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Regolamento

R.R. Lombardia 1/2018

Requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di decoro urbano per lo svolgimento dell'attività dei centri massaggi di esclusivo benessere

Normativa regionaleR.R. Lombardia 1/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per i centri massaggi di esclusivo benessere, requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di decoro urbano da rispettare nel territorio regionale. Prevede anche l’adeguamento degli operatori entro 6 mesi dall’entrata in vigore e demanda alla Giunta regionale l’aggiornamento delle prescrizioni tecniche.

Requisiti per i centri massaggi di esclusivo benessere

Requisiti per i centri massaggi di esclusivo benessere

Il regolamento disciplina, per il territorio regionale, le condizioni igienico-sanitarie, di sicurezza e di decoro urbano per lo svolgimento dell’attività dei centri massaggi di esclusivo benessere. La disciplina è rivolta agli operatori del settore e contiene prescrizioni tecniche e organizzative per i locali, il personale e l’esercizio dell’attività.

Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza

L’esercizio dell’attività richiede la pulizia di locali e arredi e il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto applicabile. Le postazioni devono essere dimensionate in modo da consentire il trattamento senza ostacoli per cliente e operatore.

Il personale deve:

  • lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di ciascun trattamento;
  • essere informato sui rischi connessi all’impiego dei prodotti e dotato dei dispositivi di protezione individuale necessari;
  • informare preventivamente il cliente sulle controindicazioni dei trattamenti manuali e sull’eventuale uso di prodotti o materiali che entrano in contatto con la cute, acquisendo una attestazione sottoscritta dal cliente.

Gli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto della normativa vigente ed essere sottoposti, se previsto, a verifiche periodiche. Strutture, superfici, impianti e arredi devono essere lavabili e mantenuti in efficienza, igiene e sicurezza. Devono essere disponibili presidi di primo soccorso.

È vietato utilizzare attrezzature, apparecchi, utensili e taglienti, anche se monouso, nonché lampade abbronzanti o dispositivi che emettono radiazioni UV per l’abbronzatura artificiale.

I prodotti cosmetici devono essere conformi alla normativa di settore e conservati nelle confezioni originali. La manipolazione delle sostanze deve avvenire secondo le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

La biancheria pulita deve essere custodita in luogo idoneo, anche con utilizzo di biancheria monouso. La biancheria usata, prima del riutilizzo, deve essere lavata con prodotto detergente e disinfettante e tenuta separata da quella pulita, in contenitori o arredi chiusi.

Il titolare o legale rappresentante deve predisporre e applicare, per ciascuna sede operativa, un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione di materiali, arredi e locali, nonché una corretta procedura di gestione dei rifiuti. Il protocollo operativo deve essere allegato alla SCIA presentata al SUAP.

Devono inoltre essere disponibili spazi per gli spogliatoi degli operatori, con armadietti individuali per gli indumenti di lavoro; se gli operatori sono meno di cinque, gli spazi possono essere ricavati anche in un vano. La rubinetteria deve avere comandi non manuali e i lavabi devono essere dotati di dispenser di sapone e sistemi di asciugatura monouso.

Decoro urbano

L’attività deve rispettare il decoro urbano, ferme restando le disposizioni comunali in materia. L’aspetto esterno dei locali non deve pregiudicare l’estetica complessiva dell’edificio o di quelli circostanti; insegne, tende, vetrine, corpi illuminanti ed elementi decorativi devono essere quanto più possibile congruenti con il carattere della facciata.

Gli elementi collocati all’esterno devono essere mantenuti in buone condizioni. Gli elementi decorativi, il materiale pubblicitario e ogni altro oggetto esposto non devono essere contrari alla pubblica decenza.

Aggiornamento delle prescrizioni e adeguamento degli operatori

L’aggiornamento delle disposizioni tecniche sui requisiti igienico-sanitari e di sicurezza è demandato a deliberazione della Giunta regionale.

Gli operatori già attivi alla data di entrata in vigore del regolamento devono adeguarsi alle prescrizioni degli articoli 1 e 2 entro 6 mesi.

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