolo per l’intero periodo di durata dell’obbligo di mantenimento.
Attuazione amministrativa
La Giunta regionale è chiamata a disciplinare l’attuazione della legge, comprese le modalità di recupero delle somme erogate, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge regionale di revisione normativa e di semplificazione 2018, sentita la competente commissione consiliare.
Monitoraggio e valutazione
Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della legge e i risultati raggiunti sulla base di una relazione annuale della Giunta regionale, che deve indicare:
- le azioni svolte, i controlli effettuati, l’entità degli investimenti e dei posti di lavoro tutelati;
- l’andamento delle delocalizzazioni e degli eventuali rientri di imprese in Lombardia, con indicazione di tipologia di imprese e territori interessati;
- i fattori che ostacolano o favoriscono il conseguimento degli obiettivi. La Giunta rende accessibili i dati raccolti per tali attività valutative e la relazione è esaminata e resa pubblica secondo le regole consiliari.
Aspetti finanziari e entrata in vigore
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
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